Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dalla presente legge con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3. Ai componenti della Commissione Mista  di  cui  all'articolo  13
dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla  Parte  italiana,
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.