Art. 8 
 
           Misure di tutela di cui al decreto legislativo 
                      20 dicembre 2009, n. 198 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nonche'
dalla mancata attuazione o violazione dei  livelli  di  qualita'  dei
servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita'  delle
persone con disabilita' contenuti  nelle  carte  dei  servizi  oppure
degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  20   dicembre   2009,   n.   198   (Attuazione
          dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ricorso per l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
          concessionari di servizi  pubblici),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Presupposti dell'azione e legittimazione  ad
          agire).  -  1.  Al  fine  di   ripristinare   il   corretto
          svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un
          servizio, i titolari di interessi giuridicamente  rilevanti
          ed omogenei per una  pluralita'  di  utenti  e  consumatori
          possono agire in giudizio, con le modalita'  stabilite  nel
          presente  decreto,  nei  confronti  delle   amministrazioni
          pubbliche e  dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  se
          derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei  propri
          interessi, dalla violazione  di  termini  o  dalla  mancata
          emanazione di atti amministrativi  generali  obbligatori  e
          non    aventi    contenuto    normativo     da     emanarsi
          obbligatoriamente entro e non oltre un termine  fissato  da
          una legge o  da  un  regolamento,  dalla  violazione  degli
          obblighi contenuti nelle  carte  di  servizi  ovvero  dalla
          violazione di standard qualitativi ed economici  stabiliti,
          per i concessionari di servizi  pubblici,  dalle  autorita'
          preposte alla regolazione ed al controllo  del  settore  e,
          per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse  in
          conformita' alle disposizioni  in  materia  di  performance
          contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
          coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione
          per la valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle
          amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  13   del
          medesimo decreto e secondo le scadenze  temporali  definite
          daldecreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  nonche'
          dalla  mancata  attuazione  o  violazione  dei  livelli  di
          qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale  e
          l'accessibilita' delle persone  con  disabilita'  contenuti
          nelle carte dei  servizi  oppure  degli  obblighi  previsti
          dalla normativa vigente in materia. 
                1-bis. Nel giudizio di sussistenza della  lesione  di
          cui al  comma  1  il  giudice  tiene  conto  delle  risorse
          strumentali,   finanziarie   e   umane   concretamente    a
          disposizione delle parti intimate. 
                1-ter. Sono escluse  dall'applicazione  del  presente
          decreto  le  autorita'  amministrative  indipendenti,   gli
          organi giurisdizionali,  le  assemblee  legislative  e  gli
          altri  organi  costituzionali  nonche'  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
                2. Del ricorso e'  data  immediatamente  notizia  sul
          sito    istituzionale    dell'amministrazione     o     del
          concessionario intimati; il ricorso e' altresi'  comunicato
          al   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione. 
                3.  I  soggetti  che  si   trovano   nella   medesima
          situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel
          termine  di  venti  giorni  liberi  prima  dell'udienza  di
          discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una
          data compresa  tra  il  novantesimo  ed  il  centoventesimo
          giorno dal deposito del ricorso. 
                4. Ricorrendo i presupposti di cui  al  comma  1,  il
          ricorso  puo'  essere  proposto  anche  da  associazioni  o
          comitati a tutela degli  interessi  dei  propri  associati,
          appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui
          al comma 1. 
                5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti  i
          cui organi sono competenti a esercitare  le  funzioni  o  a
          gestire i servizi cui sono  riferite  le  violazioni  e  le
          omissioni di cui al comma 1. Gli  enti  intimati  informano
          immediatamente della proposizione del ricorso il  dirigente
          responsabile di ciascun ufficio coinvolto,  il  quale  puo'
          intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima  udienza,
          se  ritiene  che  le  violazioni  o  le   omissioni   siano
          ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati,
          ordina l'integrazione del contraddittorio. 
                6.  Il  ricorso   non   consente   di   ottenere   il
          risarcimento  del  danno  cagionato  dagli   atti   e   dai
          comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano  fermi
          i rimedi ordinari. 
                7.  Il  ricorso  e'   devoluto   alla   giurisdizione
          esclusiva del giudice  amministrativo  e  le  questioni  di
          competenza sono rilevabili anche d'ufficio.».