Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13
dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana,
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.