Art. 2 Modificazioni formali al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministero dello sviluppo economico» ovunque ricorrono nel testo sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e le parole: «Ministro dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»; b) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021: 1) alla lettera a), la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno» e la parola: «sua» e' sostituita dalla seguente: «loro»; 2) alla lettera b), la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno» e le parole «Paese terzo, se» sono sostituite dalle seguenti: «Paese terzo se,» 3) alla lettera c) le parole: «, pur avendo» sono sostituite dalla seguente: «ha»; dopo la parola «terzo» e' inserita la seguente: «e»; c) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 208 del 2021 il primo segno di interpunzione «,» e' soppresso; d) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021: 1) alla lettera q), le parole: «al momento scelto» sono sostituite dalle seguenti: «scelto al momento»; 2) alla lettera t), numero 1), le parole: «audiovisivi; ovvero» sono sostituite dalla seguente: «audiovisivi;»; 3) alla lettera v), le parole: «ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «al quale»; 4) alla lettera aa), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali» sono inserite le seguenti: «su tutte le piattaforme distributive»; 5) alla lettera dd), la parola: «limitrofi» e' sostituita dalla seguente: «limitrofe»; 6) alla lettera rr), le parole: «di», «del», «del» e «delle» rispettivamente prima delle parole: «servizi», «nome», «marchio» e «attivita'» sono soppresse; e) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 1) al comma 1, lettera e): 1.1) al numero 3), le parole: «collegate e controllate» sono sostituite dalle seguenti: «collegate o controllate»; 1.2) al numero 4), dopo la parola: «radiofonici» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 1.3) ai numeri 5.1) e 5.2), la parola: «per» e' soppressa e le parole: «di adottare» sono sostituite dalla seguente: «adotti»; f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo la parola: «radiofonico», e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; g) all'articolo 7 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 1) al comma 2, lettera e), la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente: «nazionale»; 2) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «contraddittorio» e' soppresso il seguente segno di interpunzione «,» ed e' soppressa la parola: «proprie»; 3) al comma 5, le parole: «al diritto» sono sostituite dalle seguenti: «con il diritto»; 4) al comma 6, dopo la parola: «articolo» e' soppresso il seguente segno di interpunzione «,»; 5) al comma 12, lettera a), numero 3), la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente: «nazionale»; h) la rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituita dalla seguente: «Funzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy»; i) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «ambito locale» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,» e la parola: «qualora» e' sostituita dalla seguente: «che»; l) all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola: «radiofonici» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»; m) all'articolo 28 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 1. alla rubrica, la parola: «Condizionato» e' sostituita dalla seguente: «condizionato»; 2. al comma 1, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetta»; n) all'articolo 31, al comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola «europea» e' inserito il seguente punto di interpunzione: «,»; o) all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la parola: «citata» e' soppressa»; p) all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «giornali e periodici» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»; q) all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021 le parole: «che e'» sono soppresse e la parola: «contemporaneamente» e' sostituita dalla seguente: «contestualmente»; r) all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola: «europee», e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»; s) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «oppure»; t) al titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la rubrica «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video» e' sostituita con la seguente: «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, di audio o di entrambi».
Note all'art. 2: - Per il testo degli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 del d. lgs, n. 208 del 2021, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorita' spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia. 2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalita'; c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica; d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'art. 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017; e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionale. 3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata alle condizioni seguenti: a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha gia' tenuto, in almeno due occasioni, uno o piu' dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e); b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni; c) al fornitore di servizi di media audiovisivi e' stata assicurata la possibilita' di rappresentare, in contraddittorio le osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorita', secondo le modalita' indicate con regolamento dell'Autorita' stessa; d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine. 4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d). 5. L'Autorita' si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' con il diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorita' fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. 7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al piu' presto, a cura dell'Autorita', alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. 8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia. 9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorita'. 10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si e' stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessita' di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme piu' rigorose. 11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni: a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato; b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni; c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi' disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea. 12. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono: a) necessari per una delle seguenti ragioni: 1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' alle violazioni della dignita' umana degli individui; 2) tutela della sanita' pubblica; 3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; 4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico; b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; c) proporzionati agli obiettivi perseguiti. 13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.» - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis). 2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale che abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata. 3. (omissis)» - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato). - 1. L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, e' soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche. 3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.» - Per il testo dell'art. 31, 35, 37 e 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021 si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 32 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonche' delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. 2. (omissis) 3. (omissis)» - Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 63 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1 - 4 (omissis). 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 6. (omissis) 7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 8-28. (omissis)»