Art. 5
Disposizioni organizzative
1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale gia' in
servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del
Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle
aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo,
nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono
tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative
stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della
rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche
ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di
funzionalita' delle diverse attivita' connesse alle funzioni di
polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e' istituito un
nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di
Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,
con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque
unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni
centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle
procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il
Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si
applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per
l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per
gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro
102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro
straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600
annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 67.369 per
l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i
maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del
contingente di personale di cui al primo periodo.
4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo,
il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei
limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno 2024, a
bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di
graduatorie vigenti, un contingente di 10 unita' di personale da
inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A
tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e
di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 23.171 per
l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i
maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del
contingente di personale di cui al primo periodo.
5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo,
il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato, per gli
anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad
assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30 unita'
di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni
centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice
di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di
mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche
estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a tempo
determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro
1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere
dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per
l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di
euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere
dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal
reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della
magistratura ordinaria e' incrementato di 10 unita', con
corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L
della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto
del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente
rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma.
Conseguentemente, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877
per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per
l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per
l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per
l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210
annui a decorrere dall'anno 2033.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore
della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito
della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori
posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli
gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.
8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della
dotazione organica, il Ministero della salute e' autorizzato al
reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e
di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area
dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario
sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il
Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui
al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici,
l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre
amministrazioni pubbliche nonche', per il personale dirigenziale,
mediante procedure di mobilita'. Nelle more del completamento delle
procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un corrispondente
contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito
da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione
di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si
applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per
l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo
svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 133.334 per
l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i
maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del
contingente di personale di cui al primo periodo.
9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera
c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie
della poverta' svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22
febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i soggetti
coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per
le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il
biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e'
autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva
di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore
del personale gia' titolare di un rapporto di lavoro a tempo
determinato con l'Istituto, 28 unita' di personale, di cui 8
dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale,
tecnica e amministrativa, 10 unita' appartenenti all'area dei
professionisti della salute e funzionari, 1 unita' appartenente
all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori. Agli
oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro
1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo
svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per
l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a
euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare o civile e al personale dipendente da
amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per
l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in
aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a
carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145,
nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il
seguente:
«Art. 55 (Immunita'). - I capi delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far
rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative
stabiliti dal diritto internazionale.
Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi
rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione
del Ministro per gli affari esteri.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge
22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito con legge 21 giugno
2023, n. 74, pubblicato sulla GU n. 95 del 22.04.2023, e'
il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - (omissis)
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
- Il testo dell'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta,
anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, e possano riguardare l'accertamento delle
conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla
lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71,
(Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali), pubblicata sulla GU n. 58 del 9/3/1991, e'
la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57), pubblicato sulla GU n. 177 del 31.07.2017, e' il
seguente:
«Art. 6 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il Consiglio
superiore della magistratura procede con delibera, da
adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in
cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da
pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei
dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici
del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del
procuratore della Repubblica, determinando le modalita' di
formulazione del relativo bando nonche' il termine per la
presentazione delle domande.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge
8 giugno 2021, n. 80, (Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, pubblicato sulla GU n. 136 del 09.06.2021, e' il
seguente:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - (omissis)
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - (omissis)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata sulla GU n. 113 del
17.05.1997 - Suppl. Ordinario n. 98, e' il seguente:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Il testo dell'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato sulla GU n. 106 del
09.05.2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e' il seguente:
«Art. 70 (Norme finali). - (omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si' applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.».
- Il decreto del Ministero della Salute 22 febbraio
2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta'), e' stato
pubblicato sulla GU n. 119 del 23.05.2013.
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del
29.11.2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21
luglio 2016, n. 145, (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali),
pubblicata sulla GU n. 178 del 01.08.2016, e' il seguente:
«Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale per la fine della missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali e'
corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle
indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al
netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali.
2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e'
calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la
localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o
nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il
personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e
alloggio gratuiti.».
- Il testo dell'articolo 211 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato sulla
GU n. 250 del 24.01.1998 - Suppl. Ordinario n. 92, e' il
seguente:
«Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza
sanitaria al personale in servizio all'estero e ai
familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in
Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza
sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a
stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni
sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in
caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate
all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e
dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la
copertura assicurativa anche per i familiari a carico,
purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del
dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o
territorio diverso da quello della sede di servizio, nel
quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma
diretta, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale stipula polizze assicurative
per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o
infortunio e per il trasferimento dell'infermo e
dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a
carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione,
nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle
polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in
forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto
del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in
favore del personale di ruolo in servizio o inviato in
missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che
coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di
altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta
o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di
copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di
morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del
dipendente.».