Art. 3 
 
      Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto  tributario
proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui
agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente.  Resta  ferma,
nella  fase  di  riscossione,  la  disciplina  sulla  responsabilita'
solidale e sussidiaria prevista dal  codice  civile  per  i  soggetti
privi di personalita' giuridica.  Se  e'  accertato  che  la  persona
giuridica, la societa' o l'ente privo di  personalita'  giuridica  di
cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o  interposti,  la
sanzione e' irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro
conto.»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni  tributarie
e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.»; 
      2) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Principi  di
legalita' e proporzionalita'»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 5-bis,  dopo  le  parole:  «che  non  arrecano»  e'
inserita la seguente: «concreto»; 
      2) dopo il comma 5-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «5-ter. Non e' punibile il contribuente che  si  adegua  alle
indicazioni rese dall'amministrazione competente con i  documenti  di
prassi riconducibili alle tipologie di  cui  all'articolo  10-sexies,
comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
provvedendo,  entro  i  successivi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione delle stesse, alla  presentazione  della  dichiarazione
integrativa  e  al  versamento  dell'imposta  dovuta,  sempreche'  la
violazione sia dipesa  da  obiettive  condizioni  d'incertezza  sulla
portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, al primo periodo, e' anteposto il seguente:  «La
determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del  principio
di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis.»; 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla meta'» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni
precedenti, sia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  tre  anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza  che  accerta  la
violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'» e le parole: «degli
articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento  di
mediazione  e  di  conciliazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo  5-quater  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.  Se  concorrono  circostanze  che  rendono  manifesta  la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione  applicabile,  questa
e' ridotta fino a un quarto della misura prevista,  sia  essa  fissa,
proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze  di  particolare
gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze  valutate  ai
sensi  del  comma  1,  la  sanzione   prevista   in   misura   fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.»; 
      4) al comma 4-bis le  parole:  «della  meta'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a un terzo»; 
    e) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione
o sul  pagamento  del  tributo  e'  commessa  dal  dipendente  o  dal
rappresentante   legale   o   negoziale   di   una   persona   fisica
nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica
nell'interesse della quale ha  agito  l'autore  della  violazione  e'
obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari  alla  sanzione
irrogata, salvo il diritto di regresso.» e  al  secondo  periodo,  le
parole:  «,  della  societa',  dell'associazione  o  dell'ente»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «nell'interesse  della  quale  ha  agito
l'autore della violazione»; 
      2) al comma 3, le parole:  «,  la  societa',  l'associazione  o
l'ente indicati nel comma 1 sono  obbligati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'interesse della quale e' compiuta  la  violazione  e'
obbligata»; 
      3) al comma 5, dopo le parole:  «da  chiunque  eseguito,»  sono
inserite le  seguenti:  «compreso  l'autore  della  violazione,»,  le
parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dal comma 1» e le parole: «,  della  societa',  dell'associazione  o
dell'ente indicati nel  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'interesse della quale ha agito l'autore»; 
      4) al comma 6, le parole:  «,  la  societa',  l'associazione  o
l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nell'interesse  della  quale  ha  agito  l'autore   della
violazione puo' assumere per intero»; 
      5) al comma 7, le parole: «della persona fisica  autrice»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dell'autore»  e  le  parole:  «,  della
societa' o dell'ente indicati nel  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»; 
    f) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole:  «diverse  violazioni  formali  della
medesima  disposizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diverse
violazioni  della  medesima  disposizione,   con   esclusione   delle
violazioni concernenti  gli  obblighi  di  pagamento  e  le  indebite
compensazioni»; 
      2) al comma 2, le parole: «commette piu' violazioni che,  nella
loro progressione,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commette  in
progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse
le violazioni concernenti gli obblighi di  pagamento  e  le  indebite
compensazioni.»; 
      3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui
riferire l'aumento, quella  piu'  grave  aumentata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio  si  applica  sulla
sanzione piu' grave incrementata»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
      5) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
        «5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando  le  violazioni
sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da  un  quarto
al doppio si applica sulla sanzione  piu'  grave  incrementata  dalla
meta' al triplo. Se le violazioni di cui al  primo  periodo  rilevano
anche ai fini di piu' tributi, l'incremento  dalla  meta'  al  triplo
opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. 
        5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti,  se  l'ufficio
non  contesta  tutte  le  violazioni  o  non   irroga   la   sanzione
contemporaneamente rispetto a  tutte  quelle  contestate,  quando  in
seguito vi provvede determina la sanzione complessiva  tenendo  conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se  piu'  atti
di  irrogazione  danno  luogo  a  processi  non  riuniti  o  comunque
introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione
dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»; 
      6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono  inserite  le
seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalita' e»; 
      7) al comma 8, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o
di ravvedimento, in deroga ai commi 3  e  5,  le  disposizioni  sulla
determinazione di una sanzione unica si applicano  separatamente  per
ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto
deflativo.»; 
      8) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai  tributi  di  ciascun
altro ente  impositore  e,  tra  i  tributi  erariali,  alle  imposte
doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»; 
    g) all'articolo 13, comma 1: 
      1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» e' sostituita  dalla
seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse  e
le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un
anno»; 
      2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre  il  termine  per  la
presentazione della  dichiarazione  relativa  all'anno  successivo  a
quello nel corso del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,
quando non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  oltre  due  anni
dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle  seguenti:  «dopo
la comunicazione dello schema di  atto  di  cui  all'articolo  6-bis,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  non  preceduto  da  un
verbale di constatazione, senza che sia stata presentata  istanza  di
accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,
primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»; 
      3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la  violazione
non rientri tra quelle» sono sostituite dalle  seguenti:  «senza  che
sia stata inviata comunicazione  di  adesione  al  verbale  ai  sensi
dell'articolo 5-quater del decreto legislativo  19  giugno  1997,  n.
218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di  atto  di
cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.  212.
La definizione di cui al  periodo  precedente  non  si  applica  alle
violazioni»; 
      4) dopo la lettera b-quater), e' inserita la seguente: 
        «b-quinquies) a un quarto del minimo se  la  regolarizzazione
degli  errori  e  delle   omissioni,   anche   se   incidenti   sulla
determinazione  o  sul  pagamento  del  tributo,  avviene   dopo   la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo  6-bis,  comma
3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  relativo  alla  violazione
constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio  1929,  n.
4, senza  che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»; 
      5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo  del  minimo
di quella prevista per  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
questa viene presentata con ritardo non superiore  a  trenta  giorni»
sono soppresse; 
      6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Se la sanzione e' calcolata  ai  sensi  dell'articolo
12, la percentuale di riduzione  e'  determinata  in  relazione  alla
prima violazione. La sanzione unica su cui applicare  la  percentuale
di riduzione puo' essere calcolata anche  mediante  l'utilizzo  delle
procedure messe a disposizione  dall'Agenzia  delle  entrate.  Se  la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al
comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies),  si  applicano  le
percentuali di riduzione ivi contemplate. 
        2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,  esclusa
nel  caso  di  presentazione  della  dichiarazione  con  un   ritardo
superiore a novanta giorni.»; 
    h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la  parola:  «disposizione»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole:  «di  una
procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del predetto decreto o di un procedimento di  composizione  della
crisi da sovraindebitamento o di liquidazione  del  patrimonio»  sono
sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della  crisi
o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14.  La
disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  anche  quando  la
cessione e'  effettuata  nei  confronti  di  terzi  da  una  societa'
controllata,  ai  sensi  dell'articolo  2359   del   codice   civile,
dall'impresa  o  dalla  societa'  che  ha  fatto  ricorso  oppure  e'
assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che: 
      a)  la  cessione  sia  autorizzata  dall'autorita'  giudiziaria
ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita'; 
      b) sia funzionale al risanamento dell'impresa  o  del  soggetto
controllante la societa' cedente o al soddisfacimento  dei  creditori
di tali soggetti»; 
    i) all'articolo 15, comma 2, le parole:  «di  societa'  od  enti,
ciascuna societa' od ente e' obbligato  in  solido»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di societa' o enti,
di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli  articoli
41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n.  19,  ciascuna
societa' o ente e' obbligato in solido» e le parole «dalla  quale  la
scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la
scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»; 
    l) all'articolo 16: 
      1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi  edittali»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  delle   misure   fisse   o
proporzionali,»; 
        2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:  «Le
somme dovute possono essere versate anche ratealmente in  un  massimo
di otto rate trimestrali di pari importo o in un  massimo  di  sedici
rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato al comma 1.  Le
rate successive alla  prima  devono  essere  versate  entro  l'ultimo
giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive  alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno  successivo  al
termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento  nei
pagamenti rateali si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.»; 
    m) all'articolo 16-bis: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «dall'articolo  6,  comma  3,  e
dall'articolo 11, commi  5  e  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo  6,  commi  2-bis  e  3,   dall'articolo   11,   commi
2-quinquies, 5 e 5-bis,»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    n)  all'articolo  17,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dei  minimi
edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure  fisse  o
proporzionali,»; 
    o) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in  caso  di
autotutela  parziale).  -  1.  Nei  casi  di  annullamento   parziale
dell'atto  il  contribuente  puo'   avvalersi   degli   istituti   di
definizione agevolata delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  16  del
presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
alle medesime condizioni esistenti alla data di  notifica  dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.  In  caso
di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a  carico  delle
parti che le hanno sostenute.»; 
    p) all'articolo 21: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di
sei mesi,» sono soppresse; 
        1.2) alle lettere b) e  c),  le  parole:  «,  per  la  durata
massima di sei mesi» sono soppresse; 
        1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima  di
sei mesi,» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e  massimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alla misura». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3,  6,  7,  11,
          12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e  21,  del  citato  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   «Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662»,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Sanzioni amministrative). - 1.  Le  sanzioni
          amministrative  previste  per  la   violazione   di   norme
          tributarie sono la  sanzione  pecuniaria,  consistente  nel
          pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
          indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo
          nei casi espressamente previsti. 
                2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica  che
          ha commesso o concorso a commettere la violazione. 
                2-bis. La sanzione pecuniaria  relativa  al  rapporto
          tributario  proprio  di  societa'  o  enti,  con  o   senza
          personalita' giuridica di cui agli  articoli  5  e  73  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma,
          nella   fase   di   riscossione,   la   disciplina    sulla
          responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal  codice
          civile per i soggetti privi di personalita'  giuridica.  Se
          e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente
          privo di personalita' giuridica di  cui  al  primo  periodo
          sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione  e'
          irrogata nei confronti della persona fisica  che  ha  agito
          per loro conto. 
                3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce
          interessi. 
                4. I limiti  minimi  e  massimi  e  la  misura  della
          sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre  anni  in
          misura  pari  all'intera  variazione  accertata  dall'ISTAT
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati verificatasi nei tre  anni  precedenti.  A  tal
          fine, entro il  30  giugno  successivo  al  compimento  del
          triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze,  fissa
          le nuove misure, determinandone la decorrenza.» 
                «Art. 3 (Principio di legalita' e  proporzionalita').
          - 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non  in
          forza  di  una  legge  entrata  in   vigore   prima   della
          commissione della violazione. 
                2. Salvo diversa previsione di  legge,  nessuno  puo'
          essere assoggettato a sanzioni per un  fatto  che,  secondo
          una legge posteriore, non costituisce violazione  punibile.
          Se la sanzione e' gia'  stata  irrogata  con  provvedimento
          definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa
          ripetizione di quanto pagato. 
                3. Se la legge in vigore al momento in cui  e'  stata
          commessa la violazione e le leggi  posteriori  stabiliscono
          sanzioni di entita'  diversa,  si  applica  la  legge  piu'
          favorevole, salvo che il provvedimento di  irrogazione  sia
          divenuto definitivo. 
                3-bis. La  disciplina  delle  violazioni  e  sanzioni
          tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita'  e
          di offensivita'.» 
                «Art. 6 (Cause  di  non  punibilita').  -  1.  Se  la
          violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
          e' responsabile  quando  l'errore  non  e'  determinato  da
          colpa.  Le  rilevazioni   eseguite   nel   rispetto   della
          continuita' dei  valori  di  bilancio  e  secondo  corretti
          criteri  contabili  e  le  valutazioni   eseguite   secondo
          corretti criteri di stima  non  danno  luogo  a  violazioni
          punibili. In ogni  caso,  non  si  considerano  colpose  le
          violazioni conseguenti a valutazioni estimative,  ancorche'
          relative   alle   operazioni   disciplinate   dal   decreto
          legislativo 8 ottobre 1997,  n.  358,  se  differiscono  da
          quelle accertate in misura  non  eccedente  il  cinque  per
          cento. 
                2. Non e' punibile l'autore della  violazione  quando
          essa e' determinata da obiettive condizioni  di  incertezza
          sulla  portata  e   sull'ambito   di   applicazione   delle
          disposizioni  alle  quali  si   riferiscono,   nonche'   da
          indeterminatezza delle  richieste  di  informazioni  o  dei
          modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 
                3. Il contribuente, il sostituto  e  il  responsabile
          d'imposta  non  sono  punibili  quando  dimostrano  che  il
          pagamento del tributo  non  e'  stato  eseguito  per  fatto
          denunciato   all'autorita'   giudiziaria   e   addebitabile
          esclusivamente a terzi. 
                4. L'ignoranza della legge tributaria non  rileva  se
          non si tratta di ignoranza inevitabile. 
                5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
          maggiore. 
                5-bis. Non sono inoltre punibili  le  violazioni  che
          non  arrecano  concreto  pregiudizio  all'esercizio   delle
          azioni di controllo e  non  incidono  sulla  determinazione
          della base imponibile, dell'imposta e  sul  versamento  del
          tributo. 
                5-ter. Non e' punibile il contribuente che si  adegua
          alle  indicazioni  rese  dall'Amministrazione   finanziaria
          competente con i documenti  di  prassi  riconducibili  alle
          tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma  1,  lettere
          a) e b), della legge 27 luglio 2000, n.  212,  provvedendo,
          entro  i  successivi  sessanta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione  delle  stesse,  alla   presentazione   della
          dichiarazione  integrativa  e  al  versamento  dell'imposta
          dovuta, sempreche' la violazione sia  dipesa  da  obiettive
          condizioni d'incertezza  sulla  portata  e  sull'ambito  di
          applicazione della norma tributaria.» 
                «Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
          1.  La  determinazione  della  sanzione  e'  effettuata  in
          ragione  del   principio   di   proporzionalita'   di   cui
          all'articolo 3, comma  3-bis.  Nella  determinazione  della
          sanzione si ha  riguardo  alla  gravita'  della  violazione
          desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da  lui
          svolta   per   l'eliminazione   o   l'attenuazione    delle
          conseguenze,  nonche'  alla   sua   personalita'   e   alle
          condizioni economiche e sociali. 
                2. La personalita' del trasgressore e' desunta  anche
          dai suoi precedenti fiscali. 
                3. Salvo quanto previsto al comma 4, la  sanzione  e'
          aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni
          successivi al passaggio in  giudicato  della  sentenza  che
          accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'
          incorso  in  altra  violazione  della  stessa  indole   non
          definita ai sensi dell'articolo 13 del presente  decreto  o
          dell'articolo 5-quater del decreto  legislativo  19  giugno
          1997, n. 218.  Sono  considerate  della  stessa  indole  le
          violazioni  delle   stesse   disposizioni   e   quelle   di
          disposizioni diverse che, per la natura dei  fatti  che  le
          costituiscono e dei motivi che  le  determinano  o  per  le
          modalita' dell'azione, presentano  profili  di  sostanziale
          identita'. 
                4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
          sproporzione   tra   violazione   commessa    e    sanzione
          applicabile, questa e'  ridotta  fino  a  un  quarto  della
          misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
          Se concorrono circostanze  di  particolare  gravita'  della
          violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai  sensi
          del  comma  1,  la  sanzione  prevista  in  misura   fissa,
          proporzionale o variabile puo' essere aumentata  fino  alla
          meta'. 
                4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da  singole
          leggi di riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una
          dichiarazione o di una denuncia entro trenta  giorni  dalla
          scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a  un
          terzo.» 
                «Art.    11    (Responsabili    per    la    sanzione
          amministrativa). - 1. Nei casi in cui  una  violazione  che
          abbia inciso  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  del
          tributo e' commessa dal  dipendente  o  dal  rappresentante
          legale o negoziale di una persona  fisica  nell'adempimento
          del suo ufficio  o  del  suo  mandato,  la  persona  fisica
          nell'interesse  della  quale  ha   agito   l'autore   della
          violazione e' obbligata solidalmente al  pagamento  di  una
          somma pari alla sanzione  irrogata,  salvo  il  diritto  di
          regresso. Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa
          grave,   la   sanzione,   determinata   anche   in    esito
          all'applicazione delle previsioni degli articoli  7,  comma
          3,  e  12,  non  puo'   essere   eseguita   nei   confronti
          dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio,  in
          somma eccedente euro 50.000, salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
          la responsabilita' prevista a carico della  persona  fisica
          nell'interesse  della  quale  ha   agito   l'autore   della
          violazione.  L'importo  puo'  essere  adeguato   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 4. 
                2. Fino a prova contraria, si  presume  autore  della
          violazione chi ha sottoscritto  ovvero  compiuto  gli  atti
          illegittimi. 
                3. Quando la violazione e' commessa  in  concorso  da
          due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni
          diverse, la persona fisica nell'interesse  della  quale  e'
          compiuta la violazione e' obbligata  al  pagamento  di  una
          somma pari alla sanzione piu' grave. 
                4. 
                5. Il pagamento della sanzione e,  nel  caso  in  cui
          siano state irrogate  sanzioni  diverse,  il  pagamento  di
          quella piu' grave, da chiunque eseguito, compreso  l'autore
          della violazione, estingue tutte le  obbligazioni.  Qualora
          il  pagamento  sia   stato   eseguito   dall'autore   della
          violazione,  nel  limite   previsto   dal   comma   1,   la
          responsabilita' della persona fisica  nell'interesse  della
          quale  ha  agito  l'autore,   e'   limitata   all'eventuale
          eccedenza. 
                6. La persona fisica, nell'interesse della  quale  ha
          agito l'autore della violazione, puo' assumere  per  intero
          il debito dell'autore della violazione. 
                7. La morte dell'autore della  violazione,  ancorche'
          avvenuta   prima   della   irrogazione    della    sanzione
          amministrativa,  non  estingue  la  responsabilita'   della
          persona fisica nell'interesse della quale ha agito.» 
                «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione).  -
          1. E' punito con la sanzione che dovrebbe  infliggersi  per
          la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni  della  medesima  disposizione,  con  esclusione
          delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le
          indebite compensazioni. 
                2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in  tempi
          diversi,  commette  in  progressione  o  con  la   medesima
          risoluzione piu' violazioni che pregiudicano  o  tendono  a
          pregiudicare la determinazione  dell'imponibile  ovvero  la
          liquidazione anche periodica del tributo. Restano  in  ogni
          caso escluse le  violazioni  concernenti  gli  obblighi  di
          pagamento e le indebite compensazioni. 
                3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  se  le
          violazioni rilevano ai fini di piu' tributi,  l'aumento  da
          un quarto al doppio si applica sulla  sanzione  piu'  grave
          incrementata di un quinto. 
                4. (abrogato) 
                5. Nei casi previsti dai  commi  1  e  2,  quando  le
          violazioni sono  commesse  in  periodi  d'imposta  diversi,
          l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla  sanzione
          piu' grave  incrementata  dalla  meta'  al  triplo.  Se  le
          violazioni di cui al primo periodo rilevano anche  ai  fini
          di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al  triplo  opera
          sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3. 
                5-bis. Nei casi  previsti  dai  commi  precedenti  se
          l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga  la
          sanzione  contemporaneamente  rispetto   a   tutte   quelle
          contestate, quando in  seguito  vi  provvede  determina  la
          sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto
          del precedente provvedimento. Se piu' atti  di  irrogazione
          danno luogo a processi non riuniti  o  comunque  introdotti
          avanti a giudici diversi, il giudice che prende  cognizione
          dell'ultimo di essi  ridetermina  la  sanzione  complessiva
          tenendo conto delle violazioni  risultanti  dalle  sentenze
          precedentemente emanate. 
                6. Il concorso e  la  continuazione  sono  interrotti
          dalla constatazione della violazione. 
                7.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo   la
          sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita' e
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
                8.  Nei  casi  di  accertamento  con   adesione,   di
          conciliazione giudiziale o di ravvedimento,  in  deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  si  applicano  separatamente  per  ciascun
          tributo,  per  ciascun  periodo  d'imposta  e  per  ciascun
          istituto deflativo. La sanzione conseguente alla  rinuncia,
          all'impugnazione  dell'avviso  di   accertamento   e   alla
          definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e  17  del
          presente decreto non puo' stabilirsi  in  progressione  con
          violazioni non indicate nell'atto  di  contestazione  o  di
          irrogazione delle sanzioni. 
                8-bis. Le previsioni di cui ai  commi  precedenti  si
          applicano separatamente rispetto ai tributi erariali  e  ai
          tributi di ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi
          erariali,  alle  imposte  doganali  e  alle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi.» 
                «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  nel  corso  del  quale  e'
          stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
          dichiarazione periodica, oltre  un  anno  dall'omissione  o
          dall'errore; 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212, non preceduto da un verbale  di  constatazione,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che sia stata inviata comunicazione di adesione al  verbale
          ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo  19
          giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della  comunicazione
          dello schema di atto di cui all'articolo  6-bis,  comma  3,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione  di  cui
          al primo periodo non si applica  alle  violazioni  indicate
          negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
          omessa memorizzazione ovvero  di  memorizzazione  con  dati
          incompleti o non veritieri, o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  b-quinquies)  ad  un  quarto  del  minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212,  relativo  alla   violazione   constatata   ai   sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni. 
                1-bis. 
                1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  non  precludono   l'inizio   o   la
          prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita' amministrative di controllo e accertamento. 
                2. Il pagamento della sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
                2-bis.  Se  la  sanzione  e'   calcolata   ai   sensi
          dell'articolo  12,   la   percentuale   di   riduzione   e'
          determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
          unica su cui applicare la  percentuale  di  riduzione  puo'
          essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle  procedure
          messe a disposizione  dall'Agenzia  delle  entrate.  Se  la
          regolarizzazione avviene dopo il verificarsi  degli  eventi
          indicati   al   comma,   lettere   b-ter),   b-quater)    e
          b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione  ivi
          contemplate. 
                2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni  caso,
          esclusa nel caso di presentazione della  dichiarazione  con
          un ritardo superiore a novanta giorni. 
                3.  Quando  la  liquidazione  deve  essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
                4. 
                5. Le singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.» 
                «Art. 14 (Cessione di azienda). - 1.  Il  cessionario
          e' responsabile in solido, fatto salvo il  beneficio  della
          preventiva escussione del cedente ed  entro  i  limiti  del
          valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il  pagamento
          dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni
          commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
          precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate  e  contestate
          nel  medesimo  periodo  anche  se  riferite  a   violazioni
          commesse in epoca anteriore. 
                2. L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  al
          debito risultante, alla data del trasferimento, dagli  atti
          degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli  enti
          preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 
                3. Gli uffici e gli enti indicati nel  comma  2  sono
          tenuti a  rilasciare,  su  richiesta  dell'interessato,  un
          certificato sull'esistenza di contestazioni in corso  e  di
          quelle gia' definite per le quali i debiti non  sono  stati
          soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno  effetto
          liberatorio del  cessionario,  del  pari  liberato  ove  il
          certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni  dalla
          richiesta. 
                4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta
          alle limitazioni previste nel presente articolo qualora  la
          cessione sia stata attuata in frode dei crediti  tributari,
          ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
          singoli beni. 
                5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando
          il  trasferimento  sia  effettuato  entro  sei  mesi  dalla
          constatazione di una violazione penalmente rilevante. 
                5-bis.  Salva  l'applicazione   del   comma   4,   la
          disposizione di cui  al  comma  1  non  trova  applicazione
          quando la cessione avviene nell'ambito  della  composizione
          negoziata  della  crisi  o  di  uno  degli   strumenti   di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui
          al  decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.   14.   La
          disposizione di cui  al  primo  periodo  si  applica  anche
          quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi  da
          una societa' controllata, ai sensi dell'articolo  2359  del
          codice civile, dall'impresa o dalla societa' che  ha  fatto
          ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti,
          a condizione che: 
                  a)  la  cessione  sia  autorizzata   dall'Autorita'
          giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla
          medesima autorita'; 
                  b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del
          soggetto   controllante   la   societa'   cedente   o    al
          soddisfacimento dei creditori di tali soggetti. 
                5-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, a  tutte  le  ipotesi  di
          trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.» 
                «Art. 15  (Trasformazione,  fusione  e  scissione  di
          societa'). - 1.  La  societa'  o  l'ente  risultante  dalla
          trasformazione o dalla fusione, anche  per  incorporazione,
          subentra negli obblighi delle societa' trasformate  o  fuse
          relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo
          2499 codice civile. 
                2.  Nei  casi  di  scissione  anche  parziale  e   di
          scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli
          articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41
          e seguenti del decreto legislativo 2  marzo  2023,  n.  19,
          ciascuna  societa'  o  ente  e'  obbligato  in  solido   al
          pagamento  delle  somme  dovute  per  violazioni   commesse
          anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante
          scorporo, acquista efficacia.» 
                «Art.   16   (Procedimento   di   irrogazione   delle
          sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa  e  le  sanzioni
          accessorie   sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente
          competenti all'accertamento del tributo cui  le  violazioni
          si riferiscono. 
                2. L'ufficio o l'ente notifica atto di  contestazione
          con indicazione, a pena di nullita', dei  fatti  attribuiti
          al trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle  norme
          applicate, dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per  la
          determinazione delle sanzioni e della loro entita'  nonche'
          delle misure edittali previste dalla legge per  le  singole
          violazioni. Se la motivazione fa riferimento  ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  trasgressore,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
                3. Entro il termine previsto per la proposizione  del
          ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido  possono
          definire la controversia con il  pagamento  di  un  importo
          pari ad un terzo della sanzione  indicata  e  comunque  non
          inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali,  ovvero  delle
          misure fisse o proporzionali, previsti  per  le  violazioni
          piu' gravi relative a  ciascun  tributo.  Le  somme  dovute
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          otto rate trimestrali di pari importo o in  un  massimo  di
          sedici rate trimestrali  se  le  somme  dovute  superano  i
          50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
          termine indicato al comma 1. Le rate successive alla  prima
          devono essere versate  entro  l'ultimo  giorno  di  ciascun
          trimestre. Sull'importo delle rate  successive  alla  prima
          sono dovuti gli interessi calcolati dal  giorno  successivo
          al termine di versamento  della  prima  rata.  In  caso  di
          inadempimento  nei  pagamenti  rateali  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie. 
                4. Se non addivengono  a  definizione  agevolata,  il
          trasgressore e i  soggetti  obbligati  in  solido  possono,
          entro lo stesso termine, produrre deduzioni  difensive.  In
          mancanza,   l'atto   di    contestazione    si    considera
          provvedimento  di   irrogazione,   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
                5. L'impugnazione immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta, diviene improcedibile qualora vengano  presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 
                6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
          pagamento delle somme dovute nel termine  previsto  per  la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,  se  non  si  intende  addivenire  a   definizione
          agevolata, le deduzioni difensive e, infine,  l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
                7. Quando sono state proposte  deduzioni,  l'ufficio,
          nel  termine  di  decadenza   di   un   anno   dalla   loro
          presentazione, irroga, se del caso, le  sanzioni  con  atto
          motivato a pena di nullita' anche in ordine alle  deduzioni
          medesime.  Tuttavia,  se   il   provvedimento   non   viene
          notificato  entro  centoventi  giorni,  cessa  di   diritto
          l'efficacia  delle  misure  cautelari  concesse  ai   sensi
          dell'articolo 22. 
                7-bis. Le sanzioni irrogate ai  sensi  del  comma  7,
          qualora rideterminate  a  seguito  dell'accoglimento  delle
          deduzioni prodotte ai sensi del comma  4,  sono  definibili
          entro il termine previsto per la proposizione del  ricorso,
          con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.» 
                «Art.  16-bis   (Disposizioni   per   l'accelerazione
          dell'irrogazione  delle   sanzioni).   -   1.   L'atto   di
          contestazione  previsto  dall'articolo  16,  relativo  alle
          violazioni previste dall'articolo 6, commi  2-bis  e  3,  e
          dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,   e   successive
          modificazioni, e' notificato al trasgressore entro  novanta
          giorni dalla constatazione della violazione,  ovvero  entro
          centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita  nei
          confronti di soggetto non residente. 
                2. Per le violazioni previste al comma 1, il  termine
          di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7,
          e' ridotto alla meta'. 
                3. (abrogato).» 
                «Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
          previsioni  dell'articolo  16,  le  sanzioni  collegate  al
          tributo cui si  riferiscono  sono  irrogate,  senza  previa
          contestazione e con l'osservanza,  in  quanto  compatibili,
          delle  disposizioni  che  regolano   il   procedimento   di
          accertamento del tributo  medesimo,  con  atto  contestuale
          all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a  pena
          di nullita'. 
                1-bis.   All'accertamento   doganale,    disciplinato
          dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          e dall'articolo 117 del regolamento (CE)  n.  450/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2008,
          effettuato con  criteri  di  selettivita'  nella  fase  del
          controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,
          restano applicabili  le  previsioni  dell'articolo  16  del
          presente decreto. 
                2. E' ammessa definizione agevolata con il  pagamento
          di un importo pari ad un terzo della  sanzione  irrogata  e
          comunque non inferiore ad un  terzo  dei  minimi  edittali,
          ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per  le
          violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro  il
          termine previsto per la proposizione del ricorso. 
                3. Possono  essere  irrogate  mediante  iscrizione  a
          ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
          ritardato pagamento dei tributi,  ancorche'  risultante  da
          liquidazioni eseguite ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni  in
          materia di accertamento delle imposte  sui  redditi,  e  ai
          sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo  precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.» 
                «Art. 21 (Sanzioni accessorie).  -  1.  Costituiscono
          sanzioni amministrative accessorie: 
                  a) l'interdizione dalle cariche di  amministratore,
          sindaco o revisore di societa' di capitali e  di  enti  con
          personalita' giuridica, pubblici o privati; 
                  b) l'interdizione dalla partecipazione a  gare  per
          l'affidamento di pubblici appalti e forniture; 
                  c) l'interdizione  dal  conseguimento  di  licenze,
          concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio
          di imprese o di attivita' di  lavoro  autonomo  e  la  loro
          sospensione; 
                  d) la sospensione dall'esercizio  di  attivita'  di
          lavoro autonomo o di impresa  diverse  da  quelle  indicate
          nella lettera c). 
                2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere  i  casi
          di applicazione delle sanzioni accessorie, ne  stabiliscono
          i   limiti   temporali   in   relazione    alla    gravita'
          dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.».