Art. 5 Modifiche all'articolo 336 del codice penale 1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»; b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 336 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».