Art. 5
Rappresentanti delle associazioni
1. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita'
iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di
valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-bis,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal
presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentativita'
nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed
esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano
integrato di attivita' ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma
2, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla
predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato
articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come
inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti
del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo
articolo 6.
2. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilita'
iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo
indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano
le possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle persone con
disabilita', al piano della performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
quando ne sia prevista la redazione nonche' alla relazione di cui
alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106.):
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, deldecreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo
227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo10dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'articolo21dellalegge
31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo19deldecreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.»