Art. 4 
 
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di  tributi  sugli
  affari, sulla produzione e sui consumi, nonche'  di  altri  tributi
  indiretti 
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 69, comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,   le   parole:   «dal   centoventi   al
duecentoquaranta»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «pari   al
centoventi»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al  centoventi»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole:  «,
con un minimo di euro 200» sono soppresse; 
    b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento  al  duecento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»; 
    c) all'articolo 72,  comma  1,  le  parole:  «dal  centoventi  al
duecentoquaranta»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «pari   al
centoventi»; 
    d) all'articolo 73: 
      1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»; 
      2) al comma 2, le parole:  «lire  un  milione  a  lire  quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»; 
    e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire  cinquecentomila  a
lire quattro milioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «euro  250  a
euro 2000». 
  2. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,   le   parole:   «dal   centoventi   al
duecentoquaranta»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «pari   al
centoventi»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al  centoventi»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; 
    b) all'articolo 51: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 
      2) al comma 3, le parole:  «lire  cinquecentomila  a  lire  due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»; 
    c) all'articolo 53: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 
      2) al  comma  2,  le  parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 
      3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire  quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»; 
      4) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 9, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e  catastale,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»: 
    b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre  1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le  parole:  «dal  cento  al  cinquecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 
      2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 100»; 
      3) al comma 3: 
      3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta» 
      3.2) al secondo periodo, le parole: «dal  cinquanta  al  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; 
    b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione  a  lire
dieci milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro  500  a  euro
5000». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
640, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500»
e' sostituita dalla seguente: «300»; 
      2) al comma 2: 
      2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento  e  il
duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»; 
      2.2) al secondo periodo, le parole: «dal  cinquanta  al  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; 
      3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle
seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e'  sostituita  dalla
seguente: «300»; 
    b) all'articolo 33: 
      1) al comma 2,  le  parole:  «lire  due  milioni  a  lire  otto
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»; 
      2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire  quattro
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000». 
  6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  del
26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al novanta» e le  parole:  «lire  duecentomila»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; 
    b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire  un  milione»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500». 
  7. All'articolo 38, comma 5,  del  decreto-legge  del  23  febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995, n. 85, le parole:  «alle  corrispondenti  violazioni  punite  a
norma dei commi primo  e  terzo  dell'articolo  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita  a  norma  del
comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
471». 
  8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.  1216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6,  8  e  14  o  loro
mancata vidimazione, da lire quattro milioni a  lire  dieci  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da  euro  2.000  a
euro 5.000»; 
    b) alla lettera b), le  parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari al cento»; 
    c) alla lettera c), le parole:  «dal  duecento  al  quattrocento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»; 
    d) alla lettera d), le parole:  «agli  articoli  12  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole:  «lire  due
milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
1.000 a euro 4.000»; 
    e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e)  infedele  indicazione  dell'imponibile  nelle  polizze  di
assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta  per  cento
dell'imposta dovuta sulla somma occultata,  con  un  minimo  di  euro
100;»; 
    f) alla lettera f), le  parole:  «lire  duecentomila  a  lire  un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 
    g) alla lettera g), le  parole:  «lire  duecentomila  a  lire  un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 
    h) alla lettera h), le  parole:  «dal  cento  al  duecento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «pari  al  cento»,  le  parole:   «lire
duecentomila» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro  100.»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  determinare  l'imposta
dovuta sono computati in  detrazione  tutti  i  versamenti  d'imposta
effettuati  relativamente  ai  premi   incassati   nel   periodo   di
riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e'
stato richiesto il rimborso;»; 
    i) alla lettera i), le parole:  «dal  duecento  al  quattrocento»
sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire
duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; 
    l) la lettera l) e' soppressa; 
    m) alla lettera m): 
      1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila  a  lire  un
milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»; 
    n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a  lire  due
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»; 
    o) dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente: 
      «n-bis)   tardiva   presentazione   della   denuncia   di   cui
all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui  al  medesimo
articolo 9, comma 2, euro 250.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 69, 71, 72,  73  e
          74 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131, «Testo unico delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta  di  registro»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 69 (Omissione della richiesta di  registrazione
          e della presentazione della denuncia). - 1. Chi  omette  la
          richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
          ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta,   ovvero   la
          presentazione delle denunce previste  dall'articolo  19  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pari  al  centoventi
          per  cento  dell'imposta  dovuta.  Se   la   richiesta   di
          registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a  30
          giorni,  si  applica   la   sanzione   amministrativa   del
          quarantacinque  per  cento  dell'ammontare  delle   imposte
          dovute.» 
                «Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di  valore).  -
          1. Se  il  valore  definitivamente  accertato  dei  beni  o
          diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51,
          ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si  applica
          la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della
          maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica  anche
          se la differenza non e'  superiore  al  quarto  del  valore
          accertato.» 
                «Art. 72 (Occultazione di  corrispettivo).  -  1.  Se
          viene occultato anche in parte il corrispettivo  convenuto,
          si applica la sanzione amministrativa  pari  al  centoventi
          per cento della differenza tra l'imposta  dovuta  e  quella
          gia'  applicata  in  base  al   corrispettivo   dichiarato,
          detratto, tuttavia, l'importo della sanzione  eventualmente
          irrogata ai sensi dell'articolo 71.» 
                «Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o  presentazione
          del  repertorio).  -  1.  Per  l'omessa  presentazione  del
          repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia
          delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
          pubblici   ufficiali   sono   puniti   con   la    sanzione
          amministrativa da euro 1000 a euro 5000. 
                2. I pubblici ufficiali che non  hanno  osservato  le
          disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con  la  sanzione
          amministrativa da euro 500 a euro 2000. 
                3. Se la presentazione  del  repertorio  avviene  con
          ritardo  superiore  a  sessanta  giorni   ovvero   la   sua
          regolarizzazione  non   avviene   nel   termine   stabilito
          dall'amministrazione  finanziaria  i   pubblici   ufficiali
          possono essere sospesi dalle funzioni per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi. 
                4.  Il  procuratore  della  Repubblica,  su  rapporto
          dell'ufficio del registro, chiede all'autorita'  competente
          l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma
          3.» 
                «Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
          possedere,  rifiuta   di   esibire   o   sottrae   comunque
          all'ispezione  le   scritture   contabili   rilevanti   per
          l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma,  e  chi  non
          ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
          dell'articolo 63, e' punito con la sanzione  amministrativa
          da euro 250 a euro 2000. 
                1-bis. Per le violazioni conseguenti  alle  richieste
          di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di
          cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  50,  51,  53  del
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  «Testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta sulle  successioni
          e donazioni», come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 50 (Omissione della dichiarazione).  -  1.  Chi
          omette di presentare la  dichiarazione  della  successione,
          quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito
          con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento
          dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se  non  e'
          dovuta imposta si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 250 a euro 1000. Se la dichiarazione e' presentata con
          un ritardo non superiore a trenta  giorni,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  del  quarantacinque   per   cento
          dell'ammontare   dell'imposta   liquidata   o   riliquidata
          dall'ufficio. Se  non  e'  dovuta  imposta  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. 
                Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione).  -  1.  Chi
          omette l'indicazione di dati o elementi  rilevanti  per  la
          liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li  indica  in
          maniera infedele, ovvero espone passivita' in  tutto  o  in
          parte inesistenti, e' punito  con  sanzione  amministrativa
          pari all'ottanta per cento della differenza di imposta.  La
          stessa sanzione si  applica,  con  riferimento  all'imposta
          corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
          altri  documenti  rilevanti  per  la  determinazione  delle
          passivita'  deducibili  contenenti  dati  o  elementi   non
          rispondenti al vero. 
                2. La sanzione di cui  al  comma  1  non  si  applica
          relativamente all'imposta corrispondente al maggior  valore
          definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
          quelli indicati nell'articolo 34, comma  5,  se  il  valore
          accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 
                3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a  dati  o
          elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
          applica la sanzione da euro 250  a  euro  1000.  La  stessa
          sanzione  si  applica  per  la  mancata  allegazione   alle
          dichiarazioni dei  documenti  prescritti  o  dei  prospetti
          rilevanti  ai  fini  della   liquidazione   delle   imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie  e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza  o
          di irregolarita' dei prospetti  medesimi.  La  sanzione  e'
          ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
          termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.» 
                «Art. 53  (Altre  violazioni).  -  1.  L'erede  o  il
          legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali,  e'
          punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la
          sanzione  amministrativa   pari   all'ottanta   per   cento
          dell'imposta o  della  maggiore  imposta  dovuta  ai  sensi
          dell'articolo 32 o dell'articolo 35,  in  dipendenza  della
          inclusione  dei  beni  nell'attivo   ereditario   o   della
          esclusione della riduzione d'imposta  di  cui  all'articolo
          25, comma 2. 
                2. Chi viola i divieti  stabiliti  dall'articolo  48,
          commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5
          dello  stesso  articolo,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pari all'ottanta per  cento  dell'imposta  o
          della maggior imposta dovuta in  relazione  ai  beni  e  ai
          diritti ai quali si riferisce la violazione. 
                3. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 48, comma 6, i soggetti  ivi  indicati  ovvero
          quelli  indicati  nel  successivo  comma   7,   nonche'   i
          concedenti o i depositari,  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa  da  euro  250  a  euro   2000,   del   pari
          applicabile  a  chi:  a)  non  ottempera   alle   richieste
          dell'ufficio o comunica  dati  incompleti  o  infedeli;  b)
          dichiara di non possedere, rifiuta  di  esibire  o  sottrae
          all'ispezione  documenti   o   scritture,   ancorche'   non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c)
          rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo
          23,  comma   3,   di   consegnare   agli   obbligati   alla
          dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette  che
          ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
          agli stessi gli estratti  e  le  copie  autentiche  di  cui
          all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 
                4.  La  sanzione  indicata  nei  commi  2  e   3   e'
          raddoppiata per la violazione  di  obblighi  o  di  divieti
          posti  a  carico  di  pubblici  ufficiali  o  di   pubblici
          impiegati, ovvero di  banche,  societa'  di  credito  o  di
          intermediazione o dell'Ente poste italiane.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 «Approvazione del testo
          unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
          e catastale», come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la  richiesta  di
          trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
          sanzione  amministrativa   pari   all'ottanta   per   cento
          dell'imposta.  Se  la  richiesta  di  trascrizione   o   le
          annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa   pari   al   quarantacinque    per    cento
          dell'ammontare delle imposte dovute. 
                2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni
          soggette ad imposta fissa o non soggette ad  imposta  o  da
          eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e'  stata
          gia' pagata entro  il  termine  stabilito,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2000  ridotta  a
          euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
          superiore a trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972
          n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo», come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   25   (Omesso   od   insufficiente   pagamento
          dell'imposta  ed  omessa  o   infedele   dichiarazione   di
          conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
          l'imposta di bollo dovuta  sin  dall'origine  e'  soggetto,
          oltre  al  pagamento   del   tributo,   ad   una   sanzione
          amministrativa pari all'ottanta per  cento  dell'imposta  o
          della maggiore imposta. 
                2. Salvo quanto previsto  dall'articolo  32,  secondo
          comma, della legge 24 maggio 1977, n.  227,  le  violazioni
          relative  alle  cambiali  sono  punite  con   la   sanzione
          amministrativa da due  a  dieci  volte  l'imposta,  con  un
          minimo di euro 100. 
                3. L'omessa o infedele  dichiarazione  di  conguaglio
          prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e'
          punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta  per
          cento  dell'imposta  dovuta.   Se   la   dichiarazione   di
          conguaglio e' presentata con un  ritardo  non  superiore  a
          trenta giorni, si applica la  sanzione  amministrativa  del
          quarantacinque  per   cento   dell'ammontare   dell'imposta
          dovuta.» 
                «Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine
          bollatrici). - 1. L'utente delle  macchine  bollatrici  che
          non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo
          14 e' punito con la sanzione amministrativa da euro  500  a
          euro 5000.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 32  e  33  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,
          «Imposta sugli spettacoli», come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  32  (Sanzioni  amministrative  per  violazioni
          concernenti   la   fatturazione   e   l'annotazione   delle
          operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione  e
          il rilascio di  titoli  di  accesso).  -  1.  Per  l'omessa
          fatturazione  o  annotazione  delle   operazioni   indicate
          nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
          pari  al   sessanta   per   cento   dell'imposta   relativa
          all'imponibile non correttamente documentato o  registrato,
          con  un  minimo  di  euro  300.   Alla   stessa   sanzione,
          commisurata  all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica  nella
          documentazione o nell'annotazione  un'imposta  inferiore  a
          quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura  da  euro
          250 a euro 2.000 quando la violazione non ha  inciso  sulla
          corretta liquidazione del tributo. 
                2. Per  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione
          prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente
          della Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544,  o  per  la
          presentazione  della  stessa  con  indicazione  di  importi
          inferiori a quelli reali si applica  la  sanzione  pari  al
          novanta per cento dell'imposta  o  della  maggiore  imposta
          dovuta, con un minimo di euro 250. Se la  dichiarazione  di
          cui all'articolo 2 e  quella  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1999,
          n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni
          dalla fine di ciascun anno  sociale,  ed  entro  il  quinto
          giorno   successivo   al   termine   della    data    della
          manifestazione,  sono  presentate  con   un   ritardo   non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del quarantacinque per cento  dell'ammontare
          dell'imposta con un minimo di 150 euro. 
                3. Per il mancato rilascio dei titoli  di  accesso  o
          dei documenti di certificazione dei  corrispettivi,  ovvero
          per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli
          reali, si applica la sanzione pari al  sessanta  per  cento
          dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
          un minimo di euro 300. La stessa  sanzione  si  applica  in
          caso  di  omesse  annotazioni  su  apposito  registro   dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali.» 
                «Art. 33 (Altre  violazioni).  -  1.  Si  applica  la
          sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: 
                  a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; 
                  b) la mancata o irregolare tenuta  o  conservazione
          dei registri e dei documenti obbligatori; 
                  c)  l'omessa   comunicazione   degli   intermediari
          incaricati della vendita dei titoli di accesso; 
                  d) la mancata emissione del documento riepilogativo
          degli incassi; 
                  e)   l'omessa   o   infedele    dichiarazione    di
          effettuazione di attivita'; 
                  f)  la  mancata  o  irregolare  compilazione  delle
          distinte di contabilizzazione dei proventi  delle  case  da
          gioco; 
                  g) l'omessa o infedele fornitura dei  dati  di  cui
          all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  h) l'omessa o infedele comunicazione del  numero  e
          degli importi degli abbonamenti al  concessionario  di  cui
          all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  640,  o  all'ufficio  delle  entrate
          competente. 
                2.  Per  l'omessa  installazione   degli   apparecchi
          misuratori fiscali o delle  biglietterie  automatizzate  si
          applica la sanzione da euro 2000 a euro 4000. 
                3. La mancata tempestiva richiesta di intervento  per
          la manutenzione dei misuratori fiscali  e'  punita  con  la
          sanzione da euro 250 a euro 2000.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,
          «Disciplina delle  tasse  sulle  concessioni  governative»,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Sanzioni). - 1.  Chi  esercita  un'attivita'
          per la quale e' necessario un atto soggetto a  tassa  sulle
          concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o
          assolta  la  relativa  tassa  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pari  al  novanta  per  cento  della  tassa
          medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 
                2. Il pubblico ufficiale che emette atti  soggetti  a
          tasse sulle concessioni governative  senza  che  sia  stato
          effettuato pagamento del tributo e' punito con la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a  euro  500  ed  e'  tenuto  al
          pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  recante
          «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
          per l'occupazione nelle aree depresse», come modificato dal
          presente decreto: 
                «Art. 38  (Fatturazione  e  registrazione).  -  1.  I
          soggetti che applicano il regime di  cui  all'articolo  36,
          nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta
          separatamente   dal    corrispettivo.    Ferma    restando,
          ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, l'emissione della fattura e la  registrazione
          a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque
          obbligatorie per le  operazioni  di  cui  all'articolo  36,
          comma 3, del presente decreto. 
                2. I contribuenti che applicano il regime di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al  comma  9
          dello stesso  articolo,  devono  annotare  in  un  apposito
          registro  gli  acquisti  e  le  cessioni   dei   beni   ivi
          considerati con l'indicazione  della  data  della  relativa
          operazione, della natura, qualita'  e  quantita'  dei  beni
          acquistati o ceduti,  del  prezzo  di  acquisto,  al  lordo
          dell'eventuale imposta, e  del  corrispettivo,  comprensivo
          dell'imposta,  relativa  alla   cessione,   nonche'   della
          differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative
          alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei
          termini di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633;
          quelle  relative  agli  acquisti,  con   riferimento   alla
          relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni
          dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione
          della rivendita. L'ammontare complessivo  delle  differenze
          positive relative alle operazioni di acquisto  e  rivendita
          del periodo di riferimento,  distinto  per  aliquota,  deve
          essere  annotato  separatamente   nel   registro   di   cui
          all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini
          della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e
          33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto. 
                3.  I  contribuenti  che  determinano  la  differenza
          imponibile  a  norma  dell'articolo  36,  comma  5,  devono
          annotare i corrispettivi delle  operazioni  effettuate  nel
          registro di cui all'articolo 24 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e,  per  quanto
          concerne gli acquisti di  beni  destinati  alla  rivendita,
          numerare e conservare la relativa documentazione, ai  sensi
          dell'articolo  39  dello  stesso   decreto,   con   esonero
          dall'obbligo della loro registrazione. 
                4. I contribuenti che applicano la disciplina di  cui
          all'articolo 36, comma 6, devono annotare  in  un  registro
          gli acquisti dei beni  ivi  considerati  con  l'indicazione
          della natura, qualita'  e  quantita'  degli  stessi  e  del
          relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere  annotate
          in un registro con l'indicazione della natura,  qualita'  e
          quantita' dei  beni  ceduti,  dei  relativi  corrispettivi,
          comprensivi  dell'imposta  e  distinti  per  aliquota.   Le
          annotazioni devono essere eseguite nei termini  di  cui  al
          comma 2, secondo  periodo.  Se  i  beni  sono  soggetti  ad
          aliquote  diverse,  gli  imponibili  da  assoggettare  alle
          corrispondenti  aliquote  sono  determinati  in   base   al
          rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa  aliquota
          e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il
          periodo di riferimento. 
                5. Le omissioni o inesattezze nelle  annotazioni  nei
          registri di cui ai commi 2, 3 e  4,  sono  equiparate  agli
          effetti    dell'applicazione    delle     sanzioni     alla
          corrispondente  violazione  punita  a  norma  del  comma  1
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  29
          ottobre  1961  n.   1216   recante:   «Nuove   disposizioni
          tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e   di
          contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  24  (Sanzioni).  -  1.  Le   violazioni   alle
          disposizioni  della  presente  legge  sono  punite  con  le
          seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) omessa tenuta e conservazione dei  registri  dei
          premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro
          2.000 a euro 5.000; 
                  b) omessa iscrizione  nei  registri  dei  premi  di
          partite soggette  ad  imposta,  pari  al  cento  per  cento
          dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; 
                  c) infedele  indicazione  dell'imponibile  o  della
          specie di assicurazione nei registri  dei  premi,  pari  al
          settanta  per  cento  dell'imposta   dovuta   sulla   somma
          occultata o indicata come ad imposta o dovuta in  piu'  per
          differenza di aliquota; 
                  d) mancata esibizione dei registri  dei  premi  nei
          casi di  cui  all'articolo  12  e  violazione  delle  altre
          disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da  euro
          1.000 a euro 4.000; 
                  e)  infedele  indicazione   dell'imponibile   nelle
          polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al
          settanta  per  cento  dell'imposta   dovuta   sulla   somma
          occultata, con un minimo di euro 100; 
                  f) inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del secondo comma  2  dell'articolo  6,  da
          euro 100 a euro 500; 
                  g) mancata conservazione degli originari rendiconti
          di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6  e
          degli  originari  contratti  prescritti  dall'ultimo  comma
          dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500; 
                  h)  omessa  presentazione  nel  prescritto  termine
          della denunzia di cui agli articoli 9, 11  e  15,  pari  al
          cento  per  cento  dell'imposta  dovuta  sulla  somma   non
          denunziata, con un minimo  di  euro  100.  Per  determinare
          l'imposta dovuta  sono  computati  in  detrazione  tutti  i
          versamenti  d'imposta  effettuati  relativamente  ai  premi
          incassati nel periodo di riferimento,  nonche'  il  credito
          dell'anno precedente del quale non e'  stato  richiesto  il
          rimborso; 
                  i) infedele denunzia di cui agli  articoli  9,  11,
          15, pari al settanta per cento  dell'imposta  dovuta  sulla
          somma occultata, con un minimo di euro 100; 
                  l) (soppressa) 
                  m)  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui   al
          secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a  euro  500  a
          carico  dell'assicuratore.  L'assicuratore  che  si  faccia
          rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi'
          punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000
          ed  e'  obbligato  a  rimborsare  al  contraente  la  somma
          indebitamente percetta; 
                  n)  omessa  presentazione  nei  prescritti  termini
          della denuncia di cui all'articolo 20, da euro 250  a  euro
          1.000; 
                  n-bis) tardiva presentazione della denuncia di  cui
          all'articolo 9 entro  90  giorni  dal  termine  di  cui  al
          medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».