Art. 7 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59, al comma 1, le  parole:  «dall'articolo  405»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 407-bis»; 
    b) all'articolo  61,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
«risultano insufficienti, contraddittori  o  comunque  non  idonei  a
sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «non  consentono  di  formulare   una   ragionevole
previsione di condanna dell'ente». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riportano  gli  articoli  59  e  61  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre  2000,  n.  300),  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art.      59      (Contestazione       dell'illecito
          amministrativo). - 1. Quando non  dispone  l'archiviazione,
          il  pubblico   ministero   contesta   all'ente   l'illecito
          amministrativo  dipendente  dal  reato.  La   contestazione
          dell'illecito e'  contenuta  in  uno  degli  atti  indicati
          dall'articolo 407-bis, comma 1,  del  codice  di  procedura
          penale. 
                2.   La   contestazione   contiene    gli    elementi
          identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e
          precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle
          sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui
          l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
          fonti di prova.» 
                «Art.   61   (Provvedimenti    emessi    nell'udienza
          preliminare). -  1.  Il  giudice  dell'udienza  preliminare
          pronuncia sentenza di non luogo a  procedere  nei  casi  di
          estinzione   o   di   improcedibilita'    della    sanzione
          amministrativa,  ovvero  quando   l'illecito   stesso   non
          sussiste  o  gli  elementi  acquisiti  non  consentono   di
          formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente.
          Si applicano le disposizioni dell'articolo 426  del  codice
          di procedura penale. 
                2.   Il   decreto   che,   a   seguito   dell'udienza
          preliminare, dispone il giudizio nei  confronti  dell'ente,
          contiene,   a   pena   di   nullita',   la    contestazione
          dell'illecito  amministrativo  dipendente  dal  reato,  con
          l'enunciazione, in forma chiara e precisa,  del  fatto  che
          puo'   comportare   l'applicazione   delle    sanzioni    e
          l'indicazione del reato da cui  l'illecito  dipende  e  dei
          relativi articoli di legge e delle fonti di  prova  nonche'
          gli elementi identificativi dell'ente.».