Art. 3
Requisiti essenziali del sistema
di controllo del rischio fiscale
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere in possesso
di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla
mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal
contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale
e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee
guida di cui all'art. 4, comma 1-quater, del decreto.
2. Il sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua
conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti
indipendenti, conformemente alle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto.
3. Il sistema e' efficace quando e' in grado di garantire
all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui
conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai
doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5, comma 2,
del decreto.
4. Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale
improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della
normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali e deve basarsi
su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente
accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i
livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti
requisiti essenziali:
a) strategia fiscale: il sistema deve contenere una chiara e
documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli
obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale.
La strategia deve riflettere la propensione al rischio dell'impresa,
il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di
pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in
relazione ai processi di gestione del rischio fiscale;
b) ruoli e responsabilita': il sistema deve assicurare una chiara
attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed
esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema
deve altresi' esplicitare le responsabilita' connesse ai ruoli in
relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure
a tutti i livelli aziendali;
c) procedure: il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo
svolgimento delle seguenti attivita':
1. rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali
relativi ai processi aziendali;
2. misurazione del rischio: determinazione dell'entita' dei
rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;
3. gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione
dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i
rischi e prevenire il verificarsi degli eventi;
d) monitoraggio: il sistema deve prevedere efficaci procedure di
monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento,
consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel
funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle
necessarie azioni correttive;
e) adattabilita' rispetto al contesto interno ed esterno: il
sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano
l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale;
f) relazione agli organi di gestione: il sistema deve prevedere,
con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di
gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli
esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli
adempimenti tributari, le attivita' pianificate, i risultati connessi
e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse
a seguito di monitoraggio;
g) mappa dei rischi fiscali: il sistema deve prevedere una
mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, ivi
inclusi quelli derivanti dai principi contabili applicati dal
contribuente.