Art. 3
Disposizioni di coordinamento
1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come
competenti le seguenti autorita':
a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del
prefetto;
b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del
questore;
c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di
protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25;
d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di
cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del
Ministro dell'interno, possono essere istituite non piu' di cinque
ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero
massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della
questura di Roma;
f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il
Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del
provveditore dell'amministrazione penitenziaria;
i) uno speciale ufficio di sanita' marittima, aerea e di confine
istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle
leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi
internazionale e di sanita' pubblica.
2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del
Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate
su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale
della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a
seguito di operazioni di soccorso.
3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono
equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal
decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al
Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il
rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e'
equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato
nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice
univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di
foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita'
dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente
certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale,
attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il
riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano
di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle
procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche
se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel
territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal
presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in
ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo
straniero e' sottoposto.
7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche
sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o
convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema
di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica
di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti
dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e'
rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva
non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4, comma 2-bis, e 28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato sulla GU n. 40 del 16.02.2008, e' il seguente:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale). -
(omissis)
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.»
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - (omissis)
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.»
- Il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato sulla GU n. 191 del 18.08.1998 -
Suppl. Ordinario n. 139, e' il seguente:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.»
«Art. 14 Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione
del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.»
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale), pubblicato sulla GU
n. 214 del 15.09.2015, e' il seguente:
«Art. 4 (Documentazione). - (omissis)
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6,
la questura rilascia al richiedente un attestato
nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente
protezione internazionale.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
pubblicato sulla GU n. 42 del 20.02.2001 - Suppl. Ordinario
n. 30, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
(omissis)
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;»
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' stato pubblicato
sulla GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214.
- Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
e' il seguente:
«Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema
di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e
dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui
agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare
livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale,
in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di
centro.»