Art. 2 
 
                        Requisiti soggettivi 
 
  1. Possono presentare domanda di adesione al regime di  adempimento
collaborativo esclusivamente: 
    a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un  volume
di affari o di ricavi non inferiore a: 
      750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024; 
      500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
      100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028; 
    b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta  all'istanza
di interpello nuovi investimenti,  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo   14   settembre   2015,   n.   147,    indipendentemente
dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi, al  ricorrere  degli
altri requisiti previsti dal decreto; 
    c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda  i  requisiti
dimensionali indicati nella lettera a) e  che  il  gruppo  adotti  un
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'art. 4,  comma  1-bis,
del decreto; 
    d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA,  costituito  ai
sensi dell'art. 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti
al gruppo IVA  abbia  aderito  o  sia  stato  ammesso  al  regime  di
adempimento collaborativo. 
  2. I requisiti dimensionali di cui al comma  1,  lettera  a),  sono
valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore  piu'
elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili,
nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla
data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il
volume di affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente a  quello  in
corso alla data di presentazione della domanda e ai due  anni  solari
anteriori. 
  3. Nelle ipotesi in cui la domanda sia presentata dopo la  chiusura
del periodo di imposta e prima della scadenza dei termini di deposito
del bilancio ovvero di  presentazione  della  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto, i requisiti dimensionali di cui  al
comma 1, lettera a), sono dichiarati dal contribuente e costituiscono
oggetto di successivo riscontro da parte dell'ufficio competente  per
la valutazione dei  requisiti  di  ammissibilita'  per  l'accesso  al
regime. In tal caso, i termini  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  del
decreto si intendono prorogati fino al decimo giorno successivo  alla
data di comunicazione all'ufficio competente per la  valutazione  dei
requisiti di ammissibilita' per  l'accesso  al  regime  dell'avvenuto
deposito   del   bilancio   o   dell'avvenuta   presentazione   della
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  4. Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali di cui  al
comma 1,  lettera  a),  vengono  riscontrati  in  capo  alla  stabile
organizzazione  presente  nel   territorio   dello   Stato,   facendo
riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico
e patrimoniale relativo all'esercizio precedente a  quello  in  corso
alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi  anteriori
e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  all'anno  solare
precedente o ai due anni solari anteriori. 
  5. Al fine di fornire all'amministrazione finanziaria un sistema di
controllo del rischio fiscale idoneo al conseguimento delle finalita'
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto, i soggetti residenti  e  non
residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere  a)  e
b),  possono,  in  sede  di  presentazione  della  domanda,  chiedere
l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o  non  residente
con stabile organizzazione nel  territorio  dello  Stato  che  svolge
funzioni di indirizzo  in  relazione  al  sistema  di  controllo  del
rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai  fini
di una completa rappresentazione dei processi aziendali. 
  6.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  147,  l'accesso   all'istituto
dell'adempimento collaborativo e' riservato all'impresa  residente  o
alla stabile organizzazione del soggetto non  residente,  deputata  a
effettuare l'investimento sul territorio dello Stato. 
  7. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  lettere  c)  e  d),  ciascun
contribuente  in   possesso   dei   requisiti   soggettivi   previsti
rispettivamente dall'art. 7, comma 1-quater, del decreto e  dall'art.
70-duodecies,  comma  6-bis,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  presenta  autonoma  domanda  di
ammissione al regime secondo le modalita' definite dall'art. 4. 
  8. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1,  lettera  b),  l'istanza  di
ammissione al regime puo' essere presentata a partire dalla  data  in
cui viene effettuato  il  primo  adempimento  fiscale  connesso  alla
corretta esecuzione della risposta all'istanza  di  interpello  nuovi
investimenti.