Art. 4 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
                      e documentazione allegata 
 
  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
approvato il modello per la richiesta di adesione al regime. 
  2. La domanda di accesso al regime, redatta utilizzando il  modello
di cui al comma 1 e reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate,    in    formato    elettronico,    sul    sito     internet
www.agenziaentrate.gov.it    e'    sottoscritta     e     presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso  l'impiego  della  posta
elettronica certificata  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005,  n.  68,  alla  casella  indicata  nelle
istruzioni per la compilazione del modello. 
  3. Per i soggetti non residenti la domanda di accesso  puo'  essere
presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle
istruzioni per la compilazione del modello. 
  4. L'istanza deve essere compilata  conformemente  alle  istruzioni
allegate al modello di cui al comma 1. 
  5. La domanda di accesso al  regime  e'  corredata  della  seguente
documentazione: 
    a) descrizione dell'attivita' svolta dall'impresa; 
    b) strategia  fiscale  regolarmente  approvata  dagli  organi  di
gestione in data anteriore alla presentazione dell'istanza; 
    c) documento descrittivo del sistema  di  controllo  del  rischio
fiscale adottato e delle sue modalita' di funzionamento; 
    d) mappa dei processi aziendali; 
    e) mappa dei rischi fiscali anche in  ordine  alla  mappatura  di
quelli derivanti dai principi contabili individuati  dal  sistema  di
controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e
dei controlli previsti; 
    f) certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del  decreto
redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento  di
cui all'art.  4,  comma  1-ter,  del  decreto  e  avente  data  certa
anteriore alla presentazione dell'istanza. 
  6. La documentazione di cui al comma 5  puo'  essere  presentata  o
integrata  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,
unitamente a ogni altro documento ritenuto  utile  dal  contribuente,
con modalita' che saranno individuate con apposito provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il termine per la  comunicazione
di ammissione al regime di cui  all'art.  7,  comma  2,  del  decreto
decorre  dalla   data   di   presentazione   o   integrazione   della
documentazione. 
  8. La mancata o incompleta presentazione  della  documentazione  di
cui al comma 5,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  6,  comporta
l'inammissibilita' dell'istanza.