IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  concernente
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Vista la legge 7 aprile  2017,  n.  47,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati»; 
  Visto il decreto legislativo 22  dicembre  2017,  n.  220,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142»; 
  Visti, in particolare, gli articoli 18,  19  e  l'articolo  19-bis,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  citato,  il
quale prevede un colloquio del minore con  il  personale  qualificato
della struttura di prima accoglienza e demanda l'individuazione della
procedura ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  del  27
aprile 2016, relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2016,
recante «Istituzione  di  centri  governativi  di  prima  accoglienza
dedicati ai minori  stranieri  non  accompagnati»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210; 
  Ritenuto di dover individuare le modalita' e il procedimento per lo
svolgimento del colloquio, in modo da assicurare un ascolto  adeguato
al grado di sviluppo e maturita'  del  minore  e  la  raccolta  delle
informazioni  necessarie  per  la  valutazione  del   suo   superiore
interesse nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il proprio parere in data 9 aprile 2020; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza, in data 3 marzo 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 12 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le modalita'  per  lo  svolgimento
del colloquio con il minore  straniero  non  accompagnato,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7  aprile  2017,  n.  47,  accolto  nelle
strutture di prima accoglienza, di cui all'articolo  19  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.- 4-ter. (Omissis)». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione internazionale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214. 
              - La legge  7  aprile  2017,  n.  47  (Disposizioni  in
          materia di misure di protezione dei  minori  stranieri  non
          accompagnati), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 2017, n. 93. 
              - Il decreto  legislativo  22  dicembre  2017,  n.  220
          (Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  di  attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti  protezione  internazionale  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16
          gennaio 2018, n. 12. 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, 19  e  19-bis,
          del citato decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione internazionale): 
              «Art.    18 (Disposizioni    sui    minori).    -    1.
          Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste  dal
          presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
          interesse del minore in modo da  assicurare  condizioni  di
          vita  adeguate  alla  minore  eta',   con   riguardo   alla
          protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
          minore, conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo  3
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              2. Per  la  valutazione  dell'interesse  superiore  del
          minore occorre procedere all'ascolto  del  minore,  tenendo
          conto della sua eta', del  suo  grado  di  maturita'  e  di
          sviluppo  personale,  anche  al  fine   di   conoscere   le
          esperienze pregresse e valutare il rischio  che  il  minore
          sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
          la possibilita'  di  ricongiungimento  familiare  ai  sensi
          dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del  regolamento  UE   n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013, purche'  corrisponda  all'interesse  superiore
          del minore. 
              2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei  minori
          stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni  stato  e
          grado del procedimento, dalla presenza  di  persone  idonee
          indicate  dal  minore,  nonche'  di   gruppi,   fondazioni,
          associazioni   od   organizzazioni   non   governative   di
          comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
          stranieri e iscritti nel registro di  cui  all'articolo  42
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998,  n.  286,  previo  consenso  del  minore,  e  ammessi
          dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede. 
              2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha  diritto
          di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale  a
          tutti i procedimenti giurisdizionali e  amministrativi  che
          lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine
          e' assicurata la presenza di un mediatore culturale. 
              3. I figli  minori  dei  richiedenti  e  i  richiedenti
          minori sono alloggiati con i genitori,  i  fratelli  minori
          non coniugati o altro  adulto  legalmente  responsabile  ai
          sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. 
              4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di
          cui al presente decreto sono assicurati  servizi  destinati
          alle  esigenze   della   minore   eta',   comprese   quelle
          ricreative. 
              5. Gli operatori che si occupano  dei  minori  sono  in
          possesso  di  idonea  qualifica  o  comunque  ricevono  una
          specifica  formazione  e  sono  soggetti   all'obbligo   di
          riservatezza sui dati e sulle  informazioni  riguardanti  i
          minori.». 
              «Art. 19 (Accoglienza dei minori non  accompagnati).  -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative  di  prima  accoglienza   a   loro   destinate,
          istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente   necessario,   comunque   non   superiore   a
          quarantacinque giorni,  all'identificazione,  che  si  deve
          concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
          dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate  alla
          loro eta', ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al
          minore e sulle modalita'  di  esercizio  di  tali  diritti,
          compreso quello di chiedere la  protezione  internazionale.
          Le  strutture  di  prima  accoglienza  sono  attivate   dal
          Ministero dell'interno, in accordo con  l'ente  locale  nel
          cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
          del territorio medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli
          arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e  gestite  dal
          Ministero   dell'interno.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze per i profili  finanziari,  sono  fissati  le
          modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali,  in
          attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
          in modo da assicurare un'accoglienza adeguata  alla  minore
          eta', nel rispetto dei diritti fondamentali  del  minore  e
          dei principi di cui all'articolo 18. Durante la  permanenza
          nella  struttura  di  prima  accoglienza  e'  garantito  un
          colloquio  con  uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,   ove
          necessario in  presenza  di  un  mediatore  culturale,  per
          accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
          circostanze della partenza dal suo Paese di origine  e  del
          viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative  future.  La
          prosecuzione dell'accoglienza del minore e'  assicurata  ai
          sensi del comma 2. 
              2. A conclusione della fase di prima accoglienza  nelle
          strutture governative di cui  al  comma  1,  i  minori  non
          accompagnati sono inseriti nel  Sistema  di  accoglienza  e
          integrazione,   di   cui    all'articolo    1-sexies    del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  e  in
          particolare nei progetti specificamente  destinati  a  tale
          categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del  Sistema
          e' commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non
          accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e  3-bis  ed
          e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416  del
          1989, da riprogrammare annualmente,  e  del  fondo  di  cui
          all'articolo 21, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2023, n. 145. A tal fine gli enti  locali  che  partecipano
          alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e  i
          servizi  dell'asilo  prevedono   specifici   programmi   di
          accoglienza riservati ai minori non accompagnati. 
              2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli  disponibili,
          in cui collocare il minore,  si  deve  tenere  conto  delle
          esigenze  e  delle  caratteristiche  dello  stesso   minore
          risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis,  comma
          1, in relazione alla tipologia dei  servizi  offerti  dalla
          struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali  vengono
          accolti  i  minori  stranieri   non   accompagnati   devono
          soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  gli  standard  minimi  dei
          servizi   e   dell'assistenza   forniti   dalle   strutture
          residenziali  per  minorenni  ed   essere   autorizzate   o
          accreditate ai sensi della normativa nazionale e  regionale
          in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
          fini dell'accreditamento comporta  la  cancellazione  della
          struttura di accoglienza dal Sistema. 
              3.  In  caso  di  temporanea   indisponibilita'   nelle
          strutture di cui ai commi 1,  2  e  3-bis,  l'assistenza  e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
          in considerazione prioritariamente il  superiore  interesse
          del  minore.  I  Comuni  che  assicurano   l'attivita'   di
          accoglienza  ai  sensi  del  presente  comma  accedono   ai
          contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
          Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri  non
          accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  nel  limite  delle  risorse  del
          medesimo Fondo e comunque senza  alcuna  spesa  o  onere  a
          carico del Comune interessato  all'accoglienza  dei  minori
          stranieri non accompagnati. 
              3-bis. In presenza di arrivi consistenti e  ravvicinati
          di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
          essere assicurata ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente
          articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi  dell'articolo
          11,  l'attivazione  di   strutture   ricettive   temporanee
          esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una
          capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.
          Le strutture di cui al precedente  periodo  possono  essere
          realizzate anche in convenzione con gli  enti  locali,  con
          oneri a valere anche sul  fondo  di  cui  all'articolo  21,
          comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145.  Nei
          casi di estrema urgenza la  realizzazione  o  l'ampliamento
          delle  strutture  ricettive  temporanee  di  cui  al  primo
          periodo sono consentiti in deroga  al  limite  di  capienza
          stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima
          del  50  per  cento  rispetto  ai  posti   previsti.   Sono
          assicurati in ogni caso i servizi indicati nel  decreto  di
          cui al comma 1 del presente articolo.  L'accoglienza  nelle
          strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei
          confronti del minore di eta' inferiore a  quattordici  anni
          ed  e'  limitata  al  tempo  strettamente   necessario   al
          trasferimento  nelle  strutture  di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo. In caso di  momentanea  indisponibilita'
          delle strutture ricettive temporanee  di  cui  al  presente
          comma, il prefetto dispone la provvisoria  accoglienza  del
          minore di eta' non inferiore a sedici anni in  una  sezione
          dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli  articoli
          9 e 11, per un periodo comunque  non  superiore  a  novanta
          giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni
          e  comunque  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza
          del minore non  accompagnato  nelle  strutture  di  cui  al
          presente comma e al comma 1 del presente articolo  e'  data
          notizia, a cura del gestore della struttura, al  comune  in
          cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento  con
          i servizi del territorio. 
              4.  Il  minore  non  accompagnato   non   puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
              5. L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  per  i
          minorenni e al Tribunale per  i  minorenni  per  l'apertura
          della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
          343  e  seguenti  del  codice  civile  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione del medesimo codice,  in  quanto
          compatibili, e per la ratifica delle misure di  accoglienza
          predisposte,  nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  con  mezzi  idonei  a  garantirne   la
          riservatezza, al fine di  assicurare  il  censimento  e  il
          monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
          provvedimento  di   nomina   del   tutore   e   gli   altri
          provvedimenti  relativi  alla  tutela  sono  adottati   dal
          presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
          lui delegato.  Il  reclamo  contro  tali  provvedimenti  si
          propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
          procedura civile.  Del  collegio  non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 
              6. Il tutore  possiede  le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
              7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
          e'   tempestivamente   avviata    ogni    iniziativa    per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno, sentiti il Ministero  della  giustizia  e  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  stipula  convenzioni,  sulla  base   delle
          risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  e
          i servizi dell'asilo,  con  organizzazioni  internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari. 
              7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
          all'articolo 19-bis, comma 1, se non  sussiste  un  rischio
          per il minore straniero  non  accompagnato  o  per  i  suoi
          familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed
          esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente  la
          responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia
          una   relazione   all'ente   convenzionato,    che    avvia
          immediatamente le indagini. 
              7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e'
          trasmesso al  Ministero  dell'interno,  che  e'  tenuto  ad
          informare  tempestivamente  il   minore,   l'esercente   la
          responsabilita'   genitoriale    nonche'    il    personale
          qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo
          19-bis, comma 1. 
              7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei  a
          prendersi cura del minore straniero non accompagnato,  tale
          soluzione  deve  essere  preferita   al   collocamento   in
          comunita'.». 
              «Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri  non
          accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore  straniero
          non  accompagnato  e'  entrato  in  contatto  o  e'   stato
          segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi  sociali  o
          ad altri rappresentanti dell'ente  locale  o  all'autorita'
          giudiziaria, il personale qualificato  della  struttura  di
          prima accoglienza svolge, sotto la  direzione  dei  servizi
          dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
          organizzazioni,  enti  o  associazioni  con  comprovata   e
          specifica esperienza nella tutela dei minori, un  colloquio
          con  il  minore,  volto  ad  approfondire  la  sua   storia
          personale e familiare e a far emergere ogni altro  elemento
          utile alla sua protezione, secondo la  procedura  stabilita
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  Al   colloquio   e'
          garantita la presenza di un mediatore culturale. 
              2.  Nei  casi  di  dubbi  fondati   relativi   all'eta'
          dichiarata dal minore  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e seguenti. In ogni  caso,  nelle  more  dell'esito
          delle  procedure  di  identificazione,  l'accoglienza   del
          minore e'  garantita  dalle  apposite  strutture  di  prima
          accoglienza per minori previste dalla legge; si  applicano,
          ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   le   disposizioni
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
          24. 
              3. L'identita' di un minore straniero non  accompagnato
          e'  accertata  dalle  autorita'  di   pubblica   sicurezza,
          coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
          o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
          stata garantita allo stesso minore un'immediata  assistenza
          umanitaria.  Qualora  sussista  un  dubbio   circa   l'eta'
          dichiarata,  questa  e'   accertata   in   via   principale
          attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
          collaborazione   delle   autorita'   diplomatico-consolari.
          L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
          deve essere richiesto nei casi in cui  il  presunto  minore
          abbia  espresso  la   volonta'   di   chiedere   protezione
          internazionale ovvero  quando  una  possibile  esigenza  di
          protezione internazionale emerga a  seguito  del  colloquio
          previsto dal comma  1.  Tale  intervento  non  e'  altresi'
          esperibile qualora da esso  possano  derivare  pericoli  di
          persecuzione e nei casi in cui il minore  dichiari  di  non
          volersi     avvalere     dell'intervento     dell'autorita'
          diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari  esteri  e
          della   cooperazione   internazionale   e   il    Ministero
          dell'in-terno promuovono le opportune iniziative,  d'intesa
          con  gli  Stati  interessati,  al  fine  di  accelerare  il
          compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
              3-bis. Le autorita' di pubblica  sicurezza  consultano,
          ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il  sistema
          informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
          istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali  nonche'  le  altre  banche  dati   pubbliche   che
          contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
          per esse previste. 
              3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui  ai
          commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato  di
          cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere
          sostituita con la  misura  dell'espulsione  dal  territorio
          nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              4. Qualora permangano dubbi fondati in merito  all'eta'
          dichiarata da un  minore  straniero  non  accompagnato,  la
          Procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni  puo'   disporre   esami   socio-sanitari   volti
          all'accertamento della stessa. 
              5. Lo straniero  e'  informato,  con  l'ausilio  di  un
          mediatore culturale, in una lingua che possa  capire  e  in
          conformita'   al   suo   grado   di    maturita'    e    di
          alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'  puo'  essere
          determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
          tipo di esami a cui deve essere sottoposto,  dei  possibili
          risultati attesi e  delle  eventuali  conseguenze  di  tali
          risultati, nonche' di quelle derivanti  dal  suo  eventuale
          rifiuto di  sottoporsi  a  tali  esami.  Tali  informazioni
          devono essere fornite  altresi'  alla  persona  che,  anche
          temporaneamente, esercita i poteri tutelari  nei  confronti
          del presunto minore. 
              6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' e' concluso
          entro   sessanta   giorni   decorrenti   dalla   data   del
          provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in  un
          ambiente  idoneo  con  un  approccio  multidisciplinare  da
          professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in
          presenza di un mediatore culturale,  utilizzando  modalita'
          meno invasive possibili e  rispettose  dell'eta'  presunta,
          del  sesso  e  dell'integrita'  fisica  e  psichica   della
          persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che
          possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. 
              6-bis.  L'accertamento  socio-sanitario  e'  effettuato
          dalle   equipe   multidisciplinari   e   multiprofessionali
          previste   dal   Protocollo   multidisciplinare   per    la
          determinazione   dell'eta'   dei   minori   stranieri   non
          accompagnati, adottato  con  accordo  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          che sono costituite entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              6-ter.  In  deroga  al  comma  6,  in  caso  di  arrivi
          consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
          di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
          o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis,  comma
          4, del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
          rintraccio sul territorio nazionale a seguito  di  ingresso
          avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita'  di
          pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi  dattiloscopici
          e  fotografici,  puo'   disporre,   nell'immediatezza,   lo
          svolgimento  di   rilievi   antropometrici   o   di   altri
          accertamenti   sanitari,    anche    radiografici,    volti
          all'individuazione     dell'eta',     dandone     immediata
          comunicazione  alla  procura  della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
          forma   scritta.   Nei   casi   di   particolare   urgenza,
          l'autorizzazione   puo'    essere    data    oralmente    e
          successivamente confermata per iscritto. Il  verbale  delle
          attivita'  compiute,   contenente   anche   l'esito   delle
          operazioni  e  l'indicazione  del  margine  di  errore,  e'
          notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
          i poteri tutelari,  ove  nominato,  ed  e'  trasmesso  alla
          procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano  i
          commi 3-ter  e  7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto
          verbale puo' essere impugnato davanti al  tribunale  per  i
          minorenni entro 5  giorni  dalla  notificazione,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Quando  e'  proposta  istanza  di  sospensione,  il
          giudice,  in  composizione  monocratica,  decide   in   via
          d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento  amministrativo
          e penale conseguente all'identificazione  come  maggiorenne
          e' sospeso fino alla decisione su tale istanza. 
              7. Il risultato  dell'accertamento  socio-sanitario  e'
          comunicato allo straniero, in modo congruente  con  la  sua
          eta', con  la  sua  maturita'  e  con  il  suo  livello  di
          alfabetizzazione, in  una  lingua  che  possa  comprendere,
          all'esercente    la    responsabilita'    genitoriale     e
          all'autorita' giudiziaria che ha  disposto  l'accertamento.
          Nella relazione  finale  deve  essere  sempre  indicato  il
          margine di errore. 
              8. Qualora, anche dopo l'accertamento  socio-sanitario,
          permangano dubbi sulla minore eta', questa  si  presume  ad
          ogni effetto di legge. 
              9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' emesso
          dal  tribunale  per  i  minorenni  ed  e'  notificato  allo
          straniero  e,  contestualmente,  all'esercente   i   poteri
          tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede  di
          reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di  procedura
          civile. In caso di impugnazione, il giudice decide  in  via
          d'urgenza   entro   dieci   giorni;    ogni    procedimento
          amministrativo  e  penale  conseguente  all'identificazione
          come  maggiorenne  e'  sospeso  fino  alla  decisione.   Il
          provvedimento e'  altresi'  comunicato  alle  autorita'  di
          polizia  ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di
          identificazione  ed  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali ai fini  dell'inserimento  dei  dati  nel
          sistema informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non
          accompagnati.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, S.O. n. 123. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge 7 aprile 2017, n.  47  (Disposizioni  in  materia  di
          misure   di   protezione   dei   minori    stranieri    non
          accompagnati): 
              «Art. 2  (Definizione).  -  1.  Ai  fini  di  cui  alla
          presente  legge,  per  minore  straniero  non  accompagnato
          presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne
          non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea  che
          si trova per qualsiasi causa nel territorio dello  Stato  o
          che e' altrimenti sottoposto alla  giurisdizione  italiana,
          privo di  assistenza  e  di  rappresentanza  da  parte  dei
          genitori o di altri adulti per lui legalmente  responsabili
          in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.». 
              - Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
          18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione   della   direttiva
          2013/33/UE  recante  norme  relative  all'accoglienza   dei
          richiedenti  protezione   internazionale,   nonche'   della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), si veda nelle note alle premesse.