Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «dal  centoventi  al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi»  e
il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal  seguente:  «Le
sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte  possono  essere
aumentate fino al doppio nei confronti dei  soggetti  obbligati  alla
tenuta di scritture contabili.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con  ritardo
superiore  a  novanta  giorni  ma  non  oltre  i  termini   stabiliti
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il  contribuente  abbia
avuto  formale  conoscenza  di  accessi,   ispezioni,   verifiche   o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle  imposte  dovute  la  sanzione  prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se  non  sono  dovute
imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»; 
      3) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «dal  novanta  al
centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del  settanta»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»; 
      4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Se la violazione di  cui  al  comma  2  emerge  dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non  oltre  i  termini
stabiliti  dall'articolo  43  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e,  comunque,  prima  che  il
contribuente abbia avuto formale conoscenza  di  accessi,  ispezioni,
verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare  delle  imposte  dovute  la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio.  Se
non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui  al  comma
2, primo periodo.»; 
      5) al comma 3, le parole: «comma precedente e' aumentata  della
meta'» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2  e'  aumentata  dalla
meta' al doppio»; 
      6) il comma 8 e' abrogato; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «dal  centoventi  al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi»  e
il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  le  ritenute
relative  ai  compensi,  interessi  e  altre   somme,   benche'   non
dichiarate, sono state versate interamente, si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con  ritardo
superiore  a  novanta  giorni  ma  non  oltre  i  termini   stabiliti
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il  contribuente  abbia
avuto  formale  conoscenza  di  accessi,   ispezioni,   verifiche   o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica,  sull'ammontare  delle  ritenute  non  versate  la  sanzione
prevista dall'articolo 13, comma  1,  aumentata  al  triplo.  Se  non
risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al  comma  1,
secondo periodo.»; 
      3) al comma 2, le parole: «dal novanta  al  centoottanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «del settanta»; 
      4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2.1. Se la  violazione  di  cui  al  comma  2  emerge  dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non  oltre  i  termini
stabiliti  dall'articolo  43  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e,  comunque,  prima  che  il
contribuente abbia avuto formale conoscenza  di  accessi,  ispezioni,
verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non  versate
la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al  doppio.
Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di  cui  al
comma 2.»; 
      5) al comma 2-bis, le parole:  «della  meta'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»; 
      6) il comma 3 e' abrogato; 
      7) al comma 4, le parole: «commi 1,  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «dal  centoventi   al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di  euro
250»; 
        1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi; 
        1.3)  al  sesto  periodo,  le  parole:   «dal   sessanta   al
centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; 
        1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al  sessanta»
sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con  ritardo
superiore  a  novanta  giorni  ma  non  oltre  i  termini   stabiliti
dall'articolo 57 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che  il  contribuente  abbia
avuto  formale  conoscenza  di  accessi,   ispezioni,   verifiche   o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica  sull'ammontare  dell'imposta  dovuta  la  sanzione  prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se  non  sono  dovute
imposte si applica la sanzione  minima  di  cui  al  comma  1,  primo
periodo.»; 
      3) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Se
la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta
giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque,
prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque   attivita'   di
accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.»; 
      4) al comma 4, le parole: «dal novanta  al  centoottanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»; 
      5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4.1 Se  la  violazione  di  cui  al  comma  4  emerge  dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non  oltre  i  termini
stabiliti  dall'articolo  57  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e,  comunque,  prima  che  il
contribuente abbia avuto formale conoscenza  di  accessi,  ispezioni,
verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo, si  applica  sull'ammontare  dell'imposta  dovuta  la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio.  Se
non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui  al  comma
4.»; 
      6) al comma 4-bis: 
        6.1)  le  parole:  «della  meta'»,  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalla meta' al doppio»; 
        6.2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del
cessionario o committente che ha utilizzato  fatture  per  operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata  la  compartecipazione
alla frode.»; 
      7)  al  comma  5,  la  parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «venticinque»; 
        d) all'articolo 6: 
          1) al comma 1, le parole: «compresa fra  il  novanta  e  il
centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»; 
          2) al comma 2, le parole: «compresa  tra  il  cinque  e  il
dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»; 
          3) al comma 2-bis: 
          3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «al  novanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «al settanta»; 
          3.2)  al  terzo  periodo,   le   parole:   «o   di   omessa
verificazione periodica» sono soppresse; 
          3.3) dopo  il  terzo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si  applica  anche  in
caso di omessa  verificazione  degli  strumenti  tecnologici  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127 nei termini previsti.»; 
          4) al comma 3,  primo  periodo,  la  parola:  «novanta»  e'
sostituita dalla seguente: «settanta»; 
          5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite  dalle
seguenti: «euro 300»; 
          6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          «6. Chi computa illegittimamente  in  detrazione  l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pari al  settanta  per  cento  dell'ammontare
della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta  con
aliquota  superiore  a  quella  prevista  per  l'operazione,   o   di
applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non
soggette,  erroneamente  assolta  dal  cedente   o   prestatore,   il
cessionario o committente e' punito con  la  sanzione  amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al  secondo
periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta  fermo
il diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai  sensi
degli articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente
dovuta   in   ragione   della   natura   e   delle    caratteristiche
dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo
e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato  una
dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo  5,
comma 4.»; 
          7) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          «8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio  di
imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni  o  servizi  senza
che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione  di
fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e'  punito,  salva
la responsabilita' del cedente o  del  commissionario,  con  sanzione
amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo
di euro 250, sempreche'  non  provveda  a  comunicare  l'omissione  o
l'irregolarita' all'Agenzia  delle  entrate,  tramite  gli  strumenti
messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine
in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la
fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare  e  sindacare
le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o  di
altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un  requisito
soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»; 
      8) il comma 9 e' abrogato; 
      9) al comma 9-bis: 
        9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra  500  euro  e
20.000» sono sostituite dalle seguenti:  «compresa  fra  500  euro  e
10.000»; 
        9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e
il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»; 
        9.3) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Resta
ferma l'applicazione della  sanzione  prevista  dal  comma  6,  primo
periodo, con riferimento all'imposta che non  avrebbe  potuto  essere
detratta dal cessionario o committente, salvo  quando  la  violazione
abbia determinato una dichiarazione infedele punita con  la  sanzione
di cui all'articolo 5, comma 4.»; 
        9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi  dalla
data  di  effettuazione»  sono  soppresse  e  le  parole:  «entro  il
trentesimo giorno successivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
entro novanta giorni dal termine  in  cui  doveva  essere  emessa  la
fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare»; 
      10) al comma 9-bis.3: 
        10.1) al primo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo
26, terzo comma» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi  degli
articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,»  e  le  parole:  «e
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 546» sono soppresse; 
        10.2) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
disposizione del  primo  periodo  si  applica  in  tutti  i  casi  di
operazioni inesistenti, anche ove  astrattamente  imponibili,  ma  il
cessionario o committente e' punito con  la  sanzione  amministrativa
del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»; 
        10.3) al terzo periodo, le parole: «dei  periodi  precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole:
«comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo  periodo,»  e  dopo  le
parole:   «operazioni   inesistenti»   e'   inserita   la   seguente:
«astrattamente»; 
      11) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «dal  10  al  20»
sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»; 
      1.2) il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Alla
stessa sanzione e' soggetto  chi  effettua  cessioni  di  beni  senza
addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora  il  bene
sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi  per
suo conto e il bene  non  risulti  pervenuto  in  detto  Stato  entro
novanta  giorni  dalla  consegna.  La  sanzione  di  cui  ai  periodi
precedenti non si applica se, nei  trenta  giorni  successivi,  viene
eseguito,  previa  regolarizzazione  della  fattura,  il   versamento
dell'imposta.»; 
      2) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «dal  cento  al
duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»; 
      3) al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «dal  cento  al
duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»; 
    f) all'articolo 8: 
      1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»; 
      2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»; 
      3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo  di  euro  50.000»
sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»; 
      4) al comma 3-quinquies, le  parole:  «da  euro  2.000  a  euro
21.000» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  1.500  a  euro
15.000»; 
    g) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a  euro
21.000» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  1.500  a  euro
15.000»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    h) all'articolo 11: 
      1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000
per ciascun trimestre»; 
      2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo  di  50.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo,  le  parole:  «e  la  sanzione  edittale
prevista  per  la  piu'  grave  delle  violazioni  accertate  non  e'
inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono
soppresse e le parole: «da uno a  tre  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da tre a sei mesi»; 
      1.2) al secondo periodo, le parole:  «fino  a  sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le  parole:  «e  la
sanzione edittale prevista  per  la  piu'  grave  violazione  non  e'
inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Quando e' irrogata una  sanzione  amministrativa  nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma  3,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le  soglie  per  l'applicazione
delle sanzioni accessorie  di  cui  al  comma  1  sono  ridotte  alla
meta'.»; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
    l) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le parole:  «pari  al  trenta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pari al venticinque»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. Salvo quanto previsto dal  comma  4-ter,  si  considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti  rispettivamente  previsti
dall'articolo 1,  comma  1,  lettere  g-quater)  e  g-quinquies)  del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
        4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito  non  spettante  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  g-quinquies),  del  decreto
legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  si  applica,  salvo   diverse
disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento  del
credito utilizzato in compensazione. La  sanzione  di  cui  al  primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato  in  difetto
dei prescritti adempimenti amministrativi  non  previsti  a  pena  di
decadenza e le relative violazioni non sono state  rimosse,  entro  i
termini stabiliti dal comma 4-ter. 
        4-ter. Si  applica  la  sanzione  di  duecentocinquanta  euro
quando il credito e'  utilizzato  in  compensazione  in  difetto  dei
prescritti  adempimenti  amministrativi  di  carattere   strumentale,
sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: 
          a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; 
          b)  la  violazione  sia  rimossa  entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle  imposte  sui
redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in
assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla  commissione  della
violazione medesima.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1),  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si  applica  la  sanzione  pari  al
settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2),  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al  comma  5  e'
aumentata dalla meta' al doppio.»; 
    m) all'articolo 15, il comma 2-ter e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7,  8,
          10, 11, 12, 13 e 15, del decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore  aggiunto  e  di  riscossione  dei   tributi,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive).   -   1.   Nei   casi   di   omessa
          presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          centoventi per cento dell'ammontare delle  imposte  dovute,
          con un minimo di euro 250. Se non sono dovute  imposte,  si
          applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.  Le  sanzioni
          applicabili quando non sono dovute imposte  possono  essere
          aumentate  fino  al  doppio  nei  confronti  dei   soggetti
          obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
                1-bis. Se la dichiarazione omessa e'  presentata  con
          ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre  i  termini
          stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
          il contribuente abbia avuto formale conoscenza di  accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo, si  applica  sull'ammontare
          delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13,
          comma 1, aumentata al triplo. Se non sono  dovute  imposte,
          si applica il comma 1, secondo e terzo periodo. 
                2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle
          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione
          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,
          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa
          del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della
          differenza del credito utilizzato, con un  minimo  di  euro
          150. La stessa sanzione si applica se  nella  dichiarazione
          sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero  indebite
          deduzioni  dall'imponibile,  anche  se  esse   sono   state
          attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
                2-bis. Se la violazione di  cui  al  comma  2  emerge
          dalla presentazione di una  dichiarazione  integrativa  non
          oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e,
          comunque, prima che il  contribuente  abbia  avuto  formale
          conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche  o  dell'inizio
          di qualunque attivita' di accertamento  amministrativo,  si
          applica sull'ammontare delle  imposte  dovute  la  sanzione
          prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
          non sono dovute imposte si applica la misura minima di  cui
          al comma 2, primo periodo. 
                3. La sanzione di cui al comma 2 e'  aumentata  dalla
          meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
          l'utilizzo  di  documentazione  falsa  o   per   operazioni
          inesistenti,  mediante   artifici   o   raggiri,   condotte
          simulatorie o fraudolente. 
                4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la  sanzione  di
          cui al comma 2 e' ridotta di un terzo  quando  la  maggiore
          imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
          inferiori al tre  per  cento  dell'imposta  e  del  credito
          dichiarati e comunque  complessivamente  inferiori  a  euro
          30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori  dai
          casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
          errore sull'imputazione temporale di  elementi  positivi  o
          negativi di reddito, purche' il componente  positivo  abbia
          gia'   concorso    alla    determinazione    del    reddito
          nell'annualita'   in   cui   interviene   l'attivita'    di
          accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun  danno
          per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
                5. Per maggiore imposta si intende la differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle  dichiarazioni  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
          di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni  di
          cui all'articolo 110, comma 7, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da  cui  derivi
          una maggiore imposta  o  una  differenza  del  credito,  la
          sanzione di cui al comma 2  non  si  applica  qualora,  nel
          corso  dell'accesso,  ispezione  o  verifica  o  di   altra
          attivita'    istruttoria,    il    contribuente    consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati;  in  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione  di
          cui al comma 2. 
                6-bis.  In  caso  di  contestazione   relativa   alle
          disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui
          al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n.  142
          da cui derivi una maggiore  imposta  o  una  riduzione  del
          credito, la sanzione di cui al comma 2 non si  applica  se,
          nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica  o  di  altra
          attivita'    istruttoria,    il    contribuente    consegna
          all'Amministrazione finanziaria la  documentazione,  avente
          data certa, indicata in un apposito  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  idonea  a  consentire  il
          riscontro   dell'applicazione   delle   norme    volte    a
          neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il  contribuente
          che detiene la documentazione prevista dal decreto  di  cui
          al   primo   periodo   ne   da'   apposita    comunicazione
          all'Amministrazione finanziaria secondo le  modalita'  e  i
          termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione  si
          applica il comma 2. 
                7. Nelle ipotesi di cui all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  se  nella  dichiarazione
          dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
          ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato  in  misura
          inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
          raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative
          previste dai precedenti commi 1 e 2. 
                8. (abrogato)» 
                «Art. 2 (Violazioni relative alla  dichiarazione  dei
          sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
          della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica  la
          sanzione   amministrativa   del   centoventi   per    cento
          dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di
          euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi  e
          altre somme, benche' non  dichiarate,  sono  state  versate
          interamente, si applica la sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000. 
              1-bis. Se la dichiarazione  omessa  e'  presentata  con
          ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre  i  termini
          stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
          il contribuente abbia avuto formale conoscenza di  accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo, si applica,  sull'ammontare
          delle   ritenute   non   versate   la   sanzione   prevista
          dall'articolo 13, comma 1,  aumentata  al  triplo.  Se  non
          risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui  al
          comma 1, secondo periodo. 
                2. Se l'ammontare dei compensi,  interessi  ed  altre
          somme  dichiarati  e'  inferiore  a  quello  accertato,  si
          applica la sanzione amministrativa del settanta  per  cento
          dell'importo delle ritenute  non  versate  riferibili  alla
          differenza, con un minimo di euro 250. 
                2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge  dalla
          presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  e,
          comunque, prima che il  contribuente  abbia  avuto  formale
          conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche  o  dell'inizio
          di qualunque attivita' di accertamento  amministrativo,  si
          applica  sull'ammontare  delle  ritenute  non  versate   la
          sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1,  aumentata  al
          doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la  sanzione
          minima di cui al comma 2. 
                2-bis. La sanzione di cui al  comma  2  e'  aumentata
          dalla meta' al doppio quando la  violazione  e'  realizzata
          mediante  l'utilizzo  di  documentazione  falsa,   mediante
          artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
                2-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2-bis,  la
          sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di  un  terzo  quando
          l'ammontare delle  ritenute  non  versate  riferibili  alla
          differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
          somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per  cento
          delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei   compensi,
          interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore  a
          euro 30.000. 
                3. (abrogato) 
                4. In aggiunta alle sanzioni previste  nei  commi  1,
          1-bis, 2 e 2.1 si applica  la  sanzione  amministrativa  di
          euro  50  per   ogni   percepiente   non   indicato   nella
          dichiarazione  presentata  o  che  avrebbe  dovuto   essere
          presentata. 
                4-bis.  Per  ritenute  non  versate  si  intende   la
          differenza  tra   l'ammontare   delle   maggiori   ritenute
          accertate e quelle liquidabili in base  alle  dichiarazioni
          ai sensi degli articoli 36-bis e  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                4-ter. In caso di rettifica del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi la non corretta applicazione  delle  aliquote
          convenzionali sul valore delle royalties e degli  interessi
          attivi  che  eccede  il   valore   normale   previste   per
          l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo  25,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma  2  non
          si applica qualora, nel  corso  dell'accesso,  ispezione  o
          verifica o di altra attivita' istruttoria, il  contribuente
          consegni all'Amministrazione finanziaria la  documentazione
          indicata   in   apposito   provvedimento   del    Direttore
          dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
          della  conformita'  al  valore  normale   dei   prezzi   di
          trasferimento praticati. Il  contribuente  che  detiene  la
          documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
          precedente    deve     darne     apposita     comunicazione
          all'Amministrazione finanziaria secondo le  modalita'  e  i
          termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione  si
          rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.» 
                «Art.  5  (Violazioni  relative  alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare  del
          tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni
          che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione,  con
          un minimo di euro 250.  Per  determinare  l'imposta  dovuta
          sono computati in detrazione tutti i versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite.  Nel   caso   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
          a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al  primo  periodo
          e'  commisurata  all'ammontare  dell'imposta   dovuta   nel
          territorio dello Stato che avrebbe dovuto  formare  oggetto
          di  dichiarazione.  Nel   caso   di   presentazione   della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
          a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, entro tre  anni  dalla  data  in  cui
          doveva  essere  presentata,  si  applica  la  sanzione  del
          quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta
          nel territorio  dello  Stato  per  il  periodo  oggetto  di
          dichiarazione,  con  un  minimo  di   euro   200.   Se   la
          dichiarazione di cui al periodo  precedente  e'  presentata
          entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
          relativa al periodo successivo si applica la  sanzione  del
          venticinque per cento  dell'ammontare  dell'imposta  dovuta
          nel territorio  dello  Stato  per  il  periodo  oggetto  di
          dichiarazione, con un minimo di euro 100. 
              1-bis. Se la dichiarazione  omessa  e'  presentata  con
          ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre  i  termini
          stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque,  prima  che
          il contribuente abbia avuto formale conoscenza di  accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo, si  applica  sull'ammontare
          dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo  13,
          comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si
          applica la  sanzione  minima  di  cui  al  comma  1,  primo
          periodo. 
                2. Se l'omissione riguarda la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'articolo 49, comma  1,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
                3. Se il soggetto effettua esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
          si applica anche se e' omessa la  dichiarazione  prescritta
          dall'articolo 50, comma  4,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. Se  la  dichiarazione
          omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni
          ma non oltre  i  termini  stabiliti  dall'articolo  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 e, comunque, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo, si applica la  sanzione  amministrativa  da
          euro 150 a euro 1.000. 
                4.  Se   dalla   dichiarazione   presentata   risulta
          un'imposta inferiore a quella  dovuta  ovvero  un'eccedenza
          detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa del settanta  per  cento
          della maggior imposta dovuta o della differenza di  credito
          utilizzato, con un minimo di 150 euro. 
                4.1 Se la violazione di cui al comma 4  emerge  dalla
          presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  57   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  e,
          comunque, prima che il  contribuente  abbia  avuto  formale
          conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche  o  dell'inizio
          di qualunque attivita' di accertamento  amministrativo,  si
          applica  sull'ammontare  dell'imposta  dovuta  la  sanzione
          prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
          non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di  cui
          al comma 4. 
                4-bis. La sanzione di cui al  comma  4  e'  aumentata
          dalla meta' al doppio quando la  violazione  e'  realizzata
          mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa
          o per operazioni inesistenti, mediante artifici o  raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di  cui
          al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o
          committente  che  ha  utilizzato  fatture  per   operazioni
          soggettivamente  inesistenti  solo   se   e'   provata   la
          compartecipazione alla frode. 
                4-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  4-bis,  la
          sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
          maggiore imposta ovvero la minore  eccedenza  detraibile  o
          rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
          per  cento  dell'imposta,   dell'eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile  dichiarata  e,   comunque,   complessivamente
          inferiore a euro 30.000. 
                4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
          tra   l'ammontare   del   tributo   liquidato    in    base
          all'accertamento  e  quello  liquidabile   in   base   alle
          dichiarazioni, ai sensi dell'articolo  54-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                5.  Chi  chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile
          risultante dalla dichiarazione in assenza  dei  presupposti
          individuati dall'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al venticinque per  cento  del
          credito rimborsato. 
                6. Chiunque, essendovi obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio o  variazione  di  attivita',
          previste  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o  la
          presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'  o  in  cui  sono  conservati
          libri,  registri,  scritture  e  documenti  e'  punito  con
          sanzione da euro  500  a  euro  2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione o  le  comunicazioni  di  cui  agli  articoli
          74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  con  indicazioni   incomplete   o   inesatte,   anche
          relativamente all'indirizzo di posta elettronica e  all'URL
          del sito web, tali da non consentire  l'individuazione  del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
          sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se  l'obbligato
          provvede   alla   regolarizzazione   della    dichiarazione
          presentata  nel  termine  di  trenta   giorni   dall'invito
          dell'ufficio.» 
                «Art. 6  (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
          settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore  a  quella  dovuta.  La
          sanzione e' dovuta nella misura da euro 250  a  euro  2.000
          quando  la  violazione  non  ha   inciso   sulla   corretta
          liquidazione del tributo. 
                2.  Il  cedente  o  prestatore  che  viola   obblighi
          inerenti  alla  documentazione  e  alla  registrazione   di
          operazioni non imponibili, esenti, non soggette  a  imposta
          sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile  di
          cui agli articoli 17 e 74,  commi  settimo  e  ottavo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' punito con sanzione amministrativa del  cinque  per
          cento dei corrispettivi non documentati o  non  registrati.
          Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure  ai  fini
          della determinazione del reddito  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
                2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se le violazioni consistono nella mancata o non  tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al settanta  per
          cento   dell'imposta   corrispondente    all'importo    non
          memorizzato o trasmesso.  Salve  le  procedure  alternative
          adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione  degli  stessi  strumenti
          nei  termini  legislativamente  previsti  si   applica   la
          sanzione amministrativa  da  euro  250  a  euro  2.000.  La
          sanzione di cui al terzo periodo si applica anche  in  caso
          di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127 nei termini previsti. 
                3.  Se  le  violazioni   consistono   nella   mancata
          emissione  di  ricevute  fiscali,   scontrini   fiscali   o
          documenti  di  trasporto  ovvero  nell'emissione  di   tali
          documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione
          e' in ogni caso pari al  settanta  per  cento  dell'imposta
          corrispondente  all'importo  non  documentato.  La   stessa
          sanzione si  applica  in  caso  di  omesse  annotazioni  su
          apposito registro dei  corrispettivi  relativi  a  ciascuna
          operazione in caso di mancato  o  irregolare  funzionamento
          degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse
          annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di  intervento
          per la manutenzione e' punita con  sanzione  amministrativa
          da euro 250 a euro 2.000. 
                3-bis.  Il  cedente  che  non  integra  il  documento
          attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
          74, primo comma, lettera d),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
                4. Nei casi previsti dai commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
          secondo periodo,  e  3-bis  la  sanzione  non  puo'  essere
          inferiore a euro 300. 
                5. Nel caso di violazione di piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
                6.  Chi  computa   illegittimamente   in   detrazione
          l'imposta  assolta,  dovuta  o  addebitatagli  in  via   di
          rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa  pari  al
          settanta  per   cento   dell'ammontare   della   detrazione
          compiuta.  Nel  caso  di  applicazione   dell'imposta   con
          aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di
          applicazione  dell'imposta  per  operazioni   esenti,   non
          imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente
          o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la
          sanzione amministrativa compresa  fra  250  euro  e  10.000
          euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo,  e  salvi  i
          casi di frode e  di  abuso  del  diritto,  resta  fermo  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  della
          sola imposta effettivamente dovuta in ragione della  natura
          e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano  se
          la violazione ha  determinato  una  dichiarazione  infedele
          punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4. 
                7. In caso di acquisto intracomunitario, la  sanzione
          si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
          imposta in altro Stato membro. 
                8.   Il   cessionario   o   il    committente    che,
          nell'esercizio  di  imprese,  arti  o  professioni,   abbia
          acquistato beni  o  servizi  senza  che  sia  stata  emessa
          fattura nei termini di legge o  con  emissione  di  fattura
          irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva
          la responsabilita' del cedente o  del  commissionario,  con
          sanzione  amministrativa  pari  al   settanta   per   cento
          dell'imposta, con un minimo di  euro  250,  sempreche'  non
          provveda  a  comunicare   l'omissione   o   l'irregolarita'
          all'Agenzia delle entrate, tramite gli  strumenti  messi  a
          disposizione  dalla  medesima,  entro  novanta  giorni  dal
          termine in cui doveva essere emessa la fattura o da  quando
          e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo
          di  controllare  e  sindacare  le  valutazioni   giuridiche
          compiute dall'emittente della fattura o di altro documento,
          riferite  ai  titoli  di  non  imponibilita',  esenzione  o
          esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da  un
          requisito   soggettivo   del   predetto    emittente    non
          direttamente verificabile. 
                9. (abrogato) 
                9-bis.  E'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 500 euro e 10.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427.  Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a una misura del cinque per cento
          dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.  Resta  ferma
          l'applicazione della sanzione prevista dal comma  6,  primo
          periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
          essere detratta dal cessionario o  dal  committente,  salvo
          quando la violazione abbia  determinato  una  dichiarazione
          infedele punita con la  sanzione  di  cui  all'articolo  5,
          comma 4. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti  si
          applicano anche nel caso in cui, non  avendo  adempiuto  il
          cedente  o  prestatore  agli   obblighi   di   fatturazione
          dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare,  il
          cessionario o committente non informi l'Ufficio  competente
          nei suoi confronti, entro novanta giorni dal termine in cui
          doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa
          la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso  periodo
          all'emissione di fattura  ai  sensi  dell'articolo  21  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e  all'assolvimento
          dell'imposta mediante inversione contabile. 
                9-bis.1. In deroga al  comma  9-bis,  primo  periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  il  cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole. 
                9-bis.2. In deroga al comma 1,  qualora,  in  assenza
          dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di  cui  al   comma   1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole. 
                9-bis.3. Se  il  cessionario  o  committente  applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta  eventualmente  non  detratta  ai   sensi   degli
          articoli 26,  terzo  comma,  e  30-ter,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. La disposizione del primo periodo si applica in  tutti
          i casi di operazioni inesistenti, anche  ove  astrattamente
          imponibili, ma il cessionario o committente e'  punito  con
          la   sanzione   amministrativa   del   cinque   per   cento
          dell'imponibile,  con  un  minimo   di   1.000   euro.   Le
          disposizioni del presente  comma  non  si  applicano  e  il
          cessionario o committente e' punito con la sanzione di  cui
          al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta  che
          non avrebbe  potuto  detrarre,  quando  l'esecuzione  delle
          operazioni inesistenti astrattamente  imponibili  e'  stata
          determinata da un intento di evasione o di frode del  quale
          sia  provato  che  il   cessionario   o   committente   era
          consapevole. 
                9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa del dieci per cento
          del    corrispettivo    dell'acquisto    non    documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.» 
                «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere  b)  e  b-bis),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, relativo alle cessioni  all'esportazione,  e'
          punito con la sanzione  amministrativa  del  cinquanta  per
          cento del tributo, qualora il  trasporto  o  la  spedizione
          fuori del territorio dell'Unione europea  non  avvenga  nel
          termine ivi prescritto. Alla stessa  sanzione  e'  soggetto
          chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi  dell'articolo  41,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  qualora  il  bene  sia
          trasportato in altro Stato  membro  dal  cessionario  o  da
          terzi per suo conto e il  bene  non  risulti  pervenuto  in
          detto  Stato  entro  novanta  giorni  dalla  consegna.   La
          sanzione di cui ai periodi precedenti non  si  applica  se,
          nei  trenta  giorni  successivi,  viene  eseguito,   previa
          regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'articolo  38-quater,  comma   1,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non
          provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel  termine
          ivi previsto. 
                3. Chi effettua operazioni senza addebito  d'imposta,
          in  mancanza   della   dichiarazione   d'intento   di   cui
          all'articolo 1, primo comma, lettera c), del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,  e'  punito  con  la
          sanzione   amministrativa   del    settanta    per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
                3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente
          articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
          addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione  di  cui
          all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  al
          cessionario, committente  o  importatore  che  rilascia  la
          predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
          dalla legge. 
                3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma  3
          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,
          dichiara all'altro contraente o in  dogana  la  sussistenza
          della condizione dell'effettiva navigazione  in  alto  mare
          relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo
          8-bis,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                4. E' punito con la sanzione  prevista  nel  comma  3
          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,
          dichiara  all'altro  contraente  o  in  dogana  di  volersi
          avvalere della facolta' di acquistare o di importare  merci
          e  servizi   senza   pagamento   dell'imposta,   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997,  n.
          28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.  Se  il
          superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei
          casi previsti dalla legge, da parte del cessionario  o  del
          commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non  si
          applica se l'imposta viene versata  all'ufficio  competente
          entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   per
          l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 
                4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma  3
          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o
          prestazioni, di cui all'articolo 8,  primo  comma,  lettera
          c), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per  via
          telematica  l'avvenuta  presentazione   all'Agenzia   delle
          entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
                4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma  3
          il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni
          di cui all'articolo 8-bis, primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  senza
          avere  prima  riscontrato  per  via  telematica  l'avvenuta
          presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
          di  cui  all'articolo  8-bis,  terzo  comma,  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
                5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la  sanzione  amministrativa  del  settanta  per  cento
          dell'imposta che sarebbe dovuta se  i  beni  presentati  in
          dogana fossero stati ceduti  nel  territorio  dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze quantitative non superiori al cinque per cento.» 
                «Art. 8 (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma  2,
          74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
          applica la sanzione in  misura  massima  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle entrate. 
                2. La sanzione prevista dal comma 1  si  applica  nei
          casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
          dei   quali   e'   prescritta   la   conservazione   ovvero
          l'esibizione all'ufficio. 
                3. Si applica la sanzione amministrativa da euro  500
          a  euro  4.000   quando   l'omissione   o   l'incompletezza
          riguardano  gli  elementi  previsti  nell'articolo  4   del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                3-bis. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 30.000. 
                3-ter. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
          o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in
          base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,  comma  1,  del
          medesimo   testo   unico,   si   applica    una    sanzione
          amministrativa pari al dieci  per  cento  dei  dividendi  e
          delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente  e  non
          indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro
          30.000. 
                3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
          la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  euro  30.000.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
                3-quinquies.  Quando  l'omissione  o  l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge  23  dicembre
          1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  si  applica  una
          sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.» 
                «Art. 10 (Violazione degli obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie  e  dei   documenti   richiesti   ai   sensi
          dell'articolo 32, primo comma, numero 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          nell'esercizio dei poteri inerenti  all'accertamento  delle
          imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
          documenti  trasmessi  non  rispondono  al   vero   o   sono
          incompleti, si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          1.500 a euro 15.000. Si considera  omessa  la  trasmissione
          non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
          alla meta' se la trasmissione avviene nei  quindici  giorni
          successivi. 
                1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
                3. (abrogato) 
                4. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.» 
                «Art. 11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
                  a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                  b) mancata restituzione dei questionari inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                  c)  inottemperanza  all'invito  a  comparire  e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
                2-bis. Per l'omissione o  l'errata  trasmissione  dei
          dati   delle   fatture   emesse   e   ricevute,    prevista
          dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.   Non   si   applica
          l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472. 
                2-ter. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati. 
                2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127, si applica la sanzione amministrativa di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1°  luglio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,  e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472. 
                2-quinquies.  Per  l'omessa  o  tardiva  trasmissione
          ovvero per  la  trasmissione  con  dati  incompleti  o  non
          veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo
          2, commi 1, 1-bis e 2, del  decreto  legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
          liquidazione  del   tributo,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  di  euro  100  per  ciascuna  trasmissione,
          comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per  ciascun
          trimestre.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                3. 
                4.  L'omessa  presentazione  degli  elenchi  di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
                4-bis. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 
                5.  L'omessa  installazione  degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche
          all'omessa   installazione   degli   strumenti    di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 
                5-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  a
          chiunque manomette o comunque altera gli strumenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, o  fa  uso  di  essi  allorche'  siano  stati
          manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso  al
          fine di eludere le disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
          citato  articolo  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. 
                6. abrogato 
                7. In caso di violazione delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000. 
                7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo  38-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' presentata dalle  societa'  controllate  o
          dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo  73,
          terzo comma, del  medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non
          superiore a novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
          presentazione della dichiarazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
                7-ter. Nei casi in cui il contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto  dall'articolo  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo  8,  comma  3-quinquies.   La   sanzione   e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 
                7-quater.   Il    contribuente    destinatario    del
          provvedimento  emesso  ai  sensi  dell'articolo  35,  commi
          15-bis  e  15-bis.1,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  soggetto  alla
          sanzione   amministrativa   di   euro    3.000,    irrogata
          contestualmente al provvedimento che dispone la  cessazione
          della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                7-quinquies.   Nei   confronti   del   rappresentante
          fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17,  terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  che  non  adempie  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          irrogata la sanzione amministrativa da euro  3.000  a  euro
          50.000;  non  si  applica   l'articolo   12   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.» 
                «Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000, si applica, secondo  i  casi,  una  delle  sanzioni
          accessorie  previste  nel  decreto  legislativo  recante  i
          principi generali per le sanzioni amministrative in materia
          tributaria, per un periodo da tre a  sei  mesi.  La  durata
          delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici
          mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 
                1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
          nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma  3,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie
          per l'applicazione delle  sanzioni  accessorie  di  cui  al
          comma 1 sono ridotte alla meta'. 
                2.  Qualora   siano   state   contestate   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, nel  corso  di  un  quinquennio,  quattro  distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,  anche  se
          non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
          delle disposizioni del citato decreto  legislativo  n.  472
          del 1997,  e'  disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma  7,
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo  da  un  mese  a  sei  mesi.  Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  anche
          nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,  1-bis  e  2,
          del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  se  le
          violazioni  consistono  nella  mancata  o  non   tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 
                2-bis. La sospensione di cui al comma 2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
                2-ter.  L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                2-quater. L'esecuzione della sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 
                2-quinquies. La sospensione di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell'articolo 6. 
                2-sexies. Qualora siano state contestate a carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
                2-septies. Nel caso in cui le violazioni  di  cui  al
          comma  2-sexies  siano  commesse  nell'esercizio  in  forma
          associata   di   attivita'   professionale,   la   sanzione
          accessoria  di  cui  al  medesimo  comma  e'  disposta  nei
          confronti di tutti gli associati. 
                3.  Se  e'  accertata  l'omessa  installazione  degli
          apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della  legge
          26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta  la  sospensione  della
          licenza o dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          nei locali ad essa destinati per  un  periodo  da  quindici
          giorni a due mesi. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui  ai  periodi
          precedenti  si  applicano  anche  all'omessa  installazione
          ovvero alla manomissione o alterazione degli  strumenti  di
          cui all'articolo 2, comma  4,  del  decreto  legislativo  5
          agosto  2015,  n.  127,  salve  le  procedure   alternative
          adottate con  i  provvedimenti  di  attuazione  di  cui  al
          medesimo comma. 
                4. abrogato.» 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          venticinque per cento di ogni importo  non  versato,  anche
          quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
          calcolo rilevati in sede di controllo  della  dichiarazione
          annuale,  risulti  una  maggiore  imposta  o   una   minore
          eccedenza detraibile. Per i versamenti  effettuati  con  un
          ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di  cui
          al   primo   periodo   e'   ridotta   alla   meta'.   Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   4-ter,   si
          considerano inesistenti  ovvero  non  spettanti  i  crediti
          rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1,  lettere
          g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo  10  marzo
          2000, n. 74. 
                4-bis.  Nel  caso  di  utilizzo  di  un  credito  non
          spettante  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
          si  applica,  salvo  diverse  disposizioni   speciali,   la
          sanzione  pari  al  venticinque  per  cento   del   credito
          utilizzato in compensazione. La sanzione di  cui  al  primo
          periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
          difetto  dei  prescritti  adempimenti  amministrativi   non
          previsti a pena di decadenza e le relative  violazioni  non
          sono state rimosse, entro i  termini  stabiliti  dal  comma
          4-ter. 
                
                4-ter. Si applica la  sanzione  di  duecentocinquanta
          euro quando il credito e' utilizzato  in  compensazione  in
          difetto  dei  prescritti  adempimenti   amministrativi   di
          carattere  strumentale,  sempre   che   siano   rispettante
          entrambe le seguenti condizioni: 
                  a) gli adempimenti non siano  previsti  a  pena  di
          decadenza; 
                  b) la violazione sia rimossa entro  il  termine  di
          presentazione della dichiarazione  annuale  ai  fini  delle
          imposte sui redditi relativa all'anno di commissione  della
          violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione,  entro
          un anno dalla commissione della violazione medesima. 
                5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  g-quater),  numero
          1), del decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  si
          applica la sanzione del  settanta  per  cento  del  credito
          utilizzato in compensazione. 
                5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
          ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-quater),
          numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
          sanzione di cui al comma 5  e'  aumentata  dalla  meta'  al
          doppio. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.» 
                «Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
          -  1.  Nei  casi  in  cui  i  documenti  utilizzati  per  i
          versamenti diretti non contengono  gli  elementi  necessari
          per l'identificazione del soggetto  che  li  esegue  e  per
          l'imputazione della somma versata, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a euro 500. 
                2. Il concessionario per la riscossione e'  tenuto  a
          comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 
                2-bis. Per  l'omessa  presentazione  del  modello  di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica la sanzione di euro 100,  ridotta
          a euro 50 se il ritardo non e' superiore  a  cinque  giorni
          lavorativi. 
                2-ter. (abrogato).».