Art. 8
Misure di tutela di cui al decreto legislativo
20 dicembre 2009, n. 198
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'
dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualita' dei
servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita' delle
persone con disabilita' contenuti nelle carte dei servizi oppure
degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione
dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Presupposti dell'azione e legittimazione ad
agire). - 1. Al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un
servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti
ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori
possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se
derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri
interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e
non aventi contenuto normativo da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da
una legge o da un regolamento, dalla violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla
violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti,
per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita'
preposte alla regolazione ed al controllo del settore e,
per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in
conformita' alle disposizioni in materia di performance
contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del
medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite
daldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
l'accessibilita' delle persone con disabilita' contenuti
nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia.
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di
cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse
strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione delle parti intimate.
1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli
organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli
altri organi costituzionali nonche' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul
sito istituzionale dell'amministrazione o del
concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato
al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima
situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel
termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di
discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una
data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo
giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il
ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati,
appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui
al comma 1.
5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i
cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a
gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le
omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano
immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente
responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo'
intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza,
se ritiene che le violazioni o le omissioni siano
ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati,
ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il
risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai
comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi
i rimedi ordinari.
7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di
competenza sono rilevabili anche d'ufficio.».