La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale
e delle Forze armate
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata
dell'Unita' nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.