Art. 4
Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilita' tra gli
obiettivi di produttivita' nella pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di
cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli
obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilita' di
accesso alle persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma
2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del
presente articolo.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta
allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale
e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'.»;
c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta, in
fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento
degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita' delle amministrazioni, da parte delle persone con
disabilita'.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 3, 5 e 9 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Principi generali). - 1.La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo19deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,
n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
4-bis. Nel valutare la performance individuale ed
organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del
raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva
inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle
persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del
presente articolo.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo
55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in
coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo8deldecreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al
livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai
cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'articolo8deldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'articolo 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo8dellalegge 5
giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01,
lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi
generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio
del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui
allalegge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'articolo14deldecreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di
adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi
specifici per consentire la continuita' dell'azione
amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della
produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.
2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta
allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva
inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle
persone con disabilita'.»
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unita' organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilita', secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7, e'
collegata: (21)
a) agli indicatori di performance relativi
all'ambito organizzativo di diretta responsabilita', ai
quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva; (22)
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai
comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace
svolgimento delle funzioni assegnate; (23)
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi;
d-bis) agli indicatori di performance relativi al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla
programmazione strategica della piena accessibilita' delle
amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'.
1-bis. La misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui
all'articolo19, commi 3 e 4, deldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento
degli obiettivi individuati nella direttiva generale per
l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della
performance, nonche' di quelli specifici definiti nel
contratto individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale sono
effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e
collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3.Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.»