Art. 5 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione, nelle materie  attinenti  alle  finalita'  della
presente legge, puo' ottenere copie di atti e  documenti  relativi  a
procedimenti e inchieste dell'autorita' giudiziaria o di altri organi
inquirenti se non coperti da segreto di  indagine  nonche'  copie  di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,  anche
se coperti da segreto. La Commissione puo' ottenere, da  parte  degli
organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di  atti
e documenti da essi custoditi, prodotti o  comunque  acquisiti  nelle
materie attinenti alle finalita' della presente legge. 
  2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 
  3. Qualora  gli  atti  o  i  documenti  di  inchieste  parlamentari
attinenti all'oggetto  dell'inchiesta  siano  stati  assoggettati  al
vincolo  del  segreto   da   parte   delle   competenti   Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e  comunque
non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti
ad altre istruttorie o inchieste in corso.