Art. 5 
 
            Modifiche all'articolo 336 del codice penale 
 
  1. All'articolo 336 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto  e'  commesso
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale  o  dal  tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro
del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   o
ausiliario della scuola»; 
    b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «persone  anzidette»   sono
sostituite dalle seguenti: «persone di cui  al  primo  e  al  secondo
comma». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  l'art.  336  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  336  (Violenza  o  minaccia  a   un   pubblico
          ufficiale).  -  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  a  un
          pubblico ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio, per costringerlo a  fare  un  atto  contrario  ai
          propri doveri, o ad omettere un  atto  dell'ufficio  o  del
          servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a  cinque
          anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso  dal   genitore   esercente   la   responsabilita'
          genitoriale o dal tutore dell'alunno nei  confronti  di  un
          dirigente scolastico o di un membro del personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  o  ausiliario   della
          scuola. 
                La pena e' della reclusione fino a tre  anni,  se  il
          fatto e' commesso per costringere alcuna delle  persone  di
          cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio
          ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».