Art. 4
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti restrittivi della
liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione nonche' della liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua
competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il
segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si
applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E' sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito
del mandato.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 133 del codice di procedura
penale, approvato con Decreto Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa 2.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica in caso di mancata comparizione del querelante
all'udienza in cui sia stato citato a comparire come
testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata
comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita 3.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.».
- Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale,
approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,
pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl.
straordinario, e' il seguente:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,
deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria
o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa
intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto.», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.