Art. 2 Modalita' di svolgimento del colloquio 1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, e' effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza. 2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua eta' e al suo grado di sviluppo. 3. Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio. 4. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro. 5. Il colloquio e' condotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, dall'assistente sociale o da uno psicologo dell'eta' evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista. Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilita' genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere. 6. L'operatore che conduce il colloquio e' coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che gia' svolgono attivita' di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture. 7. L'operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), si veda nelle note alle premesse.