Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5, 6  e  8,
per i soggetti che presentano istanza nell'anno 2024, successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.
221, nonche' per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare che presentano istanza nell'anno 2025 entro il  termine
di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2024,  la
certificazione del sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 4, comma  5,
lettera f), puo' essere predisposta e  presentata  all'Agenzia  delle
entrate, a integrazione della domanda  di  adesione  gia'  trasmessa,
entro il 31 dicembre 2025. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il termine di centoventi  giorni  di
cui  all'art.  7,  comma  2,  del  decreto  decorre  dalla  data   di
presentazione della certificazione.