Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da quindici senatori  e  da  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,   assicurando
comunque  la  presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun   gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
  I componenti sono nominati tenendo conto anche  della  specificita'
dei  compiti  assegnati  alla   Commissione.   I   componenti   della
Commissione  dichiarano,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina,   alla
Presidenza della  Camera  di  appartenenza  eventuali  situazioni  di
conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, d'intesa tra  loro,  convocano  la  Commissione,
entro quindici giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per  la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  4. La Commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due   segretari.   Per   l'elezione,   rispettivamente,    dei    due
vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun   componente   della
Commissione scrive sulla propria scheda un  solo  nome.  Sono  eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 3. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.