Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa
di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero
dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del
Ministero della giustizia;
b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni
strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di
euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno
e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della
giustizia.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro
3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di
cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui
all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di
euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in
euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonche'
agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3
e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno
2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e della salute.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 18.282.602 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 2.018.997 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 3.590.477 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per 1.558.267 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 3.877.715 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
2.297.905 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
3.844.975 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
3.204.146 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
1.967.581 euro.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e
dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro
per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro
per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro
per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per
l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per
l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si
provvede:
a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per
l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per
l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui
a decorrere dall'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024
e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro
annui a decorrere dall'anno 2025;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per
l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere
dall'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere
dall'anno 2025.
8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di
cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo
Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo,
ai relativi oneri si fara' fronte con apposito provvedimento
legislativo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato sulla GU n. 280 del
29.11.2004, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015), pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014 - Suppl.
Ordinario n. 99, e' il seguente:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».