Art. 2
Requisiti soggettivi
1. Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento
collaborativo esclusivamente:
a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume
di affari o di ricavi non inferiore a:
750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'istanza
di interpello nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente
dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi, al ricorrere degli
altri requisiti previsti dal decreto;
c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti
dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
del decreto;
d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, costituito ai
sensi dell'art. 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti
al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di
adempimento collaborativo.
2. I requisiti dimensionali di cui al comma 1, lettera a), sono
valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore piu'
elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili,
nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla
data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il
volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente a quello in
corso alla data di presentazione della domanda e ai due anni solari
anteriori.
3. Nelle ipotesi in cui la domanda sia presentata dopo la chiusura
del periodo di imposta e prima della scadenza dei termini di deposito
del bilancio ovvero di presentazione della dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, i requisiti dimensionali di cui al
comma 1, lettera a), sono dichiarati dal contribuente e costituiscono
oggetto di successivo riscontro da parte dell'ufficio competente per
la valutazione dei requisiti di ammissibilita' per l'accesso al
regime. In tal caso, i termini di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto si intendono prorogati fino al decimo giorno successivo alla
data di comunicazione all'ufficio competente per la valutazione dei
requisiti di ammissibilita' per l'accesso al regime dell'avvenuto
deposito del bilancio o dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali di cui al
comma 1, lettera a), vengono riscontrati in capo alla stabile
organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo
riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico
e patrimoniale relativo all'esercizio precedente a quello in corso
alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori
e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare
precedente o ai due anni solari anteriori.
5. Al fine di fornire all'amministrazione finanziaria un sistema di
controllo del rischio fiscale idoneo al conseguimento delle finalita'
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto, i soggetti residenti e non
residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e
b), possono, in sede di presentazione della domanda, chiedere
l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o non residente
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che svolge
funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del
rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini
di una completa rappresentazione dei processi aziendali.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'accesso all'istituto
dell'adempimento collaborativo e' riservato all'impresa residente o
alla stabile organizzazione del soggetto non residente, deputata a
effettuare l'investimento sul territorio dello Stato.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), ciascun
contribuente in possesso dei requisiti soggettivi previsti
rispettivamente dall'art. 7, comma 1-quater, del decreto e dall'art.
70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presenta autonoma domanda di
ammissione al regime secondo le modalita' definite dall'art. 4.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'istanza di
ammissione al regime puo' essere presentata a partire dalla data in
cui viene effettuato il primo adempimento fiscale connesso alla
corretta esecuzione della risposta all'istanza di interpello nuovi
investimenti.