Art. 8 Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici), come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire). - 1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite daldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. 1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate. 1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. 4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui al comma 1. 5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo' intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni siano ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio. 6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari. 7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.».