Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda
e documentazione allegata
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello per la richiesta di adesione al regime.
2. La domanda di accesso al regime, redatta utilizzando il modello
di cui al comma 1 e reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate, in formato elettronico, sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it e' sottoscritta e presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego della posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, alla casella indicata nelle
istruzioni per la compilazione del modello.
3. Per i soggetti non residenti la domanda di accesso puo' essere
presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle
istruzioni per la compilazione del modello.
4. L'istanza deve essere compilata conformemente alle istruzioni
allegate al modello di cui al comma 1.
5. La domanda di accesso al regime e' corredata della seguente
documentazione:
a) descrizione dell'attivita' svolta dall'impresa;
b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di
gestione in data anteriore alla presentazione dell'istanza;
c) documento descrittivo del sistema di controllo del rischio
fiscale adottato e delle sue modalita' di funzionamento;
d) mappa dei processi aziendali;
e) mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di
quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di
controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e
dei controlli previsti;
f) certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto
redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di
cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto e avente data certa
anteriore alla presentazione dell'istanza.
6. La documentazione di cui al comma 5 puo' essere presentata o
integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente,
con modalita' che saranno individuate con apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il termine per la comunicazione
di ammissione al regime di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
decorre dalla data di presentazione o integrazione della
documentazione.
8. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di
cui al comma 5, entro il termine di cui al comma 6, comporta
l'inammissibilita' dell'istanza.