Art. 5 
 
             Verifica dei requisiti di accesso al regime 
 
  1.  L'ufficio  competente  per  la  valutazione  dei  requisiti  di
ammissibilita' per l'accesso  al  regime  verifica  i  requisiti  del
sistema secondo criteri di comprensione del business,  imparzialita',
proporzionalita',    trasparenza    e    reattivita',     proponendo,
eventualmente,   gli   interventi   ritenuti   necessari   ai    fini
dell'ammissione al regime. 
  2. Al termine dell'attivita' istruttoria relativa al riscontro  dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e, comunque, non  prima  della
ricezione della documentazione di cui all'art. 4, comma 5,  l'ufficio
avvia le interlocuzioni relative al procedimento  di  ammissione  che
puo' articolarsi in  piu'  incontri  e  che  deve  concludersi  entro
centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione
di cui all'art. 4, comma 5. 
  3. Nel corso dell'istruttoria di ammissione,  l'ufficio  competente
verifica che il  sistema  di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e
controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo  coerente
con le linee guida di cui all'art. 4, comma 1-quater, del  decreto  e
che sia stato certificato, anche in ordine alla  sua  conformita'  ai
principi contabili, da parte di professionisti indipendenti  gia'  in
possesso di una specifica professionalita'  iscritti  all'albo  degli
avvocati  o  dei  dottori  commercialisti   ed   esperti   contabili,
conformemente alle disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  cui
all'art. 4, comma 1-ter, del decreto. 
  4. In caso di  richiesta  di  ulteriore  documentazione  ovvero  di
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione  al  regime,  i
termini di cui all'art. 7, comma 2, del decreto si intendono  sospesi
sino alla  presentazione  dell'ulteriore  documentazione  all'ufficio
competente per la valutazione dei  requisiti  di  ammissibilita'  per
l'accesso al regime, ovvero  sino  alla  presa  d'atto  dell'avvenuta
implementazione delle misure correttive eventualmente  richieste.  La
mancata  presentazione  della  documentazione   ovvero   la   mancata
implementazione  delle  misure  correttive  entro  sei   mesi   dalla
richiesta comportano la rinuncia del contribuente alla procedura. 
  5. I dipendenti dell'Agenzia delle entrate possono accedere  presso
le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa  o  della  stabile
organizzazione, nei  tempi  con  questa  concordati,  allo  scopo  di
prendere diretta cognizione di elementi  informativi  utili  ai  fini
istruttori. 
  6. Di ogni attivita' svolta in contraddittorio e' redatto  processo
verbale, copia del quale e' rilasciata al soggetto istante. 
  7. Al termine dell'attivita' istruttoria relativa al riscontro  dei
requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al  regime,  l'ufficio
competente  per  la  valutazione  dei  requisiti  di   ammissibilita'
comunica al contribuente, tramite posta  elettronica  certificata  o,
ove consentito, posta elettronica ordinaria, l'esito  della  verifica
dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto entro  centoventi  giorni
decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della documentazione di cui
all'art. 4, comma  5,  e  fatta  salva  l'eventuale  sospensione  dei
termini di cui al comma 4. 
  8. In caso di ammissione al regime,  il  contribuente  e'  inserito
nell'elenco pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle
entrate ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto. 
  9.  Ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  ammissione  o
permanenza nel regime, l'ufficio competente  non  tiene  conto  della
perdita dei requisiti  dimensionali  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), derivante da operazioni di aggregazione o disaggregazione
aziendale infragruppo. 
  10. Qualora, successivamente  all'ammissione  al  regime,  emergano
rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo  del  rischio
fiscale, l'Agenzia delle  entrate  puo'  disporre  con  provvedimento
motivato l'esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione
della rilevanza dei rischi fiscali non individuati. 
  11. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle  entrate
come  infedele,  anche  in   data   successiva   all'ammissione   del
contribuente, si applicano le disposizioni di cui all'art.  4,  comma
1-bis, del decreto.