Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e  4,
valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026,  82,8  milioni
di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 62, comma 1,  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2023, n. 209.