IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina relativa agli ordinamenti didattici, con un'attenzione specifica alle attivita' di ricerca, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nelle adunanze del 7 e 8 luglio 2022; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse; b) alla lettera b), le parole: «l'Accademia nazionale di danza,» sono soppresse, e le parole: «, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati» sono sostituite dalle seguenti: «e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici»; c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;»; d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio;»; e) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;»; f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;»; g) alla lettera i), le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»; h) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti;». 2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico»; b) al comma 1, lettera d), le parole: «diploma accademico di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «diploma accademico di dottorato di ricerca,» e le parole: «corso di formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «corso di dottorato di ricerca»; c) al comma 1, lettera e,) dopo le parole: «corso di perfezionamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o del corso di master»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.»; e) al comma 5, le parole: «, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5» sono soppresse; f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»; g) il comma 7 e' sostituito dal il seguente: «7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.». 3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «nei propri bilanci» sono inserite le seguenti: «e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3», e dopo le parole: «educazione degli adulti,» sono inserite le seguenti: «all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,»; b) al comma 3, dopo le parole: «regolamento didattico» e' aggiunta, in fine, la seguente: «generale»; c) al comma 4, al primo periodo dopo le parole: «regolamento didattico» e' inserita la seguente: «generale». 4. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). - 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti. 2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento. 3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola. 4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione. 5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti. 6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati». 5. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti.»; b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «per ciascuna scuola» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun corso»; c) al comma 4, le parole: «all'articolo 10, comma 4, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 2, lettera d)»; d) al comma 5, dopo le parole: «o universita'» sono inserite le seguenti: «o istituti tecnici superiori» e, alla fine, le parole «, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.»; e) al comma 6, la parola: «didattici» e' sostituita dalle seguenti: «dei corsi»; f) al comma 7, la parola; «didattico» e' sostituita dalle seguenti: «del corso». 6. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «diploma di primo livello» sono inserite le seguenti: «o a un corso di diploma accademico a ciclo unico» e le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»; b) al comma 2, la parola: «didattici» e' sostituita dalle seguenti: «dei corsi» e le parole: «10, comma 4, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 2, lettera h)»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.». d) al comma 4, le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.»; f) al comma 6, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca» e la parola: «idoneo» e' sostituita dalla seguente: «equipollente»; g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.»; h) al comma 8, le parole: «dell'idoneita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equipollenza». 7. All' articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.». 8. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Regolamenti didattici). - 1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici. 2. Il regolamento didattico generale e' redatto in conformita' allo statuto dell'istituzione ed e' approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico; f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti a tempo parziale; l) alle modalita' di individuazione, per ciascuna attivita', della struttura o del soggetto responsabili; m) alla valutazione della qualita' della didattica; n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8; p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita' di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti; q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta. 3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilita' finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; d) le modalita' della prova finale per il conseguimento del titolo; e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attivita' formativa, con esclusione dello studio individuale, con facolta' di incrementare tale percentuale. 4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima. 5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.». 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Diplomi ad honorem). - 1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalita' di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attivita' artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo. 2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca. 3. Ciascuna istituzione puo' attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico. Art. 10-ter (Diplomi in restauro). - 1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. 2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.». 10. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformita' dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.»; c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi puo' essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.». 11. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «Le istituzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; d) i commi 4 e 5 sono abrogati. 12. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «per la finanza pubblica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 13. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «regolamento didattico» e' inserita la seguente: «generale».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente e' istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale. 8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.». - Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 - (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale; d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale; f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio; g-bis) per regolamenti dei corsi: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio; h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master; i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di dottorato di ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master; l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti; n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo; r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.». «Art. 3 (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; d) diploma accademico di dottorato di ricerca conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento o del corso di master. 2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso. 3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. 4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. 5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici. 6. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. 7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente. 8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.». «Art. 4 (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata). - 1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale, nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni. 3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico generale. 4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico generale. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.». «Art. 6 (Crediti formativi accademici). - 1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: "credito", corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 2-bis. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascun corso la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o istituti tecnici superiori o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso. 6. Nei regolamenti dei corsi possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. 8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.». «Art. 7 (Ammissione ai corsi). - 1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello o a un corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. 2. I regolamenti dei corsi, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. 4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Occorre, altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. 5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente. 6. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. 7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. 8. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti. 9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.». «Art. 8 (Conseguimento dei titoli e durata dei corsi). - 1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. 2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli. 3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. 4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.». «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformita' dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi puo' essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.». «Art. 12. (Norme transitorie). - 1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. 3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.». «Art. 13 (Clausola finanziaria). - 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». «Art. 14 (Abrogazione di norme). - 1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».