Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e 4,
valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro
per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni
di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.