Art. 4
Giurisdizione e legge applicabile
1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del
Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina
italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi
all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio
nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al
primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono
territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale
di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al
presente comma si applica la legge italiana.
2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1
rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione
apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa con
strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica
per immagine, unitamente a copia del documento identificativo
attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione,
rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta
apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale
cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del
codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di
procedura penale.
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta
le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del
diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei
documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e'
utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a
disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con
il difensore e' esercitato, con modalita' audiovisive che ne
assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il
luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il
difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e'
proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si
trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto
con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e'
possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza e'
incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento,
all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e
all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le
condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato
sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato
albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1
del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e'
punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del Ministro
della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita' previsto
per il delitto. La richiesta del Ministro non e' necessaria per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui
al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere,
salvo che si tratti di delitti per i quali e' previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza, quando e' acquisita la prova
dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il
rimpatrio e' eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata
estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio
all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita' giudiziaria
procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca
la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso
illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione
del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi confronti
in conformita' al presente comma, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma
6, l'autorita' giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono
direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le
disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto
dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale
entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da
parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice
di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per
le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo
codice, si svolgono sempre a distanza con le modalita' di cui
all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale.
L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si e' proceduto all'arresto in
flagranza non e' compreso tra quelli di cui al secondo periodo del
comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima
dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per
l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del
codice di procedura penale.
11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della
custodia in carcere, l'indagato e' immediatamente posto a
disposizione dell'autorita' giudiziaria procedente mediante
trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il
giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato,
l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in
corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del
codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le
modalita' di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice,
collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la
proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309
del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di atti
urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente
articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i
termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura
penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta
alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata con le
modalita' di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale
mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di
procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano
ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura
penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al
soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente
articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera f), della presente legge con le modalita' previste
dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in
quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di
polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalita'
telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente l'autorita'
giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della
liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma
2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta), e'
stato pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2008.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note all'art. 3.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142 si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 83 del codice di procedura
civile e' il seguente:
«Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta
in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale
e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione
della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata
su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente
all'atto cui si riferisce, o su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti e' stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.».
- Il testo dell'articolo 122 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). -
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per
mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena
di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei
fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata
per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e'
unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente
che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio
nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del
sigillo dell'ufficio.
2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia
informatica autenticata con firma digitale o altra firma
elettronica qualificata, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con
le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo
l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a
richiesta dell'autorita' giudiziaria.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in
cui questa e' richiesta dalla legge».
- Il testo dell'articolo 35-ter del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e' il seguente:
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia
di riconoscimento della protezione internazionale nella
procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente e'
trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione
della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel
termine di quattordici giorni dalla notifica del
provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del
presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena
di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura
della cancelleria al Ministero dell'interno presso la
Commissione territoriale o la sezione che ha adottato
l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei
successivi due giorni possono depositare note difensive.
Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato
l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale
di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione
della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
del predetto termine il giudice in composizione monocratica
provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con
decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o
allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il
ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il
ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2,
ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale,
procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti,
in quanto compatibili.»
- Il testo dell'articolo 10 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero).
- Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli
7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o
di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione
non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia,
ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita'
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
del Ministro della giustizia, sempre che:
1° si trovi nel territorio dello Stato;
2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita
la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni;
3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
cui egli appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza
o la querela della persona offesa non sono necessarie per i
delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis».
- Il testo dell'articolo 345 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 345 (Difetto di una condizione di
procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale). - 1.
Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non
piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della
richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non
impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona se e' in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il
giudice accerta la mancanza di una condizione di
procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1,
nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di
non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma
dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato
viene meno o si accerta che e' stato erroneamente
dichiarato».
- Il testo dell'articolo 388 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo
o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprieta', del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice che prescriva misure
inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta'
industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo
comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per
espresso provvedimento adottato dal giudice nei
procedimenti che riguardino diritti di proprieta'
industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e
la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al
debitore o all'amministratore, direttore generale o
liquidatore della societa' debitrice che, invitato
dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa».
- Il testo dell'articolo 391 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o
del fermato.
Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne
fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare
a distanza.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e'
stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a
norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche
d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia
stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma
1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma
1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a
dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi
indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i
motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in
ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice
penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il
giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice».
- Il testo dell'articolo 133-ter del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della
partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria,
quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con
decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il
decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre
giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato
anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio
giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza.
Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato
all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di
nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti
all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa
di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di
udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita'
degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la
registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un
ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita'
giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di
dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il
collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a
custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a
seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o
partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo
in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo'
autorizzare le persone che compiono l'atto o che
partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o
da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il
diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere
presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti
sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro
sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con
l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'
giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al
comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico
ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio
presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non
svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o
di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano
le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige
verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136,
in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo
periodo, delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la
persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad
essa spettanti.»
- Il testo dell'articolo 342 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 342 (Traduzione di documenti. Trascrizione di
registrazioni). - 1. Quando e' acquisito un documento
redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne
dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e'
necessario alla sua comprensione.
2. Quando e' acquisita una registrazione, il giudice
ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell'articolo 268, comma 7.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 391(Udienza di convalida). - (omissis)
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice
penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.»
- Il testo dell'articolo 309 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di
comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi'
disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi
consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
Il tribunale puo' annullare il provvedimento
impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato
anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo'
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla
il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292,
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi
forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione».
- Il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), pubblicato sulla GU n. 214 del 15.09.2015,
e' il seguente:
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25). - (omissis)
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della procedura
in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per
un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.»
- Il testo dell'articolo 303 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti.
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.»
- Il testo dell'articolo 407 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni.
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.»
- Il testo dell'articolo 133-ter del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 133-ter (Modalita' e garanzie della
partecipazione a distanza). - 1. L'autorita' giudiziaria,
quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con
decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il
decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre
giorni prima della data suddetta. Il decreto e' comunicato
anche alle autorita' interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio
giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che
compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza.
Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato
all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di
nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti
all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti
nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa
di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di
udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita'
degli atti compiuti a distanza.
Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la
registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le
persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un
ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita'
giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di
dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il
collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a
custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a
seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o
partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo
in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo'
autorizzare le persone che compiono l'atto o che
partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o
da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il
diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere
presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti
sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro
sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con
l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita'
giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al
comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico
ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio
presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via
prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non
svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o
di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano
le persone che compiono l'atto o che partecipano
all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige
verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136,
in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo
periodo, delle cautele adottate per assicurare la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la
persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad
essa spettanti.»
- Il testo dell'articolo 588 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 588 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo
97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali
o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei
casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone
che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati
nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita'
di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal
circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso
di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero
dispone che sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se
ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di
urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del
luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui
al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3,
il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la
querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il
processo. La sospensione e' revocata non appena risulti
sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la
proposizione.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato
puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449,
commi 4 e 5.»
- Il testo dell'articolo 13, comma 13-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla
GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il
seguente:
«Art. 13(Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - (omissis)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.»
- Il testo dell'articolo 104 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia
cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin
dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a
norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il
difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con
decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere
previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero
fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a
disposizione del giudice.
4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare,
l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua
italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un
interprete per conferire con il difensore a norma dei commi
precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le
disposizioni del titolo IV del libro II.»
- Il testo dell'articolo 156, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale e' il seguente:
«Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive
alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione
mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa
menzione nella relazione di notificazione e la copia
rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi
ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e'
possibile consegnare la copia direttamente all'imputato,
perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.»
- Il testo dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato sulla
GU n. 191 del 18.08.1998 - Suppl. Ordinario n. 139, e' il
seguente:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12). - (omissis)
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.»