Art. 6
Disposizioni transitorie
1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5, 6 e 8,
per i soggetti che presentano istanza nell'anno 2024, successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.
221, nonche' per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare che presentano istanza nell'anno 2025 entro il termine
di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la
certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 4, comma 5,
lettera f), puo' essere predisposta e presentata all'Agenzia delle
entrate, a integrazione della domanda di adesione gia' trasmessa,
entro il 31 dicembre 2025.
2. Nei casi di cui al comma 1, il termine di centoventi giorni di
cui all'art. 7, comma 2, del decreto decorre dalla data di
presentazione della certificazione.