Art. 3 Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) da programmare 1. L'attuazione dei successivi stralci del PNIISSI avviene secondo le modalita' definite dall'art. 1, comma 516 legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 4 decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e indicazione, per ogni intervento, del Codice unico di progetto nonche' del quadro finanziario e del relativo cronoprogramma.