Art. 6 
 
           Modifica all'articolo 341-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal
genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o  dal  tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro
del personale docente, educativo o amministrativo della scuola». 
 
          Note all'art. 6: 
                
              - Si riporta l'art. 341-bis  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 341-bis (Oltraggio  a  pubblico  ufficiale).  -
          Chiunque, in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  e  in
          presenza di piu' persone, offende l'onore ed  il  prestigio
          di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
          a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e'  punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni. 
                La pena e' aumentata fino alla meta' se il  fatto  e'
          commesso  dal   genitore   esercente   la   responsabilita'
          genitoriale o dal tutore dell'alunno nei  confronti  di  un
          dirigente scolastico o di un membro del personale  docente,
          educativo o amministrativo della scuola. 
                La   pena   e'   aumentata   se   l'offesa   consiste
          nell'attribuzione di un fatto determinato.  Se  la  verita'
          del fatto e' provata o se per esso  l'ufficiale  a  cui  il
          fatto e' attribuito e' condannato dopo  l'attribuzione  del
          fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile. 
                Ove l'imputato, prima del  giudizio,  abbia  riparato
          interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
          confronti della persona offesa sia nei confronti  dell'ente
          di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.».