Art. 2 Nuova Tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi quadriennali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, e tenuto conto dell'adozione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, con l'Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e' sostituito l'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, relativo alla ridefinizione della correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale previsti all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le nuove figure professionali di operatore e tecnico del sistema di istruzione e formazione professionale. L'introduzione dell'Allegato 4, come modificato dall'Allegato B al presente decreto, avviene nell'ambito dei quadri orari e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, riportati negli Allegati 2 e 3 del medesimo decreto e secondo le modalita' indicate nei commi seguenti. 2. In relazione al passaggio graduale al nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale da parte di tutte le regioni, secondo le indicazioni di cui al punto 5 dell'Accordo Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, dall'anno scolastico 2020/2021 la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale e le figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale e' disciplinata: a) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui e fino a quando la singola Regione o Provincia autonoma abbia mantenuto i percorsi di cui agli Accordi in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012; b) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo di cui all'Allegato B del presente decreto, qualora nella Regione o nella Provincia autonoma sia stato adottato il nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale e a decorrere dalla data di adozione dello stesso in tale Regione o Provincia autonoma. 3. L'Allegato 4 del decreto 24 maggio 2018, n. 92, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a mantenere efficacia, nei limiti di cui al comma 2, lettera a), fino alla completa adozione, da parte di tutte le regioni e dalle Province autonome, del nuovo Repertorio nazionale di cui al comma 1.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92: «Art. 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi). - 1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all'articolo 3 del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012. 2. La correlazione di cui al comma 1 e' indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilita' e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. Omissis» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. «Art. 3 (Indirizzi di studio). - 1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti: a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; c) Industria e artigianato per il made in Italy; d) Manutenzione e assistenza tecnica; e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; f) Servizi commerciali; g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera; h) Servizi culturali e dello spettacolo; i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. Omissis» - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107». «Art. 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento). - Omissis 5. Gli indirizzi di studio sono strutturati: a) in attivita' ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1; b) in attivita' ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2. 6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 e' caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attivita' e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attivita' e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5 tiene conto, gia' nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali e' abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.»