Art. 6 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274,
al comma 1,  dopo  le  parole:  «dagli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «408 e» e le parole: «e  125  del  decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 17 del decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla  competenza  penale
          del giudice di pace, a norma dell'articolo 14  della  legge
          24 novembre 1999, n. 468),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico  ministero
          presenta al giudice  di  pace  richiesta  di  archiviazione
          quando la notizia di reato e' infondata, nonche'  nei  casi
          previsti dagli articoli 408 e 411 del codice  di  procedura
          penale, nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del  presente
          decreto.  Con  la  richiesta  e'  trasmesso  il   fascicolo
          contenente la notizia di reato, la documentazione  relativa
          alle indagini espletate e i  verbali  compiuti  davanti  al
          giudice. 
                2. Copia della richiesta e' notificata  alla  persona
          offesa che nella notizia di reato  o  successivamente  alla
          sua  presentazione  abbia  dichiarato  di   volere   essere
          informata circa l'eventuale archiviazione. Nella  richiesta
          e' altresi' precisato che nel termine di  dieci  giorni  la
          persona  offesa  puo'  prendere  visione   degli   atti   e
          presentare  richiesta  motivata   di   prosecuzione   delle
          indagini preliminari. Con l'opposizione alla  richiesta  di
          archiviazione  la  persona  offesa  indica,   a   pena   di
          inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il
          rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 
                3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma  del
          comma 2, nei casi in cui la richiesta di  archiviazione  e'
          successiva  alla  trasmissione   del   ricorso   ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 2. 
                4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone  con
          decreto  l'archiviazione,   altrimenti   restituisce,   con
          ordinanza, gli atti  al  pubblico  ministero  indicando  le
          ulteriori  indagini  necessarie  e  fissando   il   termine
          indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che
          entro  dieci   giorni   il   pubblico   ministero   formuli
          l'imputazione. 
                5. Quando e' ignoto l'autore del reato  si  osservano
          le disposizioni di  cui  all'articolo  415  del  codice  di
          procedura penale.».