IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2,  commi
7, lettera h), e 8; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in  particolare,  l'articolo  1,
comma 27; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, concernente  «Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia
statutaria,   regolamentare   e   organizzativa   delle   istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, concernente «Regolamento recante disciplina per  la  definizione
degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della  legge
21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il  reclutamento  del  personale  docente  e  del
personale  amministrativo  e  tecnico  del  comparto  AFAM»,  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a) e  lettera  e),  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508; 
  Considerato che si ritiene necessario un  intervento  di  revisione
della   disciplina   relativa   agli   ordinamenti   didattici,   con
un'attenzione specifica alle attivita' di ricerca, delle  Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revisione  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 
  Acquisito il parere  espresso  dal  Consiglio  Nazionale  dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nelle  adunanze  del  7  e  8
luglio 2022; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° settembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio  2005,
                               n. 212 
 
  1. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse; 
    b) alla lettera b), le parole: «l'Accademia nazionale di  danza,»
sono soppresse, e le parole:  «,  i  Conservatori  di  musica  e  gli
Istituti musicali pareggiati» sono sostituite dalle seguenti: «e  gli
Istituti superiori di studi musicali e coreutici»; 
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  Sistema
Universitario e della Ricerca;»; 
    d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) per regolamento didattico generale: il regolamento adottato
da ciascuna  istituzione  concernente  la  disciplina  degli  aspetti
generali di organizzazione dell'attivita' didattica comuni  ai  corsi
di studio;»; 
    e) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
      «g-bis) per regolamenti dei corsi: i  regolamenti  adottati  da
ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli  corsi  di
studio;»; 
    f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo  livello,
di diploma accademico di secondo livello, di  diploma  accademico  di
secondo livello a ciclo unico, i corsi di specializzazione,  i  corsi
di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i master;»; 
    g) alla lettera i), le parole:  «formazione  alla  ricerca»  sono
sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»; 
    h) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      «m) per  dipartimento:  la  struttura  di  coordinamento  delle
attivita' didattiche e di ricerca dei corsi e delle eventuali  scuole
ad esso afferenti;». 
  2. All'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo
unico»; 
    b) al comma 1, lettera d),  le  parole:  «diploma  accademico  di
formazione alla ricerca» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diploma
accademico  di  dottorato  di  ricerca,»  e  le  parole:  «corso   di
formazione alla ricerca» sono sostituite dalle  seguenti:  «corso  di
dottorato di ricerca»; 
    c)  al  comma  1,  lettera  e,)  dopo  le   parole:   «corso   di
perfezionamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o del corso di
master»; 
    d) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  A  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e  le  istituzioni  non
statali   accreditate   ai   sensi   dell'articolo   11    provvedono
autonomamente  al  rilascio  delle  pergamene  originali  dei  titoli
rilasciati trasmettendo al termine  di  ciascun  anno  accademico  al
Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state  rilasciate  le
pergamene, con l'indicazione del corso  frequentato  e  dell'anno  di
iscrizione allo stesso.»; 
    e) al comma 5, le parole:  «,  individuati  con  il  decreto  del
Ministro di cui all'articolo 5» sono soppresse; 
    f)  al  comma  6,  le  parole:  «formazione  alla  ricerca»  sono
sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»; 
    g) il comma 7 e' sostituito dal il  seguente:  «7.  Il  corso  di
perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento  in
determinati settori  di  studio.  Il  corso  di  master  risponde  ad
esigenze di aggiornamento o di riqualificazione  professionale  e  di
alta formazione permanente e ricorrente.». 
  3. All'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «nei propri bilanci» sono inserite
le seguenti: «e senza  pregiudizio  dei  corsi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3», e dopo le parole: «educazione degli  adulti,»  sono
inserite le  seguenti:  «all'aggiornamento  e  alla  riqualificazione
professionale,»; 
    b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «regolamento  didattico»  e'
aggiunta, in fine, la seguente: «generale»; 
    c) al comma 4, al primo  periodo  dopo  le  parole:  «regolamento
didattico» e' inserita la seguente: «generale». 
  4. L'articolo 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Ordinamento didattico generale,  dipartimenti,  corsi  e
scuole). - 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata  in
corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del  consiglio
accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in  scuole.
I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti. 
    2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e
sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole  ad
essi  afferenti.  I  dipartimenti  formulano  proposte  al  consiglio
accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le  scuole  hanno
la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi  livelli  ad  esse
afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu'  indirizzi
in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e  ogni  scuola
si dotano di un organo collegiale di coordinamento. 
    3.  Le  istituzioni,  con  delibera  del  consiglio   accademico,
definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei  corsi
e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano
il funzionamento e la figura del coordinatore di  dipartimento  e  di
scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al  dipartimento
o alla scuola. 
    4.   Nell'organo   collegiale   di   coordinamento   di   ciascun
dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola,  e'  nominato
almeno un rappresentante degli  studenti  con  diritto  di  voto.  In
mancanza  del  rappresentante   degli   studenti   la   funzione   di
rappresentanza, nell'organo collegiale di  coordinamento  di  ciascun
dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e'  svolta  da
uno   studente   individuato   dalla    consulta    degli    studenti
dell'istituzione. 
    5. Fino all'adozione da  parte  del  consiglio  accademico  della
delibera di cui al  comma  3,  l'offerta  formativa  dell'istituzione
rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti. 
    6. Ai componenti  dell'organo  collegiale  di  coordinamento  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spese   o
emolumenti comunque denominati». 
  5. All'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La quantita' media di impegno di apprendimento,  svolto
in un anno da uno studente  a  tempo  parziale  e'  convenzionalmente
fissata in trentasei crediti.»; 
    b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «per ciascuna scuola»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun corso»; 
    c) al comma 4, le parole: «all'articolo 10, comma 4, lettera  d)»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10,  comma  2,  lettera
d)»; 
    d) al comma 5, dopo le parole: «o universita'» sono  inserite  le
seguenti: «o istituti tecnici superiori» e, alla fine, le  parole  «,
con procedure  e  criteri  predeterminati  stabiliti  nel  rispettivo
regolamento  didattico.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.   Le
relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico  generale
e seguono specifici criteri prestabiliti nel  rispettivo  regolamento
del corso.»; 
    e) al  comma  6,  la  parola:  «didattici»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dei corsi»; 
    f) al  comma  7,  la  parola;  «didattico»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «del corso». 
  6. All'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «diploma di  primo  livello»  sono
inserite le seguenti: «o a un corso di  diploma  accademico  a  ciclo
unico» e le parole: «, riconosciuto  idoneo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e riconosciuto equipollente»; 
    b) al  comma  2,  la  parola:  «didattici»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dei corsi» e le parole: «10, comma  4,  lettera  g)»  sono
sostituite dalle seguenti: «10, comma 2, lettera h)»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli  Istituti  superiori  di  studi  musicali  e  coreutici
possono ammettere ai corsi di diploma  accademico  di  primo  livello
studenti con spiccate capacita' e  attitudini,  ancorche'  privi  del
diploma di istruzione secondaria superiore, comunque  necessario  per
il conseguimento del diploma accademico.». 
    d) al comma 4, le parole: «, riconosciuto idoneo» sono sostituite
dalle seguenti: «e riconosciuto equipollente»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre
essere in possesso di diploma accademico  di  secondo  livello  o  di
laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi  equiparati,  ovvero
di  altro  titolo  di  studio  conseguito   all'estero   riconosciuto
equipollente.»; 
    f)  al  comma  6,  le  parole:  «formazione  alla  ricerca»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dottorato  di  ricerca»  e  la  parola:
«idoneo» e' sostituita dalla seguente: «equipollente»; 
    g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o  ad  un
master di primo  livello,  occorre  essere  in  possesso  di  diploma
accademico di primo livello o di laurea. Per  essere  ammesso  ad  un
master di secondo livello,  e'  richiesto  il  possesso  del  diploma
accademico di secondo livello o  della  laurea  magistrale  o  titoli
previgenti  ad  essi  equiparati  ovvero  altro  titolo   di   studio
conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.»; 
    h) al comma 8, le parole: «dell'idoneita'» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'equipollenza». 
  7. All' articolo 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per conseguire il diploma accademico di secondo  livello,  lo
studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.  Per  conseguire  il
diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve
aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti  di  cui  al
primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto  del
Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione  a  specifiche
esigenze  didattiche  anche  con  riferimento  alla   necessita'   di
allineamento  ai  parametri  di  riconoscimento  internazionale   dei
titoli.». 
  8. L'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Regolamenti didattici).  -  1.  Con  regolamenti  delle
istituzioni, redatti nel rispetto  delle  disposizioni  del  presente
regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono  disciplinati  gli
ordinamenti didattici. 
    2. Il regolamento didattico generale e'  redatto  in  conformita'
allo statuto dell'istituzione  ed  e'  approvato  dal  Ministero.  Il
regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti  generali
di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare
riferimento: 
      a) agli obiettivi, ai tempi e ai  modi  con  cui  i  competenti
organi   provvedono   collegialmente    alla    programmazione,    al
coordinamento  e  alla  verifica  dei   risultati   delle   attivita'
formative; 
      b)  alle  procedure  di  attribuzione  dei  compiti   didattici
annuali,  ivi  comprese  le  attivita'  didattiche  integrative,   di
orientamento e di tutorato  nel  rispetto  delle  norme  contrattuali
vigenti; 
      c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle  altre
verifiche  di  profitto,  nonche'   della   prova   finale   per   il
conseguimento del titolo di studio; 
      d) alle modalita' con cui  si  perviene  alla  valutazione  del
profitto  individuale  dello  studente,  che  deve  comunque   essere
espressa mediante una votazione in trentesimi  per  gli  esami  e  in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 
      e) alla valutazione della preparazione iniziale degli  studenti
che accedono ai corsi di diploma accademico; 
      f) ai criteri di ammissione  e  di  frequenza  ai  corsi  degli
studenti di cui all'articolo 7, comma 2; 
      g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti  che  accedono
ai corsi  di  diploma,  nonche'  di  quelle  relative  agli  obblighi
formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; 
      h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle
attivita' di orientamento, da  svolgere  in  collaborazione  con  gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di
studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 
      i)   all'eventuale   introduzione   di    apposite    modalita'
organizzative  delle  attivita'  formative  per  studenti   a   tempo
parziale; 
      l) alle modalita' di individuazione,  per  ciascuna  attivita',
della struttura o del soggetto responsabili; 
      m) alla valutazione della qualita' della didattica; 
      n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte; 
      o) alle modalita' per il  rilascio  dei  titoli  conseguiti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 8; 
      p)  al   numero   dei   rappresentanti   degli   studenti   nei
dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita'
di elezione, anche sulla base del regolamento  della  Consulta  degli
studenti; 
      q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione  a
tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e  non
superiore a quaranta. 
    3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle  competenti  strutture
didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito  dal
consiglio  accademico  e  nel   rispetto   delle   disposizioni   del
regolamento  didattico  generale,  sono   approvati   dal   consiglio
accademico,  acquisito  il  parere  vincolante   del   consiglio   di
amministrazione  per  i  profili  di  sostenibilita'  finanziaria.  I
regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi
di studio, con riferimento ai seguenti aspetti: 
      a) le denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei  singoli
corsi, con indicazione  dei  dipartimenti  e,  se  costituite,  delle
scuole di afferenza; 
      b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula; 
      c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; 
      d) le modalita' della prova finale  per  il  conseguimento  del
titolo; 
      e) l'elenco  degli  insegnamenti  dei  corsi  e  dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; 
      f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le  eventuali
propedeuticita' di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra  attivita'
formativa; 
      g)  i  curricula  offerti  agli  studenti  e   le   regole   di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; 
      h) la tipologia delle forme didattiche,  degli  esami  e  delle
altre verifiche del profitto degli studenti; 
      i) le disposizioni  sugli  obblighi  di  frequenza  in  misura,
comunque, non inferiore  al  50  per  cento  per  ciascuna  attivita'
formativa, con esclusione dello studio individuale, con  facolta'  di
incrementare tale percentuale. 
    4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con  decreto
del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione
sul sito istituzionale dell'istituzione medesima. 
    5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai paesi europei, le  principali  indicazioni  relative  al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 
    6.  Le  istituzioni,  con  appositi  regolamenti,  riordinano   e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti, in accordo con le disposizioni  del  presente  regolamento,
dei conseguenti decreti  ministeriali  e  del  regolamento  didattico
generale. Per  l'elaborazione  di  valutazioni  statistiche  omogenee
sulle carriere degli  studenti,  il  Ministro,  con  propri  decreti,
individua i dati essenziali che devono essere  presenti  nei  sistemi
informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.». 
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.
212, dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis (Diplomi ad  honorem).  -  1.  Le  istituzioni,  con
delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei
componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero
il dottorato di ricerca ad honorem  a  personalita'  di  chiara  fama
artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo  nazionale  e
internazionale,  che  si  sono  distinte  per  attivita'  artistiche,
culturali, di studio e di ricerca in materie  oggetto  del  corso  in
relazione al quale si conferisce il titolo. 
    2. Il diploma accademico ad honorem  attribuisce  i  diritti  del
diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad  honorem
attribuisce i diritti del dottorato di ricerca. 
    3. Ciascuna istituzione puo' attribuire  al  massimo  un  diploma
accademico ad honorem e  un  dottorato  di  ricerca  ad  honorem  per
ciascun anno accademico. 
    Art. 10-ter (Diplomi in restauro).  -  1.  I  diplomi  rilasciati
dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  al  termine   dei   corsi
quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale  nell'ambito
degli ordinamenti previgenti alla legge 21  dicembre  1999,  n.  508,
sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in  Restauro
(DASLQ01) di cui all'articolo  2  del  decreto  interministeriale  30
dicembre 2010, n. 302. 
    2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti
in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07  al  termine
dei corsi  di  diploma  accademico  di  II  livello  sperimentali  in
restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto  del
Ministro dei beni e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio
2009, n. 87, sono equiparati  al  diploma  accademico  abilitante  di
secondo livello in Restauro  (DASLQ01)  di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  30  dicembre
2010,  n.  302,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.». 
  10. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  A  decorrere  dall'anno  accademico   2025/2026   e   fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure,  i
tempi e le modalita' per la  programmazione,  il  riequilibrio  e  lo
sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,
lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare  i  titoli  di
Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita
con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non  statali  con
pluriennale esperienza nell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, in coerenza con linee generali  d'indirizzo  adottate  con
cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo
a livello  territoriale  dell'offerta  formativa.  A  tale  fine,  le
istituzioni interessate presentano una  relazione  tecnica  corredata
dalla  documentazione   attestante   la   loro   qualificazione,   la
conformita' dell'ordinamento  didattico  adottato  alle  disposizioni
vigenti per le istituzioni  statali,  nonche'  la  disponibilita'  di
idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine
alla   qualificazione    dell'istituzione    e    alla    conformita'
dell'ordinamento didattico per i corsi  proposti,  e  dell'ANVUR,  in
ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse  finanziarie  e
del personale alla tipologia dei  corsi  da  attivare.  A  tale  fine
l'ANVUR puo' avvalersi di esperti della valutazione ai  sensi  e  nei
limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.»; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica  da
parte  dell'ANVUR  ai  fini  della  verifica  della  permanenza   dei
requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti.  In
caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime  procedure
di cui ai precedenti commi puo' essere concessa  l'autorizzazione  di
ulteriori corsi, ivi  compresi  i  corsi  di  diploma  accademico  di
secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.». 
  11. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «Le istituzioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Nel caso di introduzione di nuovi  ordinamenti  didattici,
le istituzioni»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli  Istituti  superiori  di  studi  musicali  e  coreutici
possono continuare a organizzare corsi propedeutici e  attivita'  non
curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Le  istituzioni  possono  erogare  i  corsi   di   cui
all'articolo  3   mediante   convenzioni   esclusivamente   in   base
all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.»; 
    d) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  12. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, dopo le parole: «per la finanza  pubblica»  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti:  «e  agli  adempimenti  previsti  le
istituzioni  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
  13. All'articolo 14, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio  2005,  n.  212,  dopo  le  parole:  «regolamento
didattico» e' inserita la seguente: «generale». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto  del  Presidnte  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508 (Riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia
          nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di   arte
          drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le  industrie
          artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli  Istituti
          musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2000, n. 2: 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - 1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
                2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
                3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,  n.
          168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
          presente legge. 
                4. Le istituzioni di cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
                5. Le istituzioni di cui all'articolo 1  istituiscono
          e attivano corsi di formazione ai quali si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
                6.  Il  rapporto  di  lavoro  del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente  ai  sensi  del  decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente e non docente.  Nell'ambito  dell'area
          di contrattazione per il personale docente e' istituito  il
          profilo professionale del ricercatore, a tempo  determinato
          e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
          obblighi didattici nel limite  massimo  del  50  per  cento
          dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
          piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo  1
          individuano  i  posti  da  ricercatore  nell'ambito   delle
          relative dotazioni organiche. Limitatamente alla  copertura
          dei posti in organico che  si  rendono  disponibili  si  fa
          ricorso alle graduatorie nazionali  previste  dall'articolo
          270,  comma  1,  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come   modificato
          dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, le quali, integrate in prima applicazione a norma  del
          citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
          ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti  dalla
          presente legge cui non  si  possa  far  fronte  nell'ambito
          delle  dotazioni  organiche,  si  provvede   esclusivamente
          mediante l'attribuzione di  incarichi  di  insegnamento  di
          durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
          temporaneamente  conferiti  a   personale   incluso   nelle
          predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali
          graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono  attribuiti
          con contratti  di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
          rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono
          comunque conferibili al personale in servizio di ruolo.  Il
          personale  docente  e  non  docente,  in   servizio   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge con rapporto di lavoro a  tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                7. Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                  a)  i  requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                  b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                  c) le modalita' di trasformazione di cui  al  comma
          2; 
                  d) i possibili accorpamenti e fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                  e) le procedure di reclutamento del personale; 
                  f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti
          di   autonomia    e    per    l'esercizio    dell'autonomia
          regolamentare; 
                  g) le procedure, i tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                  h)  i  criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                  i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni
          di cui all'articolo 1. 
                8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) valorizzazione delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                  a-bis)   previsione   dell'abilitazione   artistica
          nazionale   quale   attestazione    della    qualificazione
          didattica, artistica  e  scientifica  dei  docenti  nonche'
          quale requisito necessario per l'accesso alle procedure  di
          reclutamento  a  tempo  indeterminato  dei   docenti,   con
          decentramento delle  procedure  di  nomina  delle  relative
          commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
          degli esiti e di  gestione  del  relativo  contenzioso.  Il
          conseguimento    dell'abilitazione    non    da'    diritto
          all'assunzione in ruolo; 
                  b)  rapporto  tra  studenti  e   docenti,   nonche'
          dotazione di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati  alle
          specifiche attivita' formative; 
                  c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
                  d)  previsione,   per   le   istituzioni   di   cui
          all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla  data
          di entrata in vigore di specifiche norme  di  riordino  del
          settore, corsi di formazione musicale o coreutica di  base,
          disciplinati in  modo  da  consentirne  la  frequenza  agli
          alunni iscritti alla scuola media e alla scuola  secondaria
          superiore; 
                  e) possibilita' di prevedere, contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione  si  terra'   conto,   in   particolare   nei
          capoluoghi    sprovvisti    di     istituzioni     statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano  fatto
          domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il  legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                  f) definizione di un sistema di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                  g) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                  h) facolta' di convenzionamento, nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
                  i)  facolta'  di  costituire,  sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                  l) verifica periodica, anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                  l-bis) programmazione triennale dei  fabbisogni  di
          personale, decentramento delle procedure di reclutamento  a
          livello di singola istituzione e previsione  del  ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                  l-ter) facolta' di  disciplinare  l'istituzione  di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,   n.   81,   salva   diversa   disciplina
          contrattuale. 
                8-bis. Sulla base di  accordi  di  programma  con  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  istituzioni
          di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  e  comunque  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
          del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
          organizzativi, ivi comprese  modalita'  di  composizione  e
          costituzione  degli  organi  di  governo,   nonche'   forme
          sostenibili di organizzazione  dell'attivita'  di  ricerca.
          Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono   definiti   i   criteri   per    l'ammissione    alla
          sperimentazione e le modalita' di  verifica  periodica  dei
          risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
          massimo delle spese di personale  nonche'  delle  dotazioni
          organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                9. Con effetto dalla data di entrata in vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.». 
              - Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «27. Nelle more della ridefinizione  delle  procedure
          per  la  rielezione  del  Consiglio  nazionale  per  l'alta
          formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
          adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca  in  mancanza  del   parere   del   medesimo
          Consiglio, nei casi esplicitamente  previsti  dall'articolo
          3, comma 1, della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  sono
          perfetti ed efficaci.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2003, n.  132  (Regolamento  recante  criteri  per
          l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
          istituzioni artistiche e musicali, a norma della  legge  21
          dicembre  1999,  n.  508)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005,  n.  212  (Regolamento  recante  disciplina  per   la
          definizione degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
          dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2005,  n.
          243. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          2019,  n.  143  (Regolamento  recante  le  procedure  e  le
          modalita' per  la  programmazione  e  il  reclutamento  del
          personale docente e del personale amministrativo e  tecnico
          del comparto AFAM) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 dicembre 2019, n. 294. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11,
          12 e 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          luglio 2005, n. 212 - (Regolamento recante  disciplina  per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'articolo 2  della  L.  21  dicembre
          1999, n.  508),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Ai  sensi  del  presente
          regolamento si intende: 
                  a) per Ministro  o  Ministero:  il  Ministro  o  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  b) per istituzioni: le  Accademie  di  belle  arti,
          l'Accademia nazionale  di  arte  drammatica,  gli  Istituti
          superiori  per  le  industrie  artistiche  e  gli  Istituti
          superiori di studi musicali e coreutici; 
                  c) per CNAM:  il  Consiglio  nazionale  per  l'Alta
          formazione artistica e musicale; 
                  d) per ANVUR: l'Agenzia  Nazionale  di  Valutazione
          del Sistema Universitario e della Ricerca; 
                  e) per sistema: il sistema dell'Alta  formazione  e
          specializzazione artistica e musicale; 
                  f) per legge: la legge 21 dicembre  1999,  n.  508,
          modificata dal decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre
          2002, n. 268; 
                  g)   per   regolamento   didattico   generale:   il
          regolamento adottato da ciascuna istituzione concernente la
          disciplina  degli  aspetti   generali   di   organizzazione
          dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio; 
                  g-bis) per regolamenti  dei  corsi:  i  regolamenti
          adottati da ciascuna istituzione concernenti  l'ordinamento
          dei singoli corsi di studio; 
                  h) per corsi: i  corsi  di  diploma  accademico  di
          primo livello, di diploma accademico di secondo livello, di
          diploma accademico di secondo  livello  a  ciclo  unico,  i
          corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca,
          i corsi di perfezionamento e i master; 
                  i) per  titoli:  il  diploma  accademico  di  primo
          livello, il  diploma  accademico  di  secondo  livello,  il
          diploma   accademico   di   specializzazione,   i   diplomi
          accademici di dottorato  di  ricerca  in  campo  artistico,
          musicale, coreutico, drammatico e del design ed il  diploma
          di perfezionamento o master; 
                  l)  per  scuola:  l'insieme  dei  corsi  di  studio
          comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; 
                  m) per dipartimento: la struttura di  coordinamento
          delle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi  e  delle
          eventuali scuole ad esso afferenti; 
                  n) per credito formativo accademico: la misura  del
          volume di  lavoro  di  apprendimento,  compreso  lo  studio
          individuale, richiesto  ad  uno  studente  in  possesso  di
          adeguata  preparazione  iniziale  per   l'acquisizione   di
          conoscenze ed abilita' nelle attivita'  formative  previste
          dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
                  o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze
          e  abilita'  che  caratterizzano  il  profilo  culturale  e
          professionale, al conseguimento delle  quali  il  corso  di
          studio e' finalizzato; 
                  p)  per   attivita'   formativa:   ogni   attivita'
          organizzata  o  prevista  dalle  istituzioni,  al  fine  di
          assicurare la formazione culturale  e  professionale  degli
          studenti,  con  riferimento,  tra  l'altro,  ai  corsi   di
          insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
          laboratorio,  alle  attivita'  didattiche  di  gruppo,   al
          tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti,  alle
          tesi,  alle  attivita'   di   studio   individuale   e   di
          autoapprendimento; 
                  q)  per  curriculum:  l'insieme   delle   attivita'
          formative specificate nel regolamento didattico  del  corso
          di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento  del
          relativo titolo; 
                  r) per ordinamento didattico di un corso di studio:
          l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
          studio.». 
                «Art.  3  (Titoli  e  corsi).  -  1.  Le  istituzioni
          rilasciano i seguenti titoli: 
                  a) diploma accademico di primo livello,  conseguito
          al  termine  del  corso  di  diploma  accademico  di  primo
          livello; 
                  b)   diploma   accademico   di   secondo   livello,
          conseguito al termine del corso di  diploma  accademico  di
          secondo livello  o  del  corso  di  diploma  accademico  di
          secondo livello a ciclo unico; 
                  c)   diploma   accademico   di    specializzazione,
          conseguito al termine del corso di specializzazione; 
                  d)  diploma  accademico  di  dottorato  di  ricerca
          conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel
          campo corrispondente; 
                  e) diploma di perfezionamento o master,  conseguito
          al termine del corso di  perfezionamento  o  del  corso  di
          master. 
                2. A  decorrere  dall'anno  accademico  2023/2024  le
          istituzioni e le istituzioni  non  statali  accreditate  ai
          sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio
          delle   pergamene   originali   dei    titoli    rilasciati
          trasmettendo al  termine  di  ciascun  anno  accademico  al
          Ministero l'elenco  degli  studenti  ai  quali  sono  state
          rilasciate  le  pergamene,  con  l'indicazione  del   corso
          frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso. 
                3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
          l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di  metodi
          e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
          competenze disciplinari e professionali. 
                4. Il corso di diploma accademico di secondo  livello
          ha l'obiettivo di fornire allo studente una  formazione  di
          livello avanzato  per  la  piena  padronanza  di  metodi  e
          tecniche artistiche  e  per  l'acquisizione  di  competenze
          professionali elevate. 
                5. Il corso di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente competenze professionali  elevate  in
          ambiti specifici. 
                6. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di
          fornire le competenze necessarie per la programmazione e la
          realizzazione   di   attivita'   di   ricerca    di    alta
          qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
          di ricerca universitario. 
                7. Il corso di perfezionamento risponde  ad  esigenze
          culturali di  approfondimento  in  determinati  settori  di
          studio.  Il  corso  di  master  risponde  ad  esigenze   di
          aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta
          formazione permanente e ricorrente. 
                8. Sulla base di apposite convenzioni le  istituzioni
          possono rilasciare i titoli di cui  al  presente  articolo,
          anche  congiuntamente  ad  altre  istituzioni  italiane   e
          straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
          titoli di  studio  riconosciuti  nell'ordinamento  italiano
          secondo   la   disciplina   di   diritto   comunitario   ed
          internazionale. 
                9. Agli  esami  previsti  per  il  conseguimento  dei
          titoli  di  cui  al  presente  articolo  non  sono  ammessi
          candidati privatisti.». 
                «Art. 4 (Produzione artistica, ricerca  e  formazione
          finalizzata). - 1. Le  istituzioni  svolgono  attivita'  di
          produzione e di ricerca in campo artistico, in  particolare
          delle belle arti, musicale,  coreutico,  drammatico  e  del
          design,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento   degli
          obiettivi formativi e di  perseguire  livelli  artistici  e
          professionali elevati. 
                A  tale  fine,  le  istituzioni   possono   stipulare
          convenzioni con soggetti pubblici o privati. 
                2. Le istituzioni possono attivare nei  limiti  delle
          risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e
          senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo
          3,  attivita'   formative   finalizzate   alla   formazione
          permanente e  ricorrente,  alla  educazione  degli  adulti,
          all'aggiornamento e  alla  riqualificazione  professionale,
          nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti  e
          convenzioni. 
                3. I criteri e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
          attivita'  formative  sono  disciplinate  nel   regolamento
          didattico generale. 
                4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato  al  loro
          interno  scuole  con  peculiari   finalita'   connesse   ad
          obiettivi formativi di livello non superiore li  mantengono
          attivi  secondo  criteri  e  modalita'  definite   con   il
          regolamento didattico generale. Al termine dei corsi  viene
          rilasciato un  attestato.  Alla  attribuzione  dei  compiti
          didattici  le  istituzioni  provvedono  nell'ambito   della
          programmazione annuale.». 
                «Art. 6  (Crediti  formativi  accademici).  -  1.  Al
          credito  formativo  accademico,  di   seguito   denominato:
          "credito", corrispondono 25 ore di  impegno  per  studente;
          con  decreto  ministeriale   possono   essere   determinate
          variazioni in aumento o in diminuzione delle  predette  ore
          per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. 
                2. La quantita' media di  impegno  di  apprendimento,
          svolto in un  anno  da  uno  studente  a  tempo  pieno,  e'
          convenzionalmente fissata in 60 crediti. 
                2-bis.   La   quantita'   media   di    impegno    di
          apprendimento, svolto in un anno da uno  studente  a  tempo
          parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti. 
                3. I decreti ministeriali determinano, altresi',  per
          ciascun corso la frazione dell'impegno  orario  complessivo
          che deve  essere  riservata  allo  studio  personale,  alle
          attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative  di
          tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano,  di  norma,
          rispetto all'impegno complessivo di ciascun  credito,  alle
          lezioni  teoriche  il  30   per   cento,   alle   attivita'
          teorico-pratiche il 50  per  cento  ed  alle  attivita'  di
          laboratorio il 100 per cento. 
                4. I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'
          formativa sono acquisiti dallo studente con il  superamento
          dell'esame o  di  altra  forma  di  verifica  del  profitto
          prevista dal regolamento didattico, fermo restando  che  la
          valutazione del profitto e' effettuata con le modalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 2, lettera d). 
                5. Il riconoscimento totale o  parziale  dei  crediti
          acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli
          studi in altro corso della stessa istituzione  o  in  altre
          istituzioni dell'alta formazione  artistica  e  musicale  o
          universita' o istituti tecnici superiori o della formazione
          tecnica superiore di cui all'articolo  69  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che  accoglie
          lo studente.  Le  relative  procedure  sono  stabilite  nel
          regolamento didattico generale e seguono specifici  criteri
          prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso. 
                6. Nei regolamenti dei corsi possono essere  previste
          forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al  fine
          di   valutare   l'attualita'   dei   correlati    contenuti
          conoscitivi e il numero minimo di crediti da  acquisire  da
          parte dello studente in  tempi  determinati,  diversificati
          per  studenti  impegnati  a  tempo  pieno  negli  studi   o
          contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 
                7. Le istituzioni possono riconoscere  come  crediti,
          secondo criteri predeterminati nel regolamento  del  corso,
          le  conoscenze  e  abilita'  professionali  maturate  nella
          specifica disciplina. 
                8. In prima applicazione  del  presente  regolamento,
          con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate
          le corrispondenze tra i crediti  acquisiti  nel  previgente
          ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.». 
                «Art. 7  (Ammissione  ai  corsi).  -  1.  Per  essere
          ammessi ad un corso di diploma di  primo  livello  o  a  un
          corso di diploma accademico a ciclo unico occorre essere in
          possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o  di
          altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
          equipollente. 
                2.  I  regolamenti  dei  corsi,  ferme  restando   le
          attivita' di orientamento, coordinate  e  svolte  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera h), richiedono  altresi'
          il possesso o l'acquisizione  di  un'adeguata  preparazione
          iniziale. A tale fine,  gli  stessi  regolamenti  didattici
          definiscono le conoscenze  richieste  per  l'accesso  e  ne
          determinano le modalita' di verifica, anche  a  conclusione
          di attivita' formative propedeutiche, svolte  eventualmente
          in collaborazione con  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore. 
                3.  Gli  Istituti  superiori  di  studi  musicali   e
          coreutici possono ammettere ai corsi di diploma  accademico
          di  primo  livello  studenti  con  spiccate   capacita'   e
          attitudini,  ancorche'  privi  del  diploma  di  istruzione
          secondaria   superiore,   comunque   necessario   per    il
          conseguimento del diploma accademico. 
                4.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso  di   diploma
          accademico di secondo livello, occorre essere  in  possesso
          di laurea o di diploma accademico di primo livello,  ovvero
          di  altro  titolo  di  studio   conseguito   all'estero   e
          riconosciuto  equipollente.  Occorre,  altresi',   che   la
          preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di
          secondo livello. 
                5.   Per   essere   ammessi   ad    un    corso    di
          specializzazione, occorre essere  in  possesso  di  diploma
          accademico di secondo livello o di laurea magistrale  o  di
          titoli previgenti  ad  essi  equiparati,  ovvero  di  altro
          titolo  di  studio   conseguito   all'estero   riconosciuto
          equipollente. 
                6. Per essere ammessi ad un  corso  di  dottorato  di
          ricerca, occorre essere in possesso di  diploma  accademico
          di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di  altro
          titolo  di  studio  conseguito  all'estero  e  riconosciuto
          equipollente. 
                7. Per essere ammessi ad un corso di  perfezionamento
          o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso
          di diploma accademico di primo livello  o  di  laurea.  Per
          essere  ammesso  ad  un  master  di  secondo  livello,   e'
          richiesto il possesso del  diploma  accademico  di  secondo
          livello o della laurea magistrale o  titoli  previgenti  ad
          essi equiparati ovvero altro titolo  di  studio  conseguito
          all'estero e riconosciuto equipollente. 
                8. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli  di
          studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
          corsi e'  deliberata  dalla  istituzione  interessata,  nel
          rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e
          degli accordi internazionali vigenti. 
                9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai  corsi
          e' programmato dalla singola istituzione  in  relazione  al
          rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione  di
          strutture  ed  infrastrutture  adeguate   alle   specifiche
          attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in
          sede di programmazione e valutazione del sistema.». 
                «Art.  8  (Conseguimento  dei  titoli  e  durata  dei
          corsi). - 1. Per conseguire il diploma accademico di  primo
          livello,  lo  studente  deve  aver  acquisito  almeno   180
          crediti. 
                2. Per conseguire il diploma  accademico  di  secondo
          livello,  lo  studente  deve  aver  acquisito  almeno   120
          crediti. Per conseguire il diploma  accademico  di  secondo
          livello a ciclo unico,  lo  studente  deve  aver  acquisito
          almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e
          al secondo periodo puo' essere modificato  con  il  decreto
          del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in  relazione
          a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla
          necessita' di allineamento ai parametri  di  riconoscimento
          internazionale dei titoli. 
                3. Per conseguire il  diploma  di  perfezionamento  o
          master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. 
                4. Per ogni corso e' definita  una  durata  in  anni,
          proporzionale al numero totale di  crediti  secondo  quanto
          previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno
          corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi  dell'articolo
          6, comma 2.». 
                «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. A  decorrere
          dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore
          del regolamento che disciplina le procedure, i tempi  e  le
          modalita' per  la  programmazione,  il  riequilibrio  e  lo
          sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo  2,
          comma  7,  lettera  g),  della  legge,  l'autorizzazione  a
          rilasciare i titoli di Alta formazione artistica,  musicale
          e coreutica puo' essere conferita con decreto del Ministro,
          a  qualificate  istituzioni  non  statali  con  pluriennale
          esperienza  nell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica,  in  coerenza  con  linee  generali  d'indirizzo
          adottate con cadenza triennale  dal  Ministero  sulla  base
          delle  esigenze  di   sviluppo   a   livello   territoriale
          dell'offerta  formativa.  A  tale  fine,   le   istituzioni
          interessate  presentano  una  relazione  tecnica  corredata
          dalla documentazione attestante la loro qualificazione,  la
          conformita'  dell'ordinamento   didattico   adottato   alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
                2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del  CNAM,
          in  ordine  alla  qualificazione  dell'istituzione  e  alla
          conformita'  dell'ordinamento   didattico   per   i   corsi
          proposti, e dell'ANVUR,  in  ordine  all'adeguatezza  delle
          strutture, delle risorse finanziarie e del  personale  alla
          tipologia dei corsi da attivare. A tale fine  l'ANVUR  puo'
          avvalersi di esperti  della  valutazione  ai  sensi  e  nei
          limiti di cui all'articolo 12,  comma  4,  lettera  d,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76. 
                3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio  attivati
          e le altre attivita' formative sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
                4. Le istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono  soggette  a
          valutazione periodica da parte  dell'ANVUR  ai  fini  della
          verifica della permanenza dei requisiti di cui al  presente
          articolo e dei  risultati  conseguiti.  In  caso  di  esito
          positivo di tale valutazione con le medesime  procedure  di
          cui   ai   precedenti   commi    puo'    essere    concessa
          l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi  i  corsi
          di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e
          corsi di dottorato di ricerca. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico.». 
                «Art. 12. (Norme transitorie). -  1.  Le  istituzioni
          adeguano gli ordinamenti didattici dei  propri  corsi  alle
          disposizioni del presente regolamento. 
                2. Nel caso  di  introduzione  di  nuovi  ordinamenti
          didattici, le istituzioni  assicurano  la  conclusione  dei
          corsi e  il  rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli
          ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia'  iscritti
          alla data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  ordinamenti
          didattici e  disciplinano  altresi'  la  facolta'  per  gli
          studenti di optare  per  l'iscrizione  a  corsi  dei  nuovi
          ordinamenti.   Ai   fini   dell'opzione   le    istituzioni
          riformulano,  in  termini  di  crediti,   gli   ordinamenti
          didattici  vigenti  e  le  carriere  degli  studenti   gia'
          iscritti. 
                3.  Gli  Istituti  superiori  di  studi  musicali   e
          coreutici   possono   continuare   a   organizzare    corsi
          propedeutici e attivita' non curricolari di cui al  decreto
          adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo
          13 aprile 2017, n. 60. 
                3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di  cui
          all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in  base
          all'articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.». 
                «Art. 13 (Clausola finanziaria). - 1. Dall'attuazione
          del presente provvedimento non derivano  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica e agli  adempimenti  previsti
          le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
                «Art. 14 (Abrogazione di norme). -  1.  Per  ciascuna
          istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo  regolamento
          didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere
          efficacia  le  disposizioni  legislative  e   regolamentari
          incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le
          seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c),  207,
          208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217,  218,
          219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».