Art. 4
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
indiretti
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «,
con un minimo di euro 200» sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
centoventi»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;
e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a
lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a
euro 2000».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al
duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;
c) all'articolo 53:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;
4) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»:
b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 100»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»
3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire
dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro
5000».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500»
e' sostituita dalla seguente: «300»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il
duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle
seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla
seguente: «300»;
b) all'articolo 33:
1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».
6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500».
7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a
norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite
dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del
comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471».
8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6, 8 e 14 o loro
mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a
euro 5.000»;
b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;
c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due
milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
1.000 a euro 4.000»;
e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di
assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento
dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro
100;»;
f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire
duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta
dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta
effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di
riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e'
stato richiesto il rimborso;»;
i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire
duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
l) la lettera l) e' soppressa;
m) alla lettera m):
1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;
n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;
o) dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente:
«n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui
all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo
articolo 9, comma 2, euro 250.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 69, 71, 72, 73 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, «Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione
e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e'
punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi
per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di
registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30
giorni, si applica la sanzione amministrativa del
quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte
dovute.»
«Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). -
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o
diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51,
ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica
la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della
maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al
quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche
se la differenza non e' superiore al quarto del valore
accertato.»
«Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se
viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto,
si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella
gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato,
detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell'articolo 71.»
«Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione
del repertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del
repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia
delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 1000 a euro 5000.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le
disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2000.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con
ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua
regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali
possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non
superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto
dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente
l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
3.»
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per
l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2000.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste
di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
- Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 53 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, «Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni», come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi
omette di presentare la dichiarazione della successione,
quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito
con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento
dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e'
dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 1000. Se la dichiarazione e' presentata con
un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
sanzione amministrativa del quarantacinque per cento
dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata
dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi
omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la
liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in
maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in
parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa
pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La
stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta
corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passivita' deducibili contenenti dati o elementi non
rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore
accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o
di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.»
«Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il
legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e'
punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la
sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della
inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della
esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo
25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48,
commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5
dello stesso articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o
della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai
diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero
quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari
applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste
dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b)
dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae
all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c)
rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo
23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che
ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui
all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e'
raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti
posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici
impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di
intermediazione o dell'Ente poste italiane.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 «Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale», come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento
dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le
annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa pari al quarantacinque per cento
dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni
soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da
eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata
gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2000 ridotta a
euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972
n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto,
oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o
della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo
comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni
relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un
minimo di euro 100.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e'
punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per
cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di
conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a
trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del
quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta.»
«Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine
bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che
non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo
14 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 5000.».
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
«Imposta sugli spettacoli», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni
concernenti la fatturazione e l'annotazione delle
operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e
il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa
fatturazione o annotazione delle operazioni indicate
nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
pari al sessanta per cento dell'imposta relativa
all'imponibile non correttamente documentato o registrato,
con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione,
commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella
documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a
quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro
250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione
prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la
presentazione della stessa con indicazione di importi
inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al
novanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di
cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999,
n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni
dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto
giorno successivo al termine della data della
manifestazione, sono presentate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare
dell'imposta con un minimo di 150 euro.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o
dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero
per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli
reali, si applica la sanzione pari al sessanta per cento
dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in
caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali.»
«Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la
sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione
dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari
incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo
degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di
effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle
distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da
gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui
all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e
degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate
competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi
misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si
applica la sanzione da euro 2000 a euro 4000.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per
la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la
sanzione da euro 250 a euro 2000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
«Disciplina delle tasse sulle concessioni governative»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita'
per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle
concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o
assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione
amministrativa pari al novanta per cento della tassa
medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a
tasse sulle concessioni governative senza che sia stato
effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al
pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
per l'occupazione nelle aree depresse», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Fatturazione e registrazione). - 1. I
soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36,
nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta
separatamente dal corrispettivo. Ferma restando,
ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione
a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque
obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36,
comma 3, del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al
comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9
dello stesso articolo, devono annotare in un apposito
registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi
considerati con l'indicazione della data della relativa
operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni
acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo
dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo
dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della
differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative
alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei
termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
quelle relative agli acquisti, con riferimento alla
relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni
dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione
della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze
positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita
del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve
essere annotato separatamente nel registro di cui
all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini
della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e
33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza
imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono
annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel
registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto
concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita,
numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi
dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero
dall'obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui
all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro
gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione
della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del
relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate
in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi,
comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le
annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al
comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad
aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle
corrispondenti aliquote sono determinati in base al
rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota
e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il
periodo di riferimento.
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei
registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli
effetti dell'applicazione delle sanzioni alla
corrispondente violazione punita a norma del comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 29
ottobre 1961 n. 1216 recante: «Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle
disposizioni della presente legge sono punite con le
seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei
premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro
2.000 a euro 5.000;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di
partite soggette ad imposta, pari al cento per cento
dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della
specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al
settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma
occultata o indicata come ad imposta o dovuta in piu' per
differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei
casi di cui all'articolo 12 e violazione delle altre
disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da euro
1.000 a euro 4.000;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle
polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al
settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma
occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma 2 dell'articolo 6, da
euro 100 a euro 500;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti
di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e
degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma
dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500;
h) omessa presentazione nel prescritto termine
della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, pari al
cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non
denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare
l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i
versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi
incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito
dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il
rimborso;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11,
15, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla
somma occultata, con un minimo di euro 100;
l) (soppressa)
m) inosservanza delle disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a euro 500 a
carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia
rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi'
punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000
ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma
indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini
della denuncia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro
1.000;
n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui
all'articolo 9 entro 90 giorni dal termine di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».