Art. 16
Validita' dei brevetti
1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f),
hanno validita' di cinque anni dal loro rilascio e possono essere
rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore,
il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di
validita' di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo
secondo il modello di cui all'Allegato V.
2. All'istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il
certificato di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c), in corso di validita', e il brevetto di abilitazione al
soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support
Defibrillation o BLSD), in corso di validita'. Il rinnovo del
brevetto e' subordinato all'esito favorevole della prova di cui
all'articolo 4 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione
d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito
verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VI.
3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore
a cinque anni dall'ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto
previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione
della prova di cui all'articolo 2 dell'Allegato II, e, in caso di
rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne,
dell'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II. La prova
di cui al primo periodo e' valutata da un allenatore abilitato di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d'esame,
l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale
sulla base del modello di cui all'Allegato VII.
4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di
sostituzione, con allegato l'originale del brevetto usurato, all'ente
formatore che lo ha rilasciato.
5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta
istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di
smarrimento, all'ente formatore che lo ha rilasciato.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ente formatore rilascia un
duplicato del brevetto avente la stessa validita' di quello
sostituito.