Art. 3 
 
                  Requisiti essenziali del sistema 
                  di controllo del rischio fiscale 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere in possesso
di  un  efficace  sistema  integrato  di  rilevazione,   misurazione,
gestione  e  controllo  dei  rischi  fiscali  anche  in  ordine  alla
mappatura di quelli derivanti dai principi  contabili  applicati  dal
contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo  aziendale
e di controllo interno e predisposto in modo coerente  con  le  linee
guida di cui all'art. 4, comma 1-quater, del decreto. 
  2. Il sistema deve essere certificato, anche  in  ordine  alla  sua
conformita'  ai  principi  contabili,  da  parte  di   professionisti
indipendenti,   conformemente   alle   disposizioni   contenute   nel
regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto. 
  3.  Il  sistema  e'  efficace  quando  e'  in  grado  di  garantire
all'impresa  un  presidio  costante  sui  processi  aziendali  e  sui
conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere  al  meglio  ai
doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5, comma 2,
del decreto. 
  4. Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale
improntata a  principi  di  onesta',  correttezza  e  rispetto  della
normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali e deve  basarsi
su flussi informativi accurati,  completi,  tempestivi  e  facilmente
accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti  i
livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i  seguenti
requisiti essenziali: 
    a) strategia fiscale: il sistema  deve  contenere  una  chiara  e
documentata strategia  fiscale  nella  quale  siano  evidenziati  gli
obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile  fiscale.
La strategia deve riflettere la propensione al rischio  dell'impresa,
il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle  decisioni  di
pianificazione fiscale e gli  obiettivi  che  l'impresa  si  pone  in
relazione ai processi di gestione del rischio fiscale; 
    b) ruoli e responsabilita': il sistema deve assicurare una chiara
attribuzione  di  ruoli  a  persone  con   adeguate   competenze   ed
esperienze, secondo criteri di separazione dei  compiti.  Il  sistema
deve altresi' esplicitare le responsabilita'  connesse  ai  ruoli  in
relazione  ai  processi  di  rilevazione,  misurazione,  gestione   e
controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure
a tutti i livelli aziendali; 
    c) procedure: il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo
svolgimento delle seguenti attivita': 
      1.  rilevazione  del  rischio:  mappatura  dei  rischi  fiscali
relativi ai processi aziendali; 
      2. misurazione del  rischio:  determinazione  dell'entita'  dei
rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi; 
      3. gestione e controllo del rischio: definizione  e  attuazione
dell'azione o dell'insieme  di  azioni  finalizzate  a  presidiare  i
rischi e prevenire il verificarsi degli eventi; 
    d) monitoraggio: il sistema deve prevedere efficaci procedure  di
monitoraggio  che,  attraverso   un   ciclo   di   autoapprendimento,
consentano  l'individuazione  di  eventuali  carenze  o  errori   nel
funzionamento  dello  stesso  e  la  conseguente  attivazione   delle
necessarie azioni correttive; 
    e) adattabilita' rispetto al  contesto  interno  ed  esterno:  il
sistema deve  adattarsi  ai  principali  cambiamenti  che  riguardano
l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale; 
    f) relazione agli organi di gestione: il sistema deve  prevedere,
con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli  organi  di
gestione, per l'esame e le valutazioni  conseguenti,  contenente  gli
esiti  dell'esame  periodico  e  delle  verifiche  effettuate   sugli
adempimenti tributari, le attivita' pianificate, i risultati connessi
e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse
a seguito di monitoraggio; 
    g) mappa dei  rischi  fiscali:  il  sistema  deve  prevedere  una
mappatura dei rischi fiscali  relativi  ai  processi  aziendali,  ivi
inclusi  quelli  derivanti  dai  principi  contabili  applicati   dal
contribuente.