Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario
proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui
agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma,
nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita'
solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti
privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona
giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di
cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la
sanzione e' irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro
conto.»;
b) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie
e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Principi di
legalita' e proporzionalita'»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» e'
inserita la seguente: «concreto»;
2) dopo il comma 5-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua alle
indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di
prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies,
comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione
integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreche' la
violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, al primo periodo, e' anteposto il seguente: «La
determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio
di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3-bis.»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla meta'» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni
precedenti, sia» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la
violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'» e le parole: «degli
articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa
e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa,
proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare
gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai
sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.»;
4) al comma 4-bis le parole: «della meta'» sono sostituite
dalle seguenti: «a un terzo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione
o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal
rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica
nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e'
obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata, salvo il diritto di regresso.» e al secondo periodo, le
parole: «, della societa', dell'associazione o dell'ente» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito
l'autore della violazione»;
2) al comma 3, le parole: «, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e'
obbligata»;
3) al comma 5, dopo le parole: «da chiunque eseguito,» sono
inserite le seguenti: «compreso l'autore della violazione,», le
parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«dal comma 1» e le parole: «, della societa', dell'associazione o
dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'interesse della quale ha agito l'autore»;
4) al comma 6, le parole: «, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della
violazione puo' assumere per intero»;
5) al comma 7, le parole: «della persona fisica autrice» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'autore» e le parole: «, della
societa' o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «diverse violazioni formali della
medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «diverse
violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle
violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite
compensazioni»;
2) al comma 2, le parole: «commette piu' violazioni che, nella
loro progressione,» sono sostituite dalle seguenti: «commette in
progressione o con la medesima risoluzione piu' violazioni che» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse
le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite
compensazioni.»;
3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui
riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata» sono sostituite
dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla
sanzione piu' grave incrementata»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni
sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto
al doppio si applica sulla sanzione piu' grave incrementata dalla
meta' al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano
anche ai fini di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo
opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in
seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti
di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque
introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione
dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»;
6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono inserite le
seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalita' e»;
7) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o
di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla
determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per
ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto
deflativo.»;
8) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun
altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte
doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»;
g) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» e' sostituita dalla
seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse e
le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un
anno»;
2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle seguenti: «dopo
la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un
verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di
accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis,
primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la violazione
non rientri tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «senza che
sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi
dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di
cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle
violazioni»;
4) dopo la lettera b-quater), e' inserita la seguente:
«b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione
constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»;
5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo del minimo
di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»
sono soppresse;
6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo
12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla
prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale
di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle
procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al
comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le
percentuali di riduzione ivi contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa
nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo
superiore a novanta giorni.»;
h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la parola: «disposizione»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di una
procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti
di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della
crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono
sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della crisi
o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la
cessione e' effettuata nei confronti di terzi da una societa'
controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
dall'impresa o dalla societa' che ha fatto ricorso oppure e'
assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'autorita' giudiziaria
ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorita';
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto
controllante la societa' cedente o al soddisfacimento dei creditori
di tali soggetti»;
i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «di societa' od enti,
ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido» sono sostituite
dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di societa' o enti,
di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli
41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna
societa' o ente e' obbligato in solido» e le parole «dalla quale la
scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la
scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»;
l) all'articolo 16:
1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali previsti» sono
sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi edittali»
sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o
proporzionali,»;
2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le
somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici
rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato al comma 1. Le
rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al
termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei
pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.»;
m) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 3, e
dall'articolo 11, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi
2-quinquies, 5 e 5-bis,»;
2) il comma 3 e' abrogato;
n) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «dei minimi
edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o
proporzionali,»;
o) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di
autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale
dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di
definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del
presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso
di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle
parti che le hanno sostenute.»;
p) all'articolo 21:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di
sei mesi,» sono soppresse;
1.2) alle lettere b) e c), le parole: «, per la durata
massima di sei mesi» sono soppresse;
1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima di
sei mesi,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e massimi» sono
sostituite dalle seguenti: «e alla misura».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e 21, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme
tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel
pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo
nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che
ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto
tributario proprio di societa' o enti, con o senza
personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma,
nella fase di riscossione, la disciplina sulla
responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice
civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se
e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente
privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo
sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e'
irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito
per loro conto.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce
interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della
sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in
misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal
fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del
triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa
le nuove misure, determinandone la decorrenza.»
«Art. 3 (Principio di legalita' e proporzionalita').
- 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in
forza di una legge entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo'
essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo
una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.
3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni
tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e
di offensivita'.»
«Art. 6 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la
violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da
colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti
criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo
corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni
punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche'
relative alle operazioni disciplinate dal decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da
quelle accertate in misura non eccedente il cinque per
cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando
essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il
pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto
denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se
non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che
non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del
tributo.
5-ter. Non e' punibile il contribuente che si adegua
alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria
competente con i documenti di prassi riconducibili alle
tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere
a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo,
entro i successivi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione delle stesse, alla presentazione della
dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta
dovuta, sempreche' la violazione sia dipesa da obiettive
condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria.»
«Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in
ragione del principio di proporzionalita' di cui
all'articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza che
accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'
incorso in altra violazione della stessa indole non
definita ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto o
dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le
violazioni delle stesse disposizioni e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono e dei motivi che le determinano o per le
modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione
applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della
misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della
violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi
del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla
meta'.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole
leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un
terzo.»
«Art. 11 (Responsabili per la sanzione
amministrativa). - 1. Nei casi in cui una violazione che
abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del
tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante
legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento
del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica
nell'interesse della quale ha agito l'autore della
violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di
regresso. Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa
grave, la sanzione, determinata anche in esito
all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma
3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in
somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
la responsabilita' prevista a carico della persona fisica
nell'interesse della quale ha agito l'autore della
violazione. L'importo puo' essere adeguato ai sensi
dell'articolo 2, comma 4.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della
violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti
illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da
due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni
diverse, la persona fisica nell'interesse della quale e'
compiuta la violazione e' obbligata al pagamento di una
somma pari alla sanzione piu' grave.
4.
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui
siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di
quella piu' grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore
della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora
il pagamento sia stato eseguito dall'autore della
violazione, nel limite previsto dal comma 1, la
responsabilita' della persona fisica nell'interesse della
quale ha agito l'autore, e' limitata all'eventuale
eccedenza.
6. La persona fisica, nell'interesse della quale ha
agito l'autore della violazione, puo' assumere per intero
il debito dell'autore della violazione.
7. La morte dell'autore della violazione, ancorche'
avvenuta prima della irrogazione della sanzione
amministrativa, non estingue la responsabilita' della
persona fisica nell'interesse della quale ha agito.»
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). -
1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per
la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni della medesima disposizione, con esclusione
delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le
indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette in progressione o con la medesima
risoluzione piu' violazioni che pregiudicano o tendono a
pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni
caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di
pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le
violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, l'aumento da
un quarto al doppio si applica sulla sanzione piu' grave
incrementata di un quinto.
4. (abrogato)
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le
violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi,
l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione
piu' grave incrementata dalla meta' al triplo. Se le
violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini
di piu' tributi, l'incremento dalla meta' al triplo opera
sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti se
l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la
sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle
contestate, quando in seguito vi provvede determina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto
del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione
danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti
avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione
dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva
tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze
precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti
dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la
sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita' e
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di
conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica si applicano separatamente per ciascun
tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun
istituto deflativo. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla
definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del
presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con
violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di
irrogazione delle sanzioni.
8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si
applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai
tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi
erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla
produzione e sui consumi.»
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al primo periodo non si applica alle violazioni indicate
negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) ad un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
«Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario
e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al
debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti
degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono
tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di
quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla
richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta
alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la
cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari,
ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando
il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante.
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
quando la cessione avviene nell'ambito della composizione
negoziata della crisi o di uno degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche
quando la cessione e' effettuata nei confronti di terzi da
una societa' controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, dall'impresa o dalla societa' che ha fatto
ricorso oppure e' assoggettata a uno dei suddetti istituti,
a condizione che:
a) la cessione sia autorizzata dall'Autorita'
giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla
medesima autorita';
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del
soggetto controllante la societa' cedente o al
soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.»
«Art. 15 (Trasformazione, fusione e scissione di
societa'). - 1. La societa' o l'ente risultante dalla
trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione,
subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse
relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo
2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale e di
scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli
articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41
e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19,
ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido al
pagamento delle somme dovute per violazioni commesse
anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante
scorporo, acquista efficacia.»
«Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle
sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni
accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente
competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni
si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
delle misure edittali previste dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle
misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo
al termine di versamento della prima rata. In caso di
inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio,
nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto
motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni
medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene
notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto
l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi
dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.»
«Art. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione
dell'irrogazione delle sanzioni). - 1. L'atto di
contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle
violazioni previste dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, e
dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, e' notificato al trasgressore entro novanta
giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro
centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei
confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine
di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7,
e' ridotto alla meta'.
3. (abrogato).»
«Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del
presente decreto.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a
ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.»
«Art. 21 (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono
sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione dalle cariche di amministratore,
sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con
personalita' giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per
l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze,
concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio
di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro
sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attivita' di
lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate
nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi
di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono
i limiti temporali in relazione alla gravita'
dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.».