Art. 4
Contratti di collaborazione e convenzioni
1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo
decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunita' di
accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del
territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende
affidare con i medesimi contratti.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
e' il seguente:
«Art. 14 (Contratti di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni possono concludere contratti di
collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori
agricoli anche su richiesta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, per la promozione delle vocazioni
produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad
assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita',
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e
ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai
consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
della materia prima e della peculiarita' delle produzioni
di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di
promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino
nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del
patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57.» pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
e' il seguente:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento
di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a
favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i
consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».