Art. 5
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalita' della
presente legge, puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste dell'autorita' giudiziaria o di altri organi
inquirenti se non coperti da segreto di indagine nonche' copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche
se coperti da segreto. La Commissione puo' ottenere, da parte degli
organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti
e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle
materie attinenti alle finalita' della presente legge.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari
attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al
vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione
stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque
non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti
ad altre istruttorie o inchieste in corso.