Art. 16 
 
                       Validita' dei brevetti 
 
  1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f),
hanno validita' di cinque anni dal loro  rilascio  e  possono  essere
rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore,
il quale, previa verifica del possesso dei certificati  in  corso  di
validita' di cui al comma  2,  rilascia  il  certificato  di  rinnovo
secondo il modello di cui all'Allegato V. 
  2. All'istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il
certificato di idoneita' fisica di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera c), in corso di validita', e il brevetto di  abilitazione  al
soccorso  con   l'uso   di   defibrillatore   (Basic   Life   Support
Defibrillation o  BLSD),  in  corso  di  validita'.  Il  rinnovo  del
brevetto e' subordinato  all'esito  favorevole  della  prova  di  cui
all'articolo 4 dell'Allegato II, valutata da un allenatore  abilitato
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  d).  Per  ciascuna  sessione
d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo  predispone  apposito
verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VI. 
  3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore
a cinque anni dall'ultima  scadenza,  il  titolare,  oltre  a  quanto
previsto al comma 2, primo periodo,  deve  sostenere  la  ripetizione
della prova di cui all'articolo 2 dell'Allegato II,  e,  in  caso  di
rinnovo  del  brevetto   mare   e   del   brevetto   acque   interne,
dell'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II. La prova
di cui al primo periodo e' valutata da un allenatore abilitato di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna  sessione  d'esame,
l'allenatore di cui al secondo periodo  predispone  apposito  verbale
sulla base del modello di cui all'Allegato VII. 
  4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta  istanza  di
sostituzione, con allegato l'originale del brevetto usurato, all'ente
formatore che lo ha rilasciato. 
  5. In caso  di  smarrimento,  il  titolare  del  brevetto  presenta
istanza  di  duplicato,  con  allegata  copia   della   denuncia   di
smarrimento, all'ente formatore che lo ha rilasciato. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5,  l'ente  formatore  rilascia  un
duplicato  del  brevetto  avente  la  stessa  validita'   di   quello
sostituito.