Art. 2 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono
inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»; 
    b) all'articolo 129-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      2) al comma 2, le parole «attuativo della  legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      3) al comma 3, le parole «attuativo della  legge  27  settembre
2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10  ottobre  2022,  n.
150»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Nel caso di  reati  perseguibili  a  querela  soggetta  a
remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre  con
ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore  a
centottanta  giorni,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   del
programma  di  giustizia  riparativa.  Durante  la  sospensione   del
processo il giudice, con le modalita' stabilite per il  dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»; 
      5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  4  si  applicano,
altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico
ministero ha disposto la notifica  dell'avviso  di  cui  all'articolo
415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento
provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il  pubblico
ministero. 
        4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il  processo
e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i  termini  di
cui all'articolo 344-bis. Durante  lo  stesso  tempo,  i  termini  di
durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303  sono
sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma  dell'articolo
310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»; 
    c) all'articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le  parole:
«e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della  data
suddetta» sono inserite le seguenti: «,  salvo  i  casi  di  urgenza,
ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle
facolta' di cui al comma 7»; 
    d) all'articolo 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Quando  e'  necessario  per  evitare  la  scadenza  del
termine di prescrizione  del  reato  o  il  decorso  del  termine  di
improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e'  in  corso  di
applicazione  una  misura  cautelare,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
disporre che, nei  casi  indicati  al  comma  1,  primo  periodo,  la
notificazione  alla  persona   offesa   dell'avviso   di   fissazione
dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi  degli
articoli 450, comma 2, 456, 552 e  601  sia  eseguita  dalla  polizia
giudiziaria.»; 
    e) all'articolo 157-ter: 
      1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  effettuata»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole: «dichiarato  o  eletto,»  sono  inserite  le
seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «sia  necessario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' necessario»,  le  parole:  «sia  in  corso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' in corso» e le parole: «sia  ritenuto»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ritenuto»; 
    f)  all'articolo  296,  al  comma  2,  la  parola:  «provano»  e'
sostituita dalla seguente: «dimostrano»; 
    g) all'articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
      «b-bis) nella fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui
l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per
taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);»; 
    h) all'articolo 324, al  comma  2,  le  parole:  «o  non  si  sia
proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2» sono soppresse; 
    i) all'articolo 408, comma 3, al secondo periodo le  parole:  «La
persona sottoposta alle indagini e la persona  offesa  sono  altresi'
informate» sono sostituite dalle  seguenti:  «La  persona  offesa  e'
altresi' informata»; 
    l) all'articolo 412: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il procuratore generale presso la corte di  appello  puo'
disporre,  con  decreto   motivato,   l'avocazione   delle   indagini
preliminari se il pubblico ministero  non  ha  disposto  la  notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non  ha
esercitato l'azione  penale  o  richiesto  l'archiviazione,  entro  i
termini previsti dall'articolo  407-bis,  comma  2.  Se  il  pubblico
ministero ha formulato richiesta  di  differimento  del  deposito  ai
sensi  dell'articolo  415-ter,  comma  2,  l'avocazione  puo'  essere
disposta solo se la richiesta e' stata rigettata.  L'avocazione  puo'
essere, altresi', disposta nei casi in cui il pubblico ministero  non
ha  assunto  le  determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione
penale entro il termine fissato dal giudice  ai  sensi  dell'articolo
415-ter,  comma  4,  ovvero  dal  procuratore   generale   ai   sensi
dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»; 
      2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni  previste  dagli
articoli 409, comma 3, e 415-bis,  comma  5-quater»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «della  comunicazione  prevista  dall'articolo  409,
comma 3»; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «2-bis.  Il   procuratore   generale   svolge   le   indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste  entro  novanta
giorni  dal  decreto  di  avocazione.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2,
3 e 4.»; 
    m) all'articolo 415-bis, al comma 1,  le  parole:  «Salvo  quanto
previsto dai commi  5-bis  e  5-ter,  prima»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Prima» e i commi 5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies sono abrogati; 
    n) l'articolo 415-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 415-ter (Scadenza  dei  termini  per  l'assunzione  delle
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.  Diritti  e
facolta' dell'indagato e della persona offesa).  -  1.  Salvo  quanto
previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di  cui  all'articolo
407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica
dell'avviso  della  conclusione  delle   indagini   preliminari,   la
documentazione relativa alle  indagini  espletate  e'  depositata  in
segreteria. Alla persona sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona
offesa  che,  nella  notizia  di  reato  o   successivamente,   abbia
dichiarato  di  volere  essere  informata  della  conclusione   delle
indagini e' immediatamente notificato avviso  dell'avvenuto  deposito
della documentazione e  della  facolta'  di  esaminarla  ed  estrarne
copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui
al comma 4. Copia dell'avviso e' comunicata al  procuratore  generale
presso la corte di appello. 
      2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei  termini  di
cui all'articolo 407-bis, comma 2, puo' presentare al giudice per  le
indagini preliminari richiesta motivata di differimento del  deposito
della documentazione relativa alle indagini espletate: 
        a) quando e'  stata  richiesta  l'applicazione  della  misura
della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e  il
giudice non  ha  ancora  provveduto  o  quando,  fuori  dai  casi  di
latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita; 
        b)  quando  la  conoscenza   degli   atti   d'indagine   puo'
concretamente mettere in pericolo la  vita  o  l'incolumita'  di  una
persona o la sicurezza  dello  Stato  ovvero,  nei  procedimenti  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,  arrecare  un
concreto pregiudizio, non evitabile  attraverso  la  separazione  dei
procedimenti o in altro  modo,  per  atti  o  attivita'  di  indagine
specificamente individuati, rispetto ai quali  non  siano  scaduti  i
termini di indagine e che siano diretti all'accertamento  dei  fatti,
all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro  di
denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca; 
        c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e
b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12  o
collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i  quali  non  sia
ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. 
      3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le  indagini
preliminari autorizza con decreto motivato  il  differimento  per  il
tempo  strettamente  necessario   e,   comunque,   per   un   periodo
complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore  a  un
anno. 
      4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma
2, se il pubblico ministero non ha esercitato  l'azione  penale,  ne'
richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini  e  la
persona  offesa  possono  chiedere  al  giudice   per   le   indagini
preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non
siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere  le
determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione  penale.   Sulla
richiesta il giudice, sentito il  pubblico  ministero,  provvede  nei
venti giorni  successivi.  L'istanza  e'  comunicata  al  procuratore
generale presso la corte di appello. Quando  non  ha  autorizzato  il
differimento ai sensi  del  comma  2  o  non  ricorrono  le  esigenze
indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico  ministero
di assumere  le  determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione
penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini
dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di
conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis,  nel  computo
del termine assegnato dal  giudice  non  si  tiene  conto  del  tempo
intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei  termini  di
cui ai commi 3 e  4  dell'articolo  415-bis.  Copia  del  decreto  e'
comunicata al procuratore generale  presso  la  corte  di  appello  e
notificata alla persona che ha formulato la richiesta. 
      5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma
2, se il pubblico ministero  non  ha  esercitato  l'azione  penale  o
richiesto l'archiviazione, il procuratore generale  presso  la  corte
d'appello, se  non  dispone  l'avocazione  delle  indagini  ai  sensi
dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto  motivato,  al
procuratore della Repubblica di assumere le  determinazioni  inerenti
all'esercizio dell'azione penale entro un  termine  non  superiore  a
venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica
quando: 
        a)  il  pubblico  ministero   ha   formulato   richiesta   di
differimento del deposito ai sensi del comma 2 e  la  stessa  non  e'
stata rigettata; 
        b) e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.»; 
    o) all'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la
parola: «settembre» e' sostituita  dalla  seguente:  «ottobre»  e  al
numero 2),  la  parola:  «febbraio»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«marzo»; 
    p) all'articolo 438, al comma 5, le parole: «ai prevedibili tempi
dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruzione»; 
    q) all'articolo 450, al comma 3, il secondo periodo e' sostituito
dai  seguenti:  «La  citazione  contiene,   inoltre,   l'avvertimento
all'imputato che  non  comparendo  sara'  giudicato  in  assenza.  La
citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in  modo  certo,
se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se
manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»; 
    r) all'articolo 456, al  comma  2,  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente:  «Il  decreto  contiene  altresi',  a  pena  di
nullita',  l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo   sara'
giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato  che  ha  facolta'  di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
    s) all'articolo 459, comma  1-ter,  al  primo  periodo,  dopo  le
parole:  «1981,  n.  689,»  e'  inserita  la  seguente:  «anche»   e,
all'ultimo  periodo,  le  parole:  «ed  emette  decreto  di  giudizio
immediato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e,  se  non  e'  stata
proposta, congiuntamente o successivamente,  tempestiva  opposizione,
dichiara esecutivo il decreto»; 
    t) all'articolo 510, il comma 3-bis e' abrogato; 
    u) all'articolo 545-bis, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:
«1.  Il  giudice,  se  ritiene  che  ne  ricorrano   i   presupposti,
sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive  di  cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando  non  e'
possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura
del dispositivo, sentite le  parti,  acquisito,  ove  necessario,  il
consenso dell'imputato, integra  il  dispositivo  indicando  la  pena
sostitutiva con gli  obblighi  e  le  prescrizioni  corrispondenti  e
provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli
ulteriori accertamenti  indicati  al  comma  2,  fissa  una  apposita
udienza non oltre sessanta giorni, dandone  contestuale  avviso  alle
parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente;  in  tal
caso il processo e' sospeso.»  e,  al  comma  3,  le  parole:  «;  si
applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981  n.  689»
sono soppresse; 
    v) all'articolo 554-ter, al  comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le
parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «424, commi 2, 3 e
4,»; 
    z) all'articolo 598-bis: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  597,
l'imputato,  fino  a  quindici  giorni  prima   dell'udienza,   puo',
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi  nuovi  e
nelle  memorie  di  cui  al  comma  1,  esprimere  il  consenso  alla
sostituzione della pena detentiva con taluna delle  pene  sostitutive
di cui all'articolo 53 della legge  24  novembre  1981,  n.  689.  La
corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena
detentiva.  Quando,  pur  essendo  acquisito  il  consenso,  non   e'
possibile  decidere  immediatamente,  la  corte  fissa  una  apposita
udienza non oltre  sessanta  giorni,  dandone  avviso  alle  parti  e
all'ufficio di esecuzione penale esterna  competente  e  provvede  ad
acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo
545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso.  Salvo  che  la
corte   disponga   altrimenti,   l'udienza   si   svolge   senza   la
partecipazione delle parti.»; 
      2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«In  caso  di  appello  del  pubblico  ministero,  la  richiesta   di
partecipare all'udienza e' formulata dal procuratore generale.»; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2,  3
e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis puo'  essere
espresso sino alla data dell'udienza. Si  applicano  le  disposizioni
del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 
        4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione,
e' applicata una pena detentiva non  superiore  a  quattro  anni,  la
corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena
detentiva. Se e' necessario acquisire il consenso  dell'imputato,  la
corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1,  quarto  periodo,
assegna all'imputato il termine perentorio  di  quindici  giorni  per
esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza
la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo  e'  sospeso.
Se  il  consenso  e'  acquisito,  all'udienza  la  corte  integra  il
dispositivo  altrimenti  lo  conferma.  In  ogni  caso,  provvede  al
deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo.  Quando,  pur  essendo
acquisito il consenso, non e' possibile decidere  immediatamente,  si
applicano le disposizioni di cui  al  comma  1-bis,  terzo  e  quarto
periodo. I termini per il deposito della  motivazione  decorrono,  ad
ogni effetto di legge, dal deposito  del  dispositivo,  confermato  o
integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e  4,
si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo  545-bis,  in   quanto
applicabili.»; 
    aa) all'articolo 599-bis, al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le
parole: «determinazione della pena» sono inserite le seguenti: «o  la
sostituzione della pena detentiva con una delle pene  sostitutive  di
cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e  dopo  il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi di  sostituzione
della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo  53
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato e' espresso, a
pena  di  decadenza,   nel   termine   di   quindici   giorni   prima
dell'udienza.»; 
    bb) all'articolo 601: 
      1) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole:  «lettere  a),
d-bis),  f),  g)»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza»; 
      2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.»; 
      3) al comma 6, dopo le parole: «in modo certo» sono inserite le
seguenti: «, se non  contiene  l'avvertimento  all'imputato  che  non
comparendo sara' giudicato in assenza»; 
    cc) all'articolo 656, al comma 3, dopo le parole:  «programmi  di
giustizia riparativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e che, se
il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni
dalla conoscenza  della  sentenza  puo'  chiedere,  in  presenza  dei
relativi  presupposti,  la  restituzione  nel  termine  per  proporre
impugnazione o la rescissione del giudicato»; 
    dd) all'articolo 676, al comma 1, le parole: «e  all'applicazione
della riduzione della pena prevista dall'articolo 442,  comma  2-bis»
sono soppresse e dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:
«3-bis.  Il  giudice  dell'esecuzione  e',  altresi',  competente   a
decidere  in  ordine  all'applicazione  della  riduzione  della  pena
prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso,  il  giudice
procede  d'ufficio  prima  della   trasmissione   dell'estratto   del
provvedimento divenuto irrevocabile.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 111-bis, 129-bis,  133-ter,
          154, 157-ter, 296, 304, 324, 408, 412, 415-bis, 420-quater,
          438,  450,  456,  459,  510,  545-bis,  554-ter,   598-bis,
          599-bis, 601, 656 e 676 del  codice  di  procedura  penale,
          come modificati dal presente decreto: 
                «Art.  111-bis  (Deposito  telematico).  -  1.  Salvo
          quanto previsto dall'articolo  175-bis,  in  ogni  stato  e
          grado del procedimento, il  deposito  di  atti,  documenti,
          richieste, memorie ha luogo  esclusivamente  con  modalita'
          telematiche,   nel   rispetto   della   normativa,    anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione  degli  atti  e  dei  documenti
          informatici. 
                2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche
          temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione,  nonche'
          l'identita' del mittente e del destinatario,  nel  rispetto
          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
                3. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica
          agli atti e  ai  documenti  che,  per  loro  natura  o  per
          specifiche  esigenze  processuali,   non   possono   essere
          acquisiti in copia informatica. 
                4. Gli atti che le parti  e  la  persona  offesa  dal
          reato  compiono  personalmente  possono  essere  depositati
          anche con modalita' non telematiche.» 
                «Art. 129-bis  (Accesso  ai  programmi  di  giustizia
          riparativa). - 1. In ogni stato e  grado  del  procedimento
          l'autorita' giudiziaria  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,
          l'invio dell'imputato e della  vittima  del  reato  di  cui
          all'articolo  42,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150,  al  Centro  per  la
          giustizia riparativa di  riferimento,  per  l'avvio  di  un
          programma di giustizia riparativa. 
                2. La richiesta dell'imputato  o  della  vittima  del
          reato di cui all'articolo  42,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  e'  proposta
          personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 
                3.  L'invio  degli  interessati   e'   disposto   con
          ordinanza dal giudice che  procede,  sentite  le  parti,  i
          difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la  vittima
          del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi
          che lo svolgimento di un programma di giustizia  riparativa
          possa  essere  utile  alla  risoluzione   delle   questioni
          derivanti dal fatto per cui si procede e  non  comporti  un
          pericolo concreto per gli interessati e per  l'accertamento
          dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il
          pubblico ministero con decreto motivato. 
                4. Nel caso di reati perseguibili a querela  soggetta
          a remissione, il giudice, a richiesta  dell'imputato,  puo'
          disporre con ordinanza la sospensione del processo  per  un
          periodo non superiore a  centottanta  giorni,  al  fine  di
          consentire  lo  svolgimento  del  programma  di   giustizia
          riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice,
          con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce,
          a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 
                4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   4   si
          applicano,  altresi',  prima   dell'esercizio   dell'azione
          penale,  quando  il  pubblico  ministero  ha  disposto   la
          notifica dell'avviso di cui all'articolo  415-bis.  In  tal
          caso,  sulla  richiesta  di  sospensione  del  procedimento
          provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il
          pubblico ministero. 
                4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento  o  il
          processo  e'  sospeso,  sono   sospesi   il   corso   della
          prescrizione e  i  termini  di  cui  all'articolo  344-bis.
          Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima  della
          custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal
          giudice, con ordinanza appellabile  a  norma  dell'articolo
          310. Si applica l'articolo 304, comma 6. 
                5. Al termine  dello  svolgimento  del  programma  di
          giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
          relazione trasmessa dal mediatore.» 
                «Art.   133-ter   (Modalita'   e    garanzie    della
          partecipazione a distanza). - 1.  L'autorita'  giudiziaria,
          quando dispone che un atto sia compiuto a  distanza  o  che
          una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un
          atto  o  alla  celebrazione  di  un'udienza,  provvede  con
          decreto motivato. Quando  non  e'  emesso  in  udienza,  il
          decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al
          provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto
          o la celebrazione dell'udienza,  almeno  tre  giorni  prima
          della  data  suddetta,  salvo  i  casi  di  urgenza,  ferma
          l'esigenza di  garantire  al  difensore  l'esercizio  delle
          facolta' di cui al comma 7. Il decreto e' comunicato  anche
          alle autorita' interessate. 
                2. Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'  attivato  un
          collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o  l'ufficio
          giudiziario e il luogo in cui si  trovano  le  persone  che
          compiono l'atto o che partecipano all'udienza  a  distanza.
          Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o
          che  partecipano  all'udienza  a  distanza  e'   equiparato
          all'aula di udienza. 
                3. Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena  di
          nullita',  con  modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle  parti
          all'atto o all'udienza  e  ad  assicurare  la  contestuale,
          effettiva e reciproca visibilita'  delle  persone  presenti
          nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna  di  essa
          di udire quanto  viene  detto  dalle  altre.  Nei  casi  di
          udienza  pubblica  e'  assicurata  un'adeguata  pubblicita'
          degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e'
          sempre disposta la registrazione audiovisiva. 
                4. Salvo quanto disposto dai  commi  5,  6  e  7,  le
          persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a
          distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da  un
          ufficio di polizia giudiziaria  individuato  dall'autorita'
          giudiziaria,  previa  verifica  della   disponibilita'   di
          dotazioni tecniche e condizioni logistiche  idonee  per  il
          collegamento audiovisivo. 
                5.  Le  persone  detenute,  internate,  sottoposte  a
          custodia cautelare in carcere  o  ristrette  in  carcere  a
          seguito di arresto o di fermo,  quando  compiono  l'atto  o
          partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal  luogo
          in cui si trovano. 
                6. Sentite le  parti,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
          autorizzare  le  persone  che   compiono   l'atto   o   che
          partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo
          diverso da quello indicato nel comma 4. 
                7. I difensori si collegano dai rispettivi  uffici  o
          da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque  assicurato  il
          diritto dei  difensori  o  dei  loro  sostituti  di  essere
          presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E'  parimenti
          sempre assicurato il  diritto  dei  difensori  o  dei  loro
          sostituti di consultarsi  riservatamente  tra  loro  e  con
          l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
                8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove  l'autorita'
          giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di  cui  al
          comma  6,  un  ausiliario  del  giudice  o   del   pubblico
          ministero, individuato anche tra gli ausiliari in  servizio
          presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  individuato  in   via
          prioritaria tra il personale in servizio presso le  sezioni
          di polizia giudiziaria  e  designato  tra  coloro  che  non
          svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di  investigazione  o
          di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai
          fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si  trovano
          le  persone  che  compiono   l'atto   o   che   partecipano
          all'udienza a distanza, ne  attesta  l'identita'  e  redige
          verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo  136,
          in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di  cui
          al comma 3, primo periodo, e al comma 7,  secondo  e  terzo
          periodo,  delle  cautele   adottate   per   assicurare   la
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in  cui  la
          persona si trova, nonche'  dell'assenza  di  impedimenti  o
          limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'  ad
          essa spettanti.» 
                «Art. 154 (Notificazioni alla  persona  offesa,  alla
          parte  civile,  al  responsabile  civile  e  al  civilmente
          obbligato per la pena pecuniaria). -  1.  Le  notificazioni
          alla persona offesa che non ha proposto querela  e  non  ha
          nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni
          dell'articolo  153-bis,  comma  4,  e,  quando   anche   la
          dichiarazione o l'elezione  di  domicilio  mancano  o  sono
          insufficienti   o   inidonee,   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono  ignoti  i
          luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita  mediante
          deposito dell'atto nella segreteria  o  nella  cancelleria.
          Qualora risulti dagli atti notizia  precisa  del  luogo  di
          residenza, di dimora o di lavoro  abituale  all'estero,  la
          persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso
          di  ricevimento  a  dichiarare  o  eleggere  domicilio  nel
          territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di
          posta elettronica certificata o altro servizio  elettronico
          di recapito certificato  qualificato.  Se  nel  termine  di
          venti giorni dalla ricezione della raccomandata  non  viene
          effettuata alcuna dichiarazione  o  elezione  di  domicilio
          ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la
          notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella
          segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione  o  alla
          elezione di domicilio si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 153-bis, commi 2 e 3. 
                1-bis. Quando e' necessario per evitare  la  scadenza
          del termine di prescrizione del  reato  o  il  decorso  del
          termine di improcedibilita'  di  cui  all'articolo  344-bis
          oppure e' in corso di applicazione  una  misura  cautelare,
          l'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre  che,   nei   casi
          indicati al comma 1, primo periodo, la  notificazione  alla
          persona  offesa  dell'avviso  di  fissazione   dell'udienza
          preliminare o della citazione a  giudizio  ai  sensi  degli
          articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601  sia  eseguita  dalla
          polizia giudiziaria. 
                2.  La  notificazione  della   prima   citazione   al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria  e'  eseguita,   nei   casi   di   cui
          all'articolo 148, comma 4, con le forme  stabilite  per  la
          prima notificazione all'imputato non detenuto. 
                3. Se si  tratta  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          persone  giuridiche  o  di  enti  privi   di   personalita'
          giuridica,  le  notificazioni  sono  eseguite  nelle  forme
          stabilite per il processo civile. 
                4.   Le   notificazioni   alla   parte   civile,   al
          responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria costituiti  in  giudizio  sono  eseguite
          presso i difensori. Il responsabile  civile  e  la  persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria,  se  non  sono
          costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale,
          devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo
          in cui si  procede  o  dichiarare  un  indirizzo  di  posta
          certificata  o  altro  servizio  elettronico  di   recapito
          certificato  qualificato,   con   atto   depositato   nella
          cancelleria del giudice competente.  In  mancanza  di  tale
          dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente  o
          inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante  deposito
          nella cancelleria.» 
              «Art. 157-ter (Notifiche degli  atti  introduttivi  del
          giudizio all'imputato non detenuto). - 1. La  notificazione
          all'imputato  non  detenuto   dell'avviso   di   fissazione
          dell'udienza preliminare, della  citazione  a  giudizio  ai
          sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601,  nonche'
          del decreto penale di condanna e' effettuata  al  domicilio
          dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In
          mancanza di un domicilio dichiarato  o  eletto,  fuori  dai
          casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione  e'
          eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui  all'articolo
          157, con esclusione delle  modalita'  di  cui  all'articolo
          148, comma 1. 
                2. Quando e' necessario per evitare la  scadenza  del
          termine di prescrizione del reato o il decorso del  termine
          di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis  oppure  e'
          in corso di applicazione una  misura  cautelare  ovvero  in
          ogni  altro  caso  in  cui  e'  ritenuto  indispensabile  e
          improcrastinabile  sulla  base  di   specifiche   esigenze,
          l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la  notificazione
          all'imputato   dell'avviso   di   fissazione   dell'udienza
          preliminare, della citazione  a  giudizio  ai  sensi  degli
          articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del  decreto
          penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria. 
                3. In caso di impugnazione proposta  dall'imputato  o
          nel suo interesse, la notificazione dell'atto di  citazione
          a giudizio nei suoi confronti  e'  eseguita  esclusivamente
          presso  il  domicilio  dichiarato   o   eletto   ai   sensi
          dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.» 
                «Art.  296  (Latitanza).  -  1.  E'   latitante   chi
          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli
          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 
                2. La latitanza e' dichiarata con  decreto  motivato.
          Se la dichiarazione consegue  alla  mancata  esecuzione  di
          un'ordinanza applicativa di misure cautelari,  nel  decreto
          sono  indicati  gli  elementi  che  dimostrano  l'effettiva
          conoscenza della misura e la volonta' di  sottrarvisi.  Con
          il provvedimento che  dichiara  la  latitanza,  il  giudice
          designa un difensore di ufficio al  latitante  che  ne  sia
          privo e ordina che  sia  depositata  in  cancelleria  copia
          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura
          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al
          difensore. 
                3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'
          stata dichiarata. 
                4. La qualita' di latitante permane  fino  a  che  il
          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a
          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia
          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il
          provvedimento e' stato emesso. 
                4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
          dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il  processo  e'
          in corso, all'imputato e' comunicata la  data  dell'udienza
          successiva. 
                5.  Al  latitante  per  ogni  effetto  e'  equiparato
          l'evaso.» 
                «Art. 304 (Sospensione dei termini di durata  massima
          della  custodia  cautelare).  -  1.  I   termini   previsti
          dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
          norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: 
                  a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per  impedimento
          dell'imputato o  del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta
          dell'imputato  o  del  suo   difensore,   sempre   che   la
          sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa; 
                  b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,   dell'allontanamento   o   della    mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati; 
                  b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in
          cui l'udienza di comparizione predibattimentale e'  sospesa
          o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a)  e
          b); 
                  c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; 
                  c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui l'udienza e' sospesa o rinviata  per  taluno  dei  casi
          indicati nelle lettere a) e b) e durante  la  pendenza  dei
          termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; 
                  c-ter) nei casi previsti  dall'articolo  545-  bis,
          durante  il  tempo  intercorrente  tra   la   lettura   del
          dispositivo indicato al comma 1  dello  stesso  articolo  e
          l'udienza  fissata  per  la   decisione   sulla   eventuale
          sostituzione della pena detentiva con una pena  sostitutiva
          ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689; in tal  caso,  la  sospensione  dei  termini  previsti
          dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata  superiore
          a sessanta giorni. 
                2.  I  termini  previsti  dall'articolo  303  possono
          essere altresi' sospesi quando si procede  per  taluno  dei
          reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),  nel
          caso   di   dibattimenti   o    di    giudizi    abbreviati
          particolarmente complessi, durante il  tempo  in  cui  sono
          tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
          primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 
                3. Nei casi previsti dal comma 2, la  sospensione  e'
          disposta dal giudice, su richiesta del pubblico  ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 
                4. I termini previsti  dall'articolo  303,  comma  1,
          lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
          dell'articolo 310, se l'udienza preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,  lettere
          a) e b), del presente articolo. 
                5. Le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali  i  casi
          di sospensione non si riferiscono e  che  chiedono  che  si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 
                6.  La  durata  della  custodia  cautelare  non  puo'
          comunque  superare   il   doppio   dei   termini   previsti
          dall'articolo 303, commi  1,  2  e  3  senza  tenere  conto
          dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
          lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
          previsti  dall'articolo  303,  comma  4,  ovvero,  se  piu'
          favorevole, i due terzi del massimo della  pena  temporanea
          prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.  A
          tal fine la pena dell'ergastolo  e'  equiparata  alla  pena
          massima temporanea. 
                7. Nel computo dei termini di cui al comma  6,  salvo
          che per il limite relativo alla  durata  complessiva  della
          custodia cautelare, non  si  tiene  conto  dei  periodi  di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b).» 
                «Art.  324  (Procedimento  di  riesame).  -   1.   La
          richiesta di riesame e' presentata, nella  cancelleria  del
          tribunale indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla
          data di esecuzione del provvedimento  che  ha  disposto  il
          sequestro o dalla diversa  data  in  cui  l'interessato  ha
          avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 
                2. La richiesta e' presentata con le  forme  previste
          dall'articolo   582.   Se   la   richiesta   e'    proposta
          dall'imputato non detenuto ne' internato, questi,  ove  non
          abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare  il
          domicilio  presso  il  quale  intende   ricevere   l'avviso
          previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso  e'  notificato
          mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
          da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
                3. La cancelleria da' immediato avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
                4.  Con  la  richiesta  di  riesame  possono   essere
          enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,
          inoltre, facolta' di  enunciare  nuovi  motivi  davanti  al
          giudice del riesame, facendone dare atto  a  verbale  prima
          dell'inizio della discussione. 
                5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
                6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
                7. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 9,  9-bis  e  10.  La  revoca  del  provvedimento  di
          sequestro puo' essere parziale e non puo'  essere  disposta
          nei casi indicati nell'articolo  240  comma  2  del  codice
          penale. 
                8. Il giudice del riesame, nel caso di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.» 
                «Art.   408   (Richiesta   di    archiviazione    per
          infondatezza della notizia  di  reato).  -  1.  Quando  gli
          elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non
          consentono  di  formulare  una  ragionevole  previsione  di
          condanna o di  applicazione  di  una  misura  di  sicurezza
          diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta  al
          giudice richiesta di archiviazione.  Con  la  richiesta  e'
          trasmesso il fascicolo contenente la notizia di  reato,  la
          documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
          degli atti compiuti davanti  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari. 
                2.  Fuori  dei  casi  di  rimessione  della  querela,
          l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico
          ministero, alla persona offesa che, nella notizia di  reato
          o successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato
          di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 
                3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti
          giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli  atti
          e  presentare  opposizione  con   richiesta   motivata   di
          prosecuzione delle indagini preliminari. La persona  offesa
          e'  altresi'  informata  della  facolta'  di  accedere   ai
          programmi di giustizia riparativa. 
                3-bis. Per  i  delitti  commessi  con  violenza  alla
          persona e per il reato  di  cui  all'articolo  624-bis  del
          codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e'
          in ogni caso notificato, a  cura  del  pubblico  ministero,
          alla persona offesa ed il termine di  cui  al  comma  3  e'
          elevato a trenta giorni.» 
                «Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari  per
          mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il  procuratore
          generale presso la corte  di  appello  puo'  disporre,  con
          decreto motivato, l'avocazione delle  indagini  preliminari
          se il  pubblico  ministero  non  ha  disposto  la  notifica
          dell'avviso  di  conclusione  delle  indagini  preliminari,
          oppure  non  ha  esercitato  l'azione  penale  o  richiesto
          l'archiviazione, entro  i  termini  previsti  dall'articolo
          407-bis, comma 2. Se il  pubblico  ministero  ha  formulato
          richiesta   di   differimento   del   deposito   ai   sensi
          dell'articolo 415-ter, comma 2,  l'avocazione  puo'  essere
          disposta  solo  se  la  richiesta   e'   stata   rigettata.
          L'avocazione puo' essere, altresi', disposta  nei  casi  in
          cui il pubblico ministero non ha assunto le  determinazioni
          inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il  termine
          fissato dal giudice ai sensi dell'articolo  415-ter,  comma
          4, ovvero dal procuratore generale ai  sensi  dell'articolo
          415-ter, comma 5, primo periodo. 
                2. Il procuratore generale,  puo'  altresi'  disporre
          l'avocazione  a  seguito   della   comunicazione   prevista
          dall'articolo 409, comma 3. 
                2-bis. Il procuratore  generale  svolge  le  indagini
          preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro
          novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano,  in
          quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          415-ter, commi 1, 2, 3, e 4.» 
                «Art. 415-bis (Avviso all'indagato della  conclusione
          delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza  del
          termine previsto dal comma 2 dell'articolo  405,  anche  se
          prorogato, il pubblico ministero,  se  non  deve  formulare
          richiesta di archiviazione ai sensi degli  articoli  408  e
          411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini  e
          al difensore nonche', quando si procede per i reati di  cui
          agli articoli 572 e 612-bis del  codice  penale,  anche  al
          difensore della persona offesa o, in  mancanza  di  questo,
          alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
          preliminari. 
                2. L'avviso contiene  la  sommaria  enunciazione  del
          fatto per il quale si procede, delle norme di legge che  si
          assumono violate, della data e del  luogo  del  fatto,  con
          l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
          espletate e' depositata presso la segreteria  del  pubblico
          ministero  e  che  l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
          facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
                2-bis.  Qualora  non  si  sia  proceduto   ai   sensi
          dell'articolo 268,  commi  4,  5  e  6,  l'avviso  contiene
          inoltre l'avvertimento che l'indagato e  il  suo  difensore
          hanno facolta' di esaminare per  via  telematica  gli  atti
          depositati relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni informatiche o telematiche  e  che  hanno  la
          facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
          indicati  come  rilevanti  dal   pubblico   ministero.   Il
          difensore  puo',  entro  il  termine   di   venti   giorni,
          depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni  ritenute
          rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza  provvede  il
          pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
          dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni  relative
          alle registrazioni ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'
          avanzare al giudice  istanza  affinche'  si  proceda  nelle
          forme di cui all'articolo 268, comma 6. 
                3.  L'avviso  contiene  altresi'  l'avvertimento  che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico  ministero  deve  procedervi.
          Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla  quale  lo
          stesso e' notificato  sono  altresi'  informati  che  hanno
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
                4. Quando il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle
          richieste dell'indagato,  dispone  nuove  indagini,  queste
          devono  essere   compiute   entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione  della  richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e  per
          non piu' di sessanta giorni. 
                5.   Le   dichiarazioni   rilasciate   dall'indagato,
          l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti  di  indagine
          del pubblico ministero, previsti dai  commi  3  e  4,  sono
          utilizzabili se compiuti entro  il  termine  stabilito  dal
          comma 4, ancorche' sia decorso il termine  stabilito  dalla
          legge o prorogato dal giudice. 
                5-bis.(abrogato) 
                5-ter.(abrogato) 
                5-quater.(abrogato) 
                5-quinquies.(abrogato) 
                5-sexies.(abrogato)» 
                «Art. 420-quater (Sentenza di non  doversi  procedere
          per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte
          dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
          420-bis e  420-ter,  se  l'imputato  non  e'  presente,  il
          giudice pronuncia sentenza  inappellabile  di  non  doversi
          procedere  per  mancata  conoscenza  della   pendenza   del
          processo da parte dell'imputato. 
                2. La sentenza contiene: 
                  a) l'intestazione "in nome del popolo  italiano"  e
          l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
                  b)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a identificarlo,  nonche'
          le generalita' delle altre parti private; 
                  c) l'imputazione; 
                  d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle
          ricerche effettuate; 
                  e)  l'indicazione  della  data  fino   alla   quale
          dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona
          nei cui confronti la sentenza e' emessa; 
                  f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli
          di legge applicati; 
                  g) la data e la sottoscrizione del giudice. 
                3. Con la sentenza il giudice  dispone  che,  fino  a
          quando per tutti i reati oggetto  di  imputazione  non  sia
          superato il  termine  previsto  dall'articolo  159,  ultimo
          comma, del codice penale, la persona nei cui  confronti  e'
          stata  emessa  la  sentenza  sia  ricercata  dalla  polizia
          giudiziaria e, nel caso in cui  sia  rintracciata,  le  sia
          personalmente notificata la sentenza. 
                4. La sentenza contiene altresi': 
                  a) l'avvertimento alla persona rintracciata che  il
          processo a suo carico sara' riaperto  davanti  alla  stessa
          autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 
                  b) quando la persona  non  e'  destinataria  di  un
          provvedimento  applicativo  della  misura  cautelare  degli
          arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti
          per  cui  si  procede,  l'avviso  che  l'udienza   per   la
          prosecuzione del processo e' fissata: 
                    1) il primo giorno  non  festivo  del  successivo
          mese di ottobre, se la persona e'  stata  rintracciata  nel
          primo semestre dell'anno; 
                    2) il primo giorno non festivo del mese di  marzo
          dell'anno successivo, se la persona e'  stata  rintracciata
          nel secondo semestre dell'anno; 
                  c) l'indicazione del  luogo  in  cui  l'udienza  si
          terra'; 
                  d) l'avviso che, qualora  la  persona  rintracciata
          non  compaia  e  non  ricorra  alcuno  dei  casi   di   cui
          all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e  sara'
          rappresentata in udienza dal difensore. 
                5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi 2 e 3 dell'articolo 546. 
                6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che  la
          persona nei cui confronti e' stata emessa la  sentenza  sia
          stata rintracciata, la sentenza di  non  doversi  procedere
          per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo'
          piu' essere revocata. 
                7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300,  le
          misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia
          in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e'
          piu' revocabile ai sensi del comma 6. In  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli 262, 317 e  323,  gli  effetti  dei
          provvedimenti che hanno disposto il  sequestro  probatorio,
          il  sequestro  conservativo  e  il   sequestro   preventivo
          permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile
          ai sensi del comma 6.» 
                «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
          L'imputato puo'  chiedere  che  il  processo  sia  definito
          all'udienza preliminare allo stato  degli  atti,  salve  le
          disposizioni di cui al comma  5  del  presente  articolo  e
          all'articolo 441, comma 5. 
                1-bis. Non e' ammesso il giudizio  abbreviato  per  i
          delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 
                2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
          iscritto, fino a che non siano formulate le  conclusioni  a
          norma degli articoli 421 e 422. 
                3.   La   volonta'    dell'imputato    e'    espressa
          personalmente o per mezzo  di  procuratore  speciale  e  la
          sottoscrizione  e'  autenticata  da  un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore. 
                4. Sulla richiesta il giudice provvede con  ordinanza
          con  la  quale  dispone  il  giudizio  abbreviato.   Quando
          l'imputato chiede  il  giudizio  abbreviato  immediatamente
          dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
          giudice provvede solo dopo che sia decorso il  termine  non
          superiore a sessanta giorni,  eventualmente  richiesto  dal
          pubblico  ministero,  per  lo   svolgimento   di   indagini
          suppletive limitatamente ai temi introdotti  dalla  difesa.
          In  tal  caso,  l'imputato  ha  facolta'  di  revocare   la
          richiesta. 
                5. L'imputato, ferma restando la  utilizzabilita'  ai
          fini della prova degli  atti  indicati  nell'articolo  442,
          comma  1-bis,  puo'  subordinare  la   richiesta   ad   una
          integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
          Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto  conto
          degli atti gia' acquisiti ed  utilizzabili,  l'integrazione
          probatoria  richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della
          decisione e il giudizio abbreviato  realizza  comunque  una
          economia   processuale,   in    relazione    all'istruzione
          dibattimentale. In tal  caso  il  pubblico  ministero  puo'
          chiedere  l'ammissione  di  prova  contraria.  Resta  salva
          l'applicabilita' dell'articolo 423. 
                5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma
          5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
          richiesta di cui al comma 1, oppure quella di  applicazione
          della pena ai sensi dell'articolo 444. 
                6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o  di
          rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
          richiesta puo' essere riproposta fino al  termine  previsto
          dal comma 2. 
                6-bis. La richiesta di giudizio  abbreviato  proposta
          nell'udienza  preliminare  determina  la  sanatoria   delle
          nullita',  sempre  che  non  siano  assolute,  e   la   non
          rilevabilita'   delle   inutilizzabilita',   salve   quelle
          derivanti dalla violazione di un divieto  probatorio.  Essa
          preclude  altresi'  ogni  questione  sulla  competenza  per
          territorio del giudice. 
                6-ter. Qualora la richiesta  di  giudizio  abbreviato
          proposta  nell'udienza  preliminare  sia  stata  dichiarata
          inammissibile ai sensi del  comma  1-bis,  il  giudice,  se
          all'esito  del  dibattimento  ritiene  che  per  il   fatto
          accertato sia ammissibile il giudizio  abbreviato,  applica
          la riduzione della pena ai sensi dell'articolo  442,  comma
          2. In ogni altro caso  in  cui  la  richiesta  di  giudizio
          abbreviato  proposta  nell'udienza  preliminare  sia  stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata,  l'imputato   puo'
          riproporre   la   richiesta   prima    dell'apertura    del
          dibattimento  e  il  giudice,  se  ritiene  illegittima  la
          dichiarazione  di  inammissibilita'  o  ingiustificato   il
          rigetto, ammette il giudizio abbreviato.» 
                «Art. 450 (Instaurazione del giudizio  direttissimo).
          - 1. Quando procede a giudizio  direttissimo,  il  pubblico
          ministero fa condurre direttamente  all'udienza  l'imputato
          arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 
                2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo
          cita a comparire all'udienza per il giudizio  direttissimo.
          Il termine per comparire non puo' essere  inferiore  a  tre
          giorni. 
                3.  La  citazione  contiene  i   requisiti   previsti
          dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),
          con l'indicazione del giudice competente  per  il  giudizio
          nonche' la data e la sottoscrizione. La citazione contiene,
          inoltre, l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo
          sara' giudicato  in  assenza.  La  citazione  e'  nulla  se
          l'imputato non  e'  identificato  in  modo  certo,  se  non
          contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero
          se manca  o  e'  insufficiente  l'indicazione  di  uno  dei
          requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e
          f). 
                4.  Il  decreto,  unitamente  al  fascicolo  previsto
          dall'articolo  431,  formato  dal  pubblico  ministero,  e'
          trasmesso alla cancelleria del giudice  competente  per  il
          giudizio. 
                5. Al difensore e' notificato senza  ritardo  a  cura
          del pubblico ministero l'avviso della data fissata  per  il
          giudizio. 
                6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e  di
          estrarre copia, nella segreteria  del  pubblico  ministero,
          della documentazione relativa alle indagini espletate.» 
                «Art. 456 (Decreto di giudizio immediato).  -  1.  Al
          decreto che dispone il giudizio immediato si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 
                2. Il decreto contiene anche l'avviso che  l'imputato
          puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione  della
          pena a norma dell'articolo 444 ovvero  la  sospensione  del
          procedimento con messa  alla  prova.  Il  decreto  contiene
          altresi', a pena di nullita',  l'avvertimento  all'imputato
          che non comparendo sara' giudicato in assenza. 
                2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che  ha
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
                3. Il decreto e' comunicato al pubblico  ministero  e
          notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta
          giorni prima della data fissata per il giudizio. 
                4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente  al
          decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 
                5. Al difensore dell'imputato  e'  notificato  avviso
          alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto
          dal comma 3.» 
                «Art. 459 (Casi di procedimento per  decreto).  -  1.
          Nei procedimenti per reati perseguibili di  ufficio  ed  in
          quelli  perseguibili  a  querela   se   questa   e'   stata
          validamente presentata e se  il  querelante  non  ha  nella
          stessa dichiarato  di  opporvisi,  il  pubblico  ministero,
          quando ritiene che si debba  applicare  soltanto  una  pena
          pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di  una  pena
          detentiva, puo'  presentare  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome  della
          persona alla quale il reato e' attribuito e'  iscritto  nel
          registro delle notizie di reato e previa  trasmissione  del
          fascicolo, richiesta  motivata  di  emissione  del  decreto
          penale di condanna, indicando la misura della pena. 
                1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria
          in sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per
          determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
          valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere   assoggettato
          l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena  detentiva.
          Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro  e
          superiore a 250 euro e corrisponde alla  quota  di  reddito
          giornaliero che puo'  essere  impiegata  per  il  pagamento
          della pena  pecuniaria,  tenendo  conto  delle  complessive
          condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato
          e del suo nucleo familiare. Alla pena  pecuniaria  irrogata
          in sostituzione della pena detentiva si applica  l'articolo
          133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena
          detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro  di
          pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24
          novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima  dell'esercizio
          dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico  ministero,
          presentando   il   programma   di   trattamento   elaborato
          dall'ufficio di esecuzione penale esterna con  la  relativa
          dichiarazione di disponibilita' dell'ente. 
                1-ter. Quando  e'  stato  emesso  decreto  penale  di
          condanna  a  pena  pecuniaria  sostitutiva  di   una   pena
          detentiva,  l'imputato,  personalmente   o   a   mezzo   di
          procuratore speciale, nel termine di quindici giorni  dalla
          notificazione del decreto, puo'  chiedere  la  sostituzione
          della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'  di
          cui all'articolo 56-bis della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, anche  senza  formulare  l'atto  di  opposizione.  Con
          l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di  sessanta
          giorni per depositare la  dichiarazione  di  disponibilita'
          dell'ente o dell'associazione di cui  all'articolo  56-bis,
          primo comma, e  il  programma  dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che  ha
          emesso il decreto di condanna puo' operare la  sostituzione
          della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In
          difetto dei presupposti, il giudice respinge  la  richiesta
          e,   se   non   e'   stata   proposta,   congiuntamente   o
          successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo
          il decreto. 
                2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
          di una pena diminuita sino alla meta'  rispetto  al  minimo
          edittale. 
                3. Il giudice, quando non accoglie la  richiesta,  se
          non deve pronunciare sentenza di  proscioglimento  a  norma
          dell'articolo  129,  restituisce  gli  atti   al   pubblico
          ministero. 
                4.  Del  decreto  penale  e'  data  comunicazione  al
          querelante. 
                5. Il procedimento per decreto non e' ammesso  quando
          risulta la necessita' di applicare una misura di  sicurezza
          personale.» 
                «Art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova).
          -  1.  Nel  verbale  sono  indicate  le   generalita'   dei
          testimoni, dei  periti,  dei  consulenti  tecnici  e  degli
          interpreti  ed  e'  fatta  menzione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 497 comma 2. 
                2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta  nel
          verbale  lo  svolgimento  dell'esame  dei  testimoni,   dei
          periti, dei  consulenti  tecnici  e  delle  parti  private,
          riproducendo integralmente  in  forma  diretta  le  domande
          poste dalle parti o  dal  presidente  nonche'  le  risposte
          delle persone esaminate. 
                2-bis.  L'esame  dei  testimoni,  dei   periti,   dei
          consulenti tecnici, delle parti  private  e  delle  persone
          indicate   nell'articolo   210,   nonche'   gli   atti   di
          ricognizione e confronto, sono documentati anche con  mezzi
          di   riproduzione   audiovisiva,   salva   la   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale tecnico. 
                3. Quando il  giudice  dispone  che  il  verbale  sia
          redatto solo in forma riassuntiva, i  poteri  di  vigilanza
          previsti dall'articolo 140 comma  2,  sono  esercitati  dal
          presidente. 
                3-bis. (abrogato)» 
                «Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1.  Il
          giudice,  se  ritiene  che  ne  ricorrano  i   presupposti,
          sostituisce  la  pena  detentiva   con   una   delle   pene
          sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24  novembre
          1981,  n.   689.   Quando   non   e'   possibile   decidere
          immediatamente, il giudice,  subito  dopo  la  lettura  del
          dispositivo, sentite le parti, acquisito,  ove  necessario,
          il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando
          la pena sostitutiva con  gli  obblighi  e  le  prescrizioni
          corrispondenti e provvede ai  sensi  del  comma  3,  ultimo
          periodo. Se  deve  procedere  agli  ulteriori  accertamenti
          indicati al comma 2, fissa una apposita udienza  non  oltre
          sessanta giorni, dandone contestuale avviso  alle  parti  e
          all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal
          caso il processo e' sospeso. 
                2. Al fine di decidere sulla sostituzione della  pena
          detentiva e sulla scelta della pena  sostitutiva  ai  sensi
          dell'articolo 58 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle
          prescrizioni   relative,   il   giudice   puo'    acquisire
          dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se  del  caso,
          dalla polizia giudiziaria tutte  le  informazioni  ritenute
          necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali,
          familiari,    sociali,    economiche     e     patrimoniali
          dell'imputato.  Il  giudice  puo'   richiedere,   altresi',
          all'ufficio di esecuzione penale esterna, il  programma  di
          trattamento   della    semiliberta',    della    detenzione
          domiciliare e  del  lavoro  di  pubblica  utilita'  con  la
          relativa disponibilita' dell'ente.  Agli  stessi  fini,  il
          giudice puo'  acquisire  altresi',  dai  soggetti  indicati
          dall'articolo  94  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  la  certificazione  di
          disturbo da uso di sostanze o  di  alcol  ovvero  da  gioco
          d'azzardo e il programma  terapeutico,  che  il  condannato
          abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono
          depositare documentazione all'ufficio di esecuzione  penale
          esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono
          presentare memorie in cancelleria 
                3. Acquisiti gli atti, i documenti e le  informazioni
          di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le
          parti  presenti,  il  giudice,  se  sostituisce   la   pena
          detentiva,  integra  il  dispositivo  indicando   la   pena
          sostitutiva   con   gli   obblighi   e   le    prescrizioni
          corrispondenti. In caso contrario, il giudice  conferma  il
          dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data
          lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          545. 
                4. Quando il processo e' sospeso ai sensi  del  comma
          1,  la  lettura   della   motivazione   redatta   a   norma
          dell'articolo 544, comma 1, segue  quella  del  dispositivo
          integrato  o  confermato  e  puo'  essere  sostituita   con
          un'esposizione  riassuntiva.  Fuori   dai   casi   di   cui
          all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito  della
          motivazione decorrono, ad  ogni  effetto  di  legge,  dalla
          lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui  al
          comma 3.» 
                «Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). -  1.  Se,
          sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,
          sussiste una causa che estingue il reato  o  per  la  quale
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere proseguita, se risulta che il fatto non e'  previsto
          dalla legge come reato ovvero che il fatto non  sussiste  o
          che l'imputato non lo  ha  commesso  o  che  il  fatto  non
          costituisce reato o che  l'imputato  non  e'  punibile  per
          qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
          a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non  luogo  a
          procedere  anche  quando   gli   elementi   acquisiti   non
          consentono  una  ragionevole  previsione  di  condanna.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427.
          Il giudice non puo' pronunciare sentenza  di  non  luogo  a
          procedere  se  ritiene  che  dal  proscioglimento  dovrebbe
          conseguire  l'applicazione  di  una  misura  di   sicurezza
          diversa dalla confisca. 
                2. L'istanza di giudizio abbreviato, di  applicazione
          della pena a norma dell'articolo 444,  di  sospensione  del
          processo con  messa  alla  prova,  nonche'  la  domanda  di
          oblazione sono proposte, a pena di decadenza,  prima  della
          pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso
          termine,  quando  l'imputato  e   il   pubblico   ministero
          concordano l'applicazione di una pena  sostitutiva  di  cui
          all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  il
          giudice,  se  non  e'  possibile  decidere  immediatamente,
          sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre
          sessanta giorni, dandone contestuale avviso  alle  parti  e
          all'ufficio di esecuzione  penale  esterna  competente.  Si
          applica, in quanto compatibile, l'articolo  545-bis,  comma
          2. 
                3. Se non sussistono le  condizioni  per  pronunciare
          sentenza  di  non  luogo  a  procedere  e  in  assenza   di
          definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa
          per la  prosecuzione  del  giudizio  la  data  dell'udienza
          dibattimentale davanti ad un giudice diverso e  dispone  la
          restituzione del fascicolo del pubblico ministero. 
                4. Tra la data del provvedimento e  la  data  fissata
          per l'udienza dibattimentale deve intercorrere  un  termine
          non inferiore a venti giorni.» 
                «Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza
          la partecipazione delle parti).  -  1.  La  corte  provvede
          sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente
          stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo  127,
          essa giudica sui motivi, sulle richieste  e  sulle  memorie
          senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni
          prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue
          richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi,
          memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di  replica.
          Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio
          e' depositato in cancelleria al  termine  dell'udienza.  Il
          deposito equivale alla lettura in udienza ai  fini  di  cui
          all'articolo 545. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza,
          puo', personalmente o a mezzo di procuratore speciale,  nei
          motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma  1,  esprimere
          il consenso alla  sostituzione  della  pena  detentiva  con
          taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne
          ricorrano i presupposti,  sostituisce  la  pena  detentiva.
          Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile
          decidere  immediatamente,  la  corte  fissa  una   apposita
          udienza non oltre  sessanta  giorni,  dandone  avviso  alle
          parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente
          e  provvede  ad  acquisire  gli  atti,  i  documenti  e  le
          informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2;  in  tal
          caso il processo e' sospeso. Salvo che  la  corte  disponga
          altrimenti, l'udienza si  svolge  senza  la  partecipazione
          delle parti. 
                2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il  suo
          difensore possono chiedere di partecipare  all'udienza.  In
          caso di appello del pubblico  ministero,  la  richiesta  di
          partecipare  all'udienza  e'  formulata   dal   procuratore
          generale. La richiesta e' irrevocabile ed e' presentata,  a
          pena di decadenza, nel termine  di  quindici  giorni  dalla
          notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o
          dell'avviso della data fissata per il giudizio di  appello.
          La   parte   privata   puo'   presentare    la    richiesta
          esclusivamente a mezzo del difensore. Quando  la  richiesta
          e' ammissibile, la corte dispone che  l'udienza  si  svolga
          con la partecipazione delle parti  e  indica  se  l'appello
          sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in  camera  di
          consiglio, con le  forme  previste  dall'articolo  127.  Il
          provvedimento  e'  comunicato  al  procuratore  generale  e
          notificato ai difensori. 
                3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza  si
          svolga con la partecipazione delle parti per  la  rilevanza
          delle questioni sottoposte al suo esame, con  provvedimento
          nel quale e' indicato se l'appello sara' deciso  a  seguito
          di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le  forme
          previste dall'articolo 127. Il provvedimento e'  comunicato
          al procuratore generale e notificato  ai  difensori,  salvo
          che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di
          cui all'articolo 601. 
                4. La corte, in ogni caso, dispone che  l'udienza  si
          svolga con la partecipazione  delle  parti  quando  ritiene
          necessario  procedere  alla  rinnovazione   dell'istruzione
          dibattimentale a norma dell'articolo 603. 
                4-bis. Nei casi di  udienza  partecipata  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4, il consenso alla  sostituzione  di  cui  al
          comma  1-bis  puo'   essere   espresso   sino   alla   data
          dell'udienza. Si applicano  le  disposizioni  del  medesimo
          comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 
                4-ter.   Quando,   per   effetto   della    decisione
          sull'impugnazione, e'  applicata  una  pena  detentiva  non
          superiore a quattro anni,  la  corte,  se  ritiene  che  ne
          ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva.  Se
          e' necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte
          deposita il  dispositivo  ai  sensi  del  comma  1,  quarto
          periodo, assegna  all'imputato  il  termine  perentorio  di
          quindici giorni per esprimere il consenso e fissa  udienza,
          non oltre trenta  giorni,  senza  la  partecipazione  delle
          parti. In tal caso, il processo e' sospeso. Se il  consenso
          e' acquisito, all'udienza la corte integra  il  dispositivo
          altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al  deposito
          ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando,  pur  essendo
          acquisito  il   consenso,   non   e'   possibile   decidere
          immediatamente, si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis, terzo e  quarto  periodo.  I  termini  per  il
          deposito della motivazione decorrono, ad  ogni  effetto  di
          legge,  dal  deposito   del   dispositivo,   confermato   o
          integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai  commi
          2, 3  e  4,  si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo
          545-bis, in quanto applicabili.» 
                «Art.  599-bis  (Concordato  anche  con  rinuncia  ai
          motivi di appello). - 1. Le  parti  possono  dichiarare  di
          concordare sull'accoglimento, in  tutto  o  in  parte,  dei
          motivi  di  appello,  con  rinuncia  agli  altri  eventuali
          motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto  l'accoglimento
          comportano  una  nuova  determinazione  della  pena  o   la
          sostituzione  della  pena  detentiva  con  una  delle  pene
          sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24  novembre
          1981, n.  689,  il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  la
          persona  civilmente  obbligata  per  la   pena   pecuniaria
          indicano  al  giudice  anche  la  pena  sulla  quale   sono
          d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia  sono  presentate
          nelle forme  previste  dall'articolo  589  e  nel  termine,
          previsto a pena di  decadenza,  di  quindici  giorni  prima
          dell'udienza.  Nell'ipotesi  di  sostituzione  della   pena
          detentiva con una pena sostitutiva di cui  all'articolo  53
          della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 598-bis,  ma  il  consenso
          dell'imputato e' espresso, a pena di decadenza, nel termine
          di quindici giorni prima dell'udienza. 
                2. 
                3. Quando procede nelle  forme  di  cui  all'articolo
          598-bis, la corte, se ritiene di non  poter  accogliere  la
          richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si
          svolga  con  la  partecipazione  di  queste  e  indica   se
          l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica  o  in
          camera di consiglio, con le  forme  previste  dall'articolo
          127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale
          e notificato alle altre parti. In questo caso la  richiesta
          e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
          in udienza. 
                3-bis. Quando  procede  con  udienza  pubblica  o  in
          camera di consiglio con la partecipazione delle  parti,  la
          corte, se ritiene di  non  poter  accogliere  la  richiesta
          concordata  tra  le  parti,  dispone  la  prosecuzione  del
          giudizio. 
                3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
          effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   1
          dell'articolo 53, il procuratore generale presso  la  corte
          di  appello,  sentiti  i  magistrati   dell'ufficio   e   i
          procuratori  della  Repubblica  del  distretto,  indica   i
          criteri idonei a orientare la  valutazione  dei  magistrati
          del pubblico ministero  nell'udienza,  tenuto  conto  della
          tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti.» 
                «Art. 601 (Atti preliminari al giudizio). - 1.  Fuori
          dei casi previsti dall'articolo 591, il  presidente  ordina
          senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina
          altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e'
          appello del pubblico ministero o,  se  ricorre  alcuno  dei
          casi previsti dall'articolo 587. 
                2. Quando la  corte,  anteriormente  alla  citazione,
          dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle
          parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello
          stesso decreto e'  altresi'  indicato  se  l'appello  sara'
          deciso a seguito di udienza pubblica ovvero  in  camera  di
          consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 
                3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello
          contiene i requisiti previsti dall'articolo 429,  comma  1,
          lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che
          non  comparendo  sara'   giudicato   in   assenza   nonche'
          l'indicazione del giudice  competente  e,  fuori  dal  caso
          previsto dal  comma  2,  l'avviso  che  si  procedera'  con
          udienza in camera  di  consiglio  senza  la  partecipazione
          delle parti,  salvo  che  l'appellante  o,  in  ogni  caso,
          l'imputato o il suo difensore chiedano di  partecipare  nel
          termine perentorio di quindici giorni  dalla  notifica  del
          decreto. Il  decreto  contiene  altresi'  l'avviso  che  la
          richiesta di partecipazione puo'  essere  presentata  dalla
          parte privata esclusivamente  a  mezzo  del  difensore.  Il
          termine per comparire non puo' essere inferiore a  quaranta
          giorni. 
                4.  E'  ordinata  in  ogni  caso  la  citazione   del
          responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria e della parte civile; questa  e'  citata
          anche quando ha  appellato  il  solo  imputato  contro  una
          sentenza di proscioglimento. 
                5. Almeno quaranta giorni prima  della  data  fissata
          per  il  giudizio  di  appello,  e'  notificato  avviso  ai
          difensori. L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore
          generale. 
                6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non
          e'  identificato   in   modo   certo,   se   non   contiene
          l'avvertimento  all'imputato  che  non   comparendo   sara'
          giudicato in assenza ovvero se  manca  o  e'  insufficiente
          l'indicazione di uno dei requisiti  previsti  dall'articolo
          429 comma 1 lettera f).» 
                «Art. 656 (Esecuzione delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
                2. Se il condannato e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
                3. L'ordine di  esecuzione  contiene  le  generalita'
          della persona nei cui  confronti  deve  essere  eseguito  e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione  nonche'  l'avviso  al  condannato  che   ha
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
          che, se il processo  si  e'  svolto  in  sua  assenza,  nel
          termine di trenta giorni dalla  conoscenza  della  sentenza
          puo' chiedere, in presenza  dei  relativi  presupposti,  la
          restituzione nel termine per  proporre  impugnazione  o  la
          rescissione  del  giudicato.  L'ordine  e'  notificato   al
          difensore del condannato. 
                3-bis.  L'ordine  di  esecuzione  della  sentenza  di
          condanna a pena detentiva nei confronti di madre  di  prole
          di  minore  eta'  e'  comunicato   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
          esecuzione della sentenza. 
                4. L'ordine che dispone la carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 
                4-bis. Al di fuori dei casi  previsti  dal  comma  9,
          lett. b), quando la residua pena da espiare, computando  le
          detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26  luglio  1975,
          n.  354.  La  presente  disposizione  non  si  applica  nei
          confronti dei condannati per i delitti di cui  all'articolo
          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
                4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
                4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
                5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti  dall'articolo  47-ter,  comma  1,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei  casi  di  cui
          agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, e di cui all'articolo  94  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia
          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del
          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso
          immediato. Con l'avviso il condannato e' informato  che  ha
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
          che, se il processo  si  e'  svolto  in  sua  assenza,  nel
          termine di trenta giorni dalla  conoscenza  della  sentenza
          puo' chiedere, in presenza  dei  relativi  presupposti,  la
          restituzione nel termine per  proporre  impugnazione  o  la
          rescissione del giudicato. 
                6. L'istanza deve essere presentata dal condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di
          sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
          quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 
                7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
                8. Salva la disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
                8-bis. Quando e' provato o appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
                9. La sospensione dell'esecuzione di cui al  comma  5
          non puo' essere disposta: 
                  a) nei confronti dei condannati per  i  delitti  di
          cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,
          e successive modificazioni, nonche' di  cui  agli  articoli
          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis
          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'articolo 89 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni; 
                  b) nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato  di
          custodia  cautelare  in  carcere  nel  momento  in  cui  la
          sentenza diviene definitiva; 
                  c). 
                10. Nella situazione considerata dal comma 5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di
          sorveglianza.» 
                «Art.  676  (Altre  competenze).  -  1.  Il   giudice
          dell'esecuzione  e'  competente  a   decidere   in   ordine
          all'estinzione del reato dopo la  condanna,  all'estinzione
          della pena quando la stessa non consegue  alla  liberazione
          condizionale  o  all'affidamento  in  prova   al   servizio
          sociale, in ordine alle pene accessorie,  alla  confisca  o
          alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il
          giudice dell'esecuzione procede a norma  dell'articolo  667
          comma 4. 
                2. Qualora sorga controversia sulla proprieta'  delle
          cose confiscate, si applica la  disposizione  dell'articolo
          263 comma 3. 
                3. Quando accerta  l'estinzione  del  reato  o  della
          pena, il  giudice  dell'esecuzione  la  dichiara  anche  di
          ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. 
                3-bis.  Il  giudice  dell'esecuzione  e',   altresi',
          competente a  decidere  in  ordine  all'applicazione  della
          riduzione della  pena  prevista  dall'articolo  442,  comma
          2-bis. In questo caso, il giudice procede  d'ufficio  prima
          della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto
          irrevocabile.».