La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Osservatorio nazionale sulla sicurezza 
                      del personale scolastico 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con  il  medesimo
decreto sono determinate la composizione e la durata  in  carica  dei
componenti dell'Osservatorio, che e' costituito  nel  rispetto  della
parita' di genere,  prevedendo  la  presenza  di  rappresentanti  dei
Ministeri  dell'interno,  della  giustizia  e  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni  sindacali  di
categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a
livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  Lo  stesso  decreto
stabilisce le modalita' con le  quali  l'Osservatorio  riferisce,  di
regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attivita'  svolta  e
sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non  da'
diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso di  spese,
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 
  2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di
cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa  in
danno  del   personale   scolastico,   ricevute   dalle   istituzioni
scolastiche  o  dagli  uffici  scolastici  regionali  deputati   alla
raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo  6,  paragrafo
2, del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di
cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio
di atti di violenza o minaccia in  danno  del  personale  scolastico,
ricevute dalle istituzioni  scolastiche  o  dagli  uffici  scolastici
regionali deputati  alla  raccolta  e  all'esame  delle  stesse,  nel
rispetto della disciplina sul  trattamento  dei  dati  personali,  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; 
    c) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte
volte a migliorare la legislazione vigente  e  promuovere  iniziative
per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e
le famiglie; 
    d)  promuovere  buone  pratiche  per  sostenere  i  processi   di
apprendimento, ridurre  e  prevenire  i  fenomeni  della  dispersione
scolastica, del bullismo,  della  violenza,  del  disagio  giovanile,
delle difficolta' specifiche nell'apprendimento e delle problematiche
comportamentali; 
    e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure
di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81; 
    f) promuovere la diffusione delle  buone  prassi  in  materia  di
sicurezza del personale scolastico; 
    g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito  l'adozione
di linee  guida  volte  alla  promozione  e  alla  diffusione,  nelle
istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate  a  individuare,
prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione  al  personale
scolastico; 
    h) promuovere lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  per  il
personale scolastico, finalizzati alla prevenzione  e  alla  gestione
delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita'  della
comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche  al  fine  di
valorizzare l'alleanza scuola-famiglia  nel  rispetto  del  principio
della partecipazione collaborativa; 
    i) incentivare iniziative a favore degli studenti  e  finalizzate
alla prevenzione  e  al  contrasto  del  disagio  giovanile,  ponendo
particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi
di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle  precedenti
lettere. 
  3. L'Osservatorio acquisisce i dati  relativi  all'entita'  e  alla
frequenza dei casi di  violenza  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
ripartiti al  livello  almeno  regionale,  anche  con  riguardo  alle
situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro. 
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle  Camere,
entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
          «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 2008, n. 101, S.O.