Art. 3 
 
Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi  infrastrutturali
  e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) da programmare 
 
  1. L'attuazione dei successivi stralci del PNIISSI avviene  secondo
le modalita' definite dall'art. 1, comma 516 legge 27 dicembre  2017,
n. 205, e dall'art. 4 decreto interministeriale 25 ottobre  2022,  n.
350,  previo  reperimento   di   idonea   copertura   finanziaria   e
indicazione, per  ogni  intervento,  del  Codice  unico  di  progetto
nonche' del quadro finanziario e del relativo cronoprogramma.