Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e
il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere
aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute
imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;
3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al
centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;
4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il
contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma
2, primo periodo.»;
5) al comma 3, le parole: «comma precedente e' aumentata della
meta'» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 e' aumentata dalla
meta' al doppio»;
6) il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se le ritenute
relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non
dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione
prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non
risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1,
secondo periodo.»;
3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono
sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il
contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate
la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio.
Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al
comma 2.»;
5) al comma 2-bis, le parole: «della meta'» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla meta' al doppio»;
6) il comma 3 e' abrogato;
7) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro
250»;
1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi;
1.3) al sesto periodo, le parole: «dal sessanta al
centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al sessanta»
sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute
imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo
periodo.»;
3) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Se
la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta
giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque,
prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di
accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.»;
4) al comma 4, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono
sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»;
5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il
contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma
4.»;
6) al comma 4-bis:
6.1) le parole: «della meta'», sono sostituite dalle
seguenti: «dalla meta' al doppio»;
6.2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del
cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione
alla frode.»;
7) al comma 5, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: «venticinque»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il novanta e il
centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
2) al comma 2, le parole: «compresa tra il cinque e il
dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
3) al comma 2-bis:
3.1) al primo periodo, le parole: «al novanta» sono
sostituite dalle seguenti: «al settanta»;
3.2) al terzo periodo, le parole: «o di omessa
verificazione periodica» sono soppresse;
3.3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in
caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 nei termini previsti.»;
4) al comma 3, primo periodo, la parola: «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «settanta»;
5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 300»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare
della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con
aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di
applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non
soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il
cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo
periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo
il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi
degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente
dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche
dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo
e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una
dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5,
comma 4.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di
imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza
che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di
fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva
la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo
di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o
l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti
messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine
in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la
fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare
le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di
altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito
soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»;
8) il comma 9 e' abrogato;
9) al comma 9-bis:
9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra 500 euro e
20.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra 500 euro e
10.000»;
9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e
il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;
9.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta
ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo
periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione
abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione
di cui all'articolo 5, comma 4.»;
9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi dalla
data di effettuazione» sono soppresse e le parole: «entro il
trentesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «,
entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la
fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare»;
10) al comma 9-bis.3:
10.1) al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo
26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli
articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,» e le parole: «e
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546» sono soppresse;
10.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di
operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il
cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa
del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»;
10.3) al terzo periodo, le parole: «dei periodi precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole:
«comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,» e dopo le
parole: «operazioni inesistenti» e' inserita la seguente:
«astrattamente»;
11) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «dal 10 al 20»
sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»;
1.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla
stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza
addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene
sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per
suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro
novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi
precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene
eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento
dell'imposta.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal cento al
duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal cento al
duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000»
sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;
4) al comma 3-quinquies, le parole: «da euro 2.000 a euro
21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro
15.000»;
g) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a euro
21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro
15.000»;
2) il comma 3 e' abrogato;
h) all'articolo 11:
1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000
per ciascun trimestre»;
2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo di 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e la sanzione edittale
prevista per la piu' grave delle violazioni accertate non e'
inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono
soppresse e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «da tre a sei mesi»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «fino a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le parole: «e la
sanzione edittale prevista per la piu' grave violazione non e'
inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione
delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla
meta'.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
l) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al venticinque»;
2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse
disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del
credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto
dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di
decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i
termini stabiliti dal comma 4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro
quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei
prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale,
sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui
redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in
assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della
violazione medesima.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al
settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 e'
aumentata dalla meta' al doppio.»;
m) all'articolo 15, il comma 2-ter e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13 e 15, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. Nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa del
centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni
applicabili quando non sono dovute imposte possono essere
aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare
delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13,
comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte,
si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della
differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro
150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite
deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state
attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge
dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione
prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui
al comma 2, primo periodo.
3. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di
cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro
30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai
casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o
negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia
gia' concorso alla determinazione del reddito
nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di
accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno
per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la
sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel
corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di
cui al comma 2.
6-bis. In caso di contestazione relativa alle
disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui
al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142
da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se,
nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegna
all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente
data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze idonea a consentire il
riscontro dell'applicazione delle norme volte a
neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente
che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui
al primo periodo ne da' apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si
applica il comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione
dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili
ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura
inferiore a quella effettiva, si applicano in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative
previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. (abrogato)»
«Art. 2 (Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la
sanzione amministrativa del centoventi per cento
dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di
euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e
altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate
interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare
delle ritenute non versate la sanzione prevista
dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non
risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al
comma 1, secondo periodo.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di euro 250.
2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle ritenute non versate la
sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al
doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione
minima di cui al comma 2.
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata
dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata
mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la
sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando
l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla
differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per cento
delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi,
interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a
euro 30.000.
3. (abrogato)
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1,
1-bis, 2 e 2.1 si applica la sanzione amministrativa di
euro 50 per ogni percepiente non indicato nella
dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere
presentata.
4-bis. Per ritenute non versate si intende la
differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute
accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi
attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non
si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o
verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente
consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
della conformita' al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente deve darne apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si
rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.»
«Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del
tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni
che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta
sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo
e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel
territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto
di dichiarazione. Nel caso di presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui
doveva essere presentata, si applica la sanzione del
quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la
dichiarazione di cui al periodo precedente e' presentata
entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo successivo si applica la sanzione del
venticinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 100.
1-bis. Se la dichiarazione omessa e' presentata con
ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, prima che
il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare
dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13,
comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si
applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo
periodo.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione
omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni
ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta
un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si
applica la sanzione amministrativa del settanta per cento
della maggior imposta dovuta o della differenza di credito
utilizzato, con un minimo di 150 euro.
4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione
prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se
non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui
al comma 4.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata
dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata
mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa
o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui
al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o
committente che ha utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata la
compartecipazione alla frode.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la
sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o
rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o
rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente
inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
tra l'ammontare del tributo liquidato in base
all'accertamento e quello liquidabile in base alle
dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti
individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al venticinque per cento del
credito rimborsato.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita',
previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la
presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati
libri, registri, scritture e documenti e' punito con
sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli
74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche
relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL
del sito web, tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato
provvede alla regolarizzazione della dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.»
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa del
settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di
operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta
sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di
cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' punito con sanzione amministrativa del cinque per
cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini
della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al settanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 nei termini previsti.
3. Se le violazioni consistono nella mancata
emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o
documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali
documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione
e' in ogni caso pari al settanta per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. La stessa
sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su
apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna
operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento
per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 300.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione
l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di
rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al
settanta per cento dell'ammontare della detrazione
compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con
aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di
applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non
imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente
o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i
casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della
sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura
e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se
la violazione ha determinato una dichiarazione infedele
punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione
si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che,
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia
acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa
fattura nei termini di legge o con emissione di fattura
irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva
la responsabilita' del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al settanta per cento
dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non
provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita'
all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a
disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal
termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando
e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo
di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche
compiute dall'emittente della fattura o di altro documento,
riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o
esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un
requisito soggettivo del predetto emittente non
direttamente verificabile.
9. (abrogato)
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura del cinque per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma
l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo
periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo
quando la violazione abbia determinato una dichiarazione
infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5,
comma 4. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il
cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione
dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente
nei suoi confronti, entro novanta giorni dal termine in cui
doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa
la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza
dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli
articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti
i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente
imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con
la sanzione amministrativa del cinque per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le
disposizioni del presente comma non si applicano e il
cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui
al comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che
non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle
operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata
determinata da un intento di evasione o di frode del quale
sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa del dieci per cento
del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, e'
punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per
cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione
fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel
termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto
chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia
trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da
terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in
detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La
sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se,
nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa
regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non
provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine
ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta,
in mancanza della dichiarazione d'intento di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' punito con la
sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui
all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al
cessionario, committente o importatore che rilascia la
predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
dalla legge.
3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza
della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare
relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo
8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi
avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci
e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.
28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il
superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei
casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del
commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si
applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni
di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa del settanta per cento
dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in
dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per cento.»
«Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni). - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se
diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche'
per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato
in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima
sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto
della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2,
74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei
casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
dei quali e' prescritta la conservazione ovvero
l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza
riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 30.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del
medesimo testo unico, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e
delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non
indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro
30.000.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di euro 30.000. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una
sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.»
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. (abrogato)
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.»
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista
dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione
ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non
veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo
2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo, si applica la sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione,
comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
6. abrogato
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
7-quater. Il contribuente destinatario del
provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata
contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione
della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7-quinquies. Nei confronti del rappresentante
fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui
all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
1-bis. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie
per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al
comma 1 sono ridotte alla meta'.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al
medesimo comma.
4. abrogato.»
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione del settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
«Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento).
- 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i
versamenti diretti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.
2-ter. (abrogato).».