Art. 5
Verifica dei requisiti di accesso al regime
1. L'ufficio competente per la valutazione dei requisiti di
ammissibilita' per l'accesso al regime verifica i requisiti del
sistema secondo criteri di comprensione del business, imparzialita',
proporzionalita', trasparenza e reattivita', proponendo,
eventualmente, gli interventi ritenuti necessari ai fini
dell'ammissione al regime.
2. Al termine dell'attivita' istruttoria relativa al riscontro dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e, comunque, non prima della
ricezione della documentazione di cui all'art. 4, comma 5, l'ufficio
avvia le interlocuzioni relative al procedimento di ammissione che
puo' articolarsi in piu' incontri e che deve concludersi entro
centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione
di cui all'art. 4, comma 5.
3. Nel corso dell'istruttoria di ammissione, l'ufficio competente
verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente
con le linee guida di cui all'art. 4, comma 1-quater, del decreto e
che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai
principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in
possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli
avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all'art. 4, comma 1-ter, del decreto.
4. In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime, i
termini di cui all'art. 7, comma 2, del decreto si intendono sospesi
sino alla presentazione dell'ulteriore documentazione all'ufficio
competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilita' per
l'accesso al regime, ovvero sino alla presa d'atto dell'avvenuta
implementazione delle misure correttive eventualmente richieste. La
mancata presentazione della documentazione ovvero la mancata
implementazione delle misure correttive entro sei mesi dalla
richiesta comportano la rinuncia del contribuente alla procedura.
5. I dipendenti dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso
le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa o della stabile
organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di
prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini
istruttori.
6. Di ogni attivita' svolta in contraddittorio e' redatto processo
verbale, copia del quale e' rilasciata al soggetto istante.
7. Al termine dell'attivita' istruttoria relativa al riscontro dei
requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime, l'ufficio
competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilita'
comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o,
ove consentito, posta elettronica ordinaria, l'esito della verifica
dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto entro centoventi giorni
decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della documentazione di cui
all'art. 4, comma 5, e fatta salva l'eventuale sospensione dei
termini di cui al comma 4.
8. In caso di ammissione al regime, il contribuente e' inserito
nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto.
9. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione o
permanenza nel regime, l'ufficio competente non tiene conto della
perdita dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), derivante da operazioni di aggregazione o disaggregazione
aziendale infragruppo.
10. Qualora, successivamente all'ammissione al regime, emergano
rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio
fiscale, l'Agenzia delle entrate puo' disporre con provvedimento
motivato l'esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione
della rilevanza dei rischi fiscali non individuati.
11. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate
come infedele, anche in data successiva all'ammissione del
contribuente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma
1-bis, del decreto.