Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando
comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita'
dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della
Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla
Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di
conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione,
entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e
due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.