Art. 3 Disposizioni finali 1. L'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' abrogato. 2. L'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato. 3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' abrogato. 4. Gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, sono abrogati.
Note all'art. 3: - La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 1997, n. 177; - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 27 dicembre 2006, n. 299; - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 9 dicembre 2021, n. 292, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. 3. Le disposizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'art. 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso. 4. l'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto. 5. (abrogato). 6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.»; - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2003, n. 87.