Art. 2 
 
Nuova  Tabella  di  correlazione  tra  le  qualifiche  e  i   diplomi
  quadriennali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi  quinquennali  di
  istruzione professionale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 24 maggio 2018, n. 92, e tenuto conto dell'adozione del nuovo
Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche  e
i diplomi professionali di cui all'Accordo in  Conferenza  permanente
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
Rep. 155/CSR del  1°  agosto  2019,  con  l'Allegato  B  al  presente
decreto,  che  ne  costituisce  parte   integrante,   e'   sostituito
l'Allegato 4  al  decreto  24  maggio  2018,  n.  92,  relativo  alla
ridefinizione della correlazione tra  gli  indirizzi  dell'istruzione
professionale  previsti  all'articolo  3,  comma   1,   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le nuove figure professionali  di
operatore  e  tecnico  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale.  L'introduzione  dell'Allegato  4,   come   modificato
dall'Allegato B al presente decreto, avviene nell'ambito  dei  quadri
orari e degli insegnamenti di cui all'articolo 3,  comma  5,  lettera
b), e comma 6, del decreto 24 maggio 2018,  n.  92,  riportati  negli
Allegati 2 e 3 del medesimo decreto e secondo le  modalita'  indicate
nei commi seguenti. 
  2. In relazione al passaggio graduale al nuovo Repertorio nazionale
delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e  i  diplomi
professionali dell'offerta di istruzione e  formazione  professionale
da parte di tutte le regioni, secondo le indicazioni di cui al  punto
5 dell'Accordo Rep. 155/CSR del 1° agosto 2019, dall'anno  scolastico
2020/2021  la  correlazione   tra   gli   indirizzi   dell'istruzione
professionale e le figure nazionali di riferimento dell'istruzione  e
formazione professionale e' disciplinata: 
    a) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018,  n.  92,
nel testo vigente fino alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, nel caso in cui  e  fino  a  quando  la  singola  Regione  o
Provincia autonoma abbia mantenuto i percorsi di cui agli Accordi  in
Conferenza permanente tra Stato, le regioni e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012; 
    b) sulla base dell'Allegato 4 al decreto 24 maggio 2018,  n.  92,
nel testo di cui all'Allegato B del presente decreto,  qualora  nella
Regione o nella  Provincia  autonoma  sia  stato  adottato  il  nuovo
Repertorio  nazionale   delle   figure   nazionali   di   riferimento
dell'istruzione e formazione professionale e a decorrere  dalla  data
di adozione dello stesso in tale Regione o Provincia autonoma. 
  3. L'Allegato 4 del decreto  24  maggio  2018,  n.  92,  nel  testo
vigente fino alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
continua a mantenere efficacia, nei limiti di cui al comma 2, lettera
a), fino alla completa adozione, da parte di tutte le regioni e dalle
Province autonome, del nuovo Repertorio nazionale di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
          citato    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          24 maggio 2018, n. 92: 
                «Art. 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli
          e i percorsi). - 1. La correlazione tra le qualifiche  e  i
          diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei  percorsi
          quinquennali di  istruzione  professionale  costituisce  il
          riferimento per i passaggi tra i  sistemi  formativi  e  si
          realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati
          all'articolo 3 del presente regolamento e delle  figure  di
          riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta
          di  istruzione  e  formazione  professionale»,  di  cui  al
          decreto 11  novembre  2011  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  con
          il  Ministro  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  2011,  n.
          296,  supplemento  ordinario,   relativo   al   recepimento
          dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile
          2012 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro  e
          delle  politiche   sociali,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo  al  recepimento
          dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano del 19 gennaio 2012. 
                2. La correlazione di cui  al  comma  1  e'  indicata
          nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla
          base delle competenze, abilita' e  conoscenze  relative  al
          profilo di ciascun indirizzo  di  studio  dei  percorsi  di
          istruzione professionale e di quelle  relative  a  ciascuna
          qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema  di
          IeFP. La correlazione  tiene  conto  dei  riferimenti  alle
          attivita' economiche referenziate  ai  codici  ATECO  e  ai
          settori economico  professionali  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca, del 30  giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   61,   recante
          «Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel
          rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nonche'
          raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione  e   formazione
          professionale, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
          lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. 
                «Art. 3 (Indirizzi di studio). - 1. Gli indirizzi  di
          studio dei percorsi  di  istruzione  professionale  sono  i
          seguenti: 
                  a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei
          prodotti del territorio e gestione delle risorse  forestali
          e montane; 
                  b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; 
                  c) Industria e artigianato per il made in Italy; 
                  d) Manutenzione e assistenza tecnica; 
                  e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; 
                  f) Servizi commerciali; 
                  g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera; 
                  h) Servizi culturali e dello spettacolo; 
                  i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; 
                  l) Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie:
          odontotecnico; 
                  m) Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie:
          ottico. 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5 e 6, del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n.  92,
          concernente  il  «Regolamento  recante  la  disciplina  dei
          profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di
          istruzione professionale, ai sensi dell'articolo  3,  comma
          3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  recante
          la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
          rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  il
          raccordo  con  i  percorsi  dell'istruzione  e   formazione
          professionale, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
          lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
                «Art.  3  (Profili  di  uscita  degli   indirizzi   e
          risultati di apprendimento). - Omissis 
                5. Gli indirizzi di studio sono strutturati: 
                  a)  in  attivita'  ed  insegnamenti  di  istruzione
          generale, comuni a tutti gli indirizzi,  riferiti  all'asse
          culturale dei linguaggi, dall'asse matematico  e  dall'asse
          storico sociale, di cui all'Allegato 1; 
                  b)  in  attivita'  ed  insegnamenti  di   indirizzo
          riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale,
          di cui all'Allegato 2. 
                6.  L'articolazione   dei   quadri   orari   di   cui
          all'Allegato 3  e'  caratterizzata  dall'aggregazione,  nel
          biennio, delle attivita' e degli  insegnamenti  all'interno
          degli assi culturali relativi all'obbligo di  istruzione  e
          dall'aggregazione, nel triennio, delle  attivita'  e  degli
          insegnamenti  di  istruzione   generale,   secondo   quanto
          previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del  decreto
          legislativo. I quadri orari sono articolati  in  una  parte
          comune, che concerne tutti gli  indirizzi  e  comprende  le
          attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale,  e  in
          una parte specifica per ciascun indirizzo.  Le  istituzioni
          scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla
          base dei quadri orari,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 5 del presente  regolamento.  La  declinazione
          degli indirizzi prevista dal  comma  5  tiene  conto,  gia'
          nella fase di progettazione,  della  dotazione  organica  e
          delle classi di concorso  per  le  quali  e'  abilitato  il
          personale  in  servizio  presso  l'istituzione  scolastica.
          Fatto salvo quanto  previsto  al  periodo  precedente,  non
          possono essere proposte declinazioni che creano  esuberi  o
          richiedono   risorse   ulteriori   rispetto    all'organico
          assegnato.»