Art. 6
Responsabile del processo di inserimento delle persone con
disabilita' nell'ambiente di lavoro
1. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite
dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1,
e garantire», le parole «con piu' di duecento dipendenti» sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' individuato nell'ambito del
personale in servizio»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e' individuato tra i
dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed e' scelto
prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi
dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con
disabilita' anche comprovata da specifica formazione.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 39- ter del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 39-ter (Responsabile dei processi di
inserimento delle persone con disabilita'). - 1. Al fine
di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire
un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle
persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, nominano un
responsabile dei processi di inserimento in ambiente di
lavoro delle persone con disabilita' individuato
nell'ambito del personale in servizio.
1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e'
individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri
dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali
abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e
dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche
comprovata da specifica formazione.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge
le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego
territorialmente competente per l'inserimento lavorativo
dei disabili, nonche' con i servizi territoriali per
l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della
propria amministrazione ed eventualmente il comitato
tecnico di cui allalegge 12 marzo 1999, n. 68, gli
accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le
soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al
lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, deldecreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l'attuazione del processo di
inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti
eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di
integrazione.»