Art. 3
Piano integrato di attivita' e organizzazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito
del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo
ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza
sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone
con disabilita' anche comprovata da specifica formazione, che
definisce specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma
2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi
programmatici e strategici della performance di cui al comma 2,
lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano
e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e
pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni
possono essere assolte anche dal responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei
soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di
cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni
di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione
associata».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1.Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, deldecreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e dellalegge 6 novembre
2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un
dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso
equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione
sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita'
anche comprovata da specifica formazione, che definisce
specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma
2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli
obiettivi programmatici e strategici della performance di
cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di
gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e
degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al
comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere
assolte anche dal responsabile del processo di inserimento
delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica
dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai
sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione
pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente
applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche
ricorrendo a forme di gestione associata.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui aldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi deldecreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.»