Art. 7
Carta dei servizi
1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i
concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta
dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato relativamente
alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per le persone con
disabilita', evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente
nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in
maniera accessibile per le varie disabilita' i diritti, anche di
natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei
gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalita' con cui
esigerli, anche attraverso gli organi o le autorita' di controllo
preposte.