Art. 2 
 
               Modalita' di svolgimento del colloquio 
 
  1. Il colloquio, svolto ai sensi dell'articolo 19-bis  del  decreto
legislativo n. 142 del 2015,  e'  effettuato  il  prima  possibile  e
comunque  non  oltre  tre  giorni  dall'ingresso  del  minore   nella
struttura di prima accoglienza. 
  2. L'incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore,
si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni  di
ascolto, con l'adozione di ogni accorgimento necessario a mettere  il
minore a proprio agio, in relazione alla sua eta' e al suo  grado  di
sviluppo. 
  3. Il  colloquio  avviene  secondo  un  approccio  partecipativo  e
dialogico, che assicuri un ascolto attivo  del  minore  e  una  piena
comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio. 
  4. Ove le condizioni  del  minore  lo  richiedano,  possono  essere
effettuate pause o interruzioni del colloquio e,  se  necessario,  il
rinvio della conclusione ad un successivo incontro. 
  5. Il colloquio e' condotto, ai sensi  del  comma  1  dell'articolo
19-bis del decreto  legislativo  n.  142  del  2015,  dall'assistente
sociale  o  da  uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,  ovvero  da  un
educatore professionale socio-pedagogico  o  da  un  pedagogista.  Al
colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in
via  provvisoria  la  responsabilita'  genitoriale  e  un   mediatore
culturale in  grado  di  parlare  una  lingua  che  il  minore  possa
comprendere. 
  6.  L'operatore  che  conduce  il  colloquio  e'  coadiuvato,   ove
possibile, da organizzazioni, enti  o  associazioni  con  consolidata
esperienza nella tutela dei minori, che gia'  svolgono  attivita'  di
collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture. 
  7. L'operatore che  conduce  il  colloquio  e  gli  altri  soggetti
legittimati ad assistervi ai sensi dei commi 5 e 6 hanno l'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i
minori hanno lasciato la struttura. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  19-bis  del   decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della
          direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
          dei richiedenti protezione  internazionale,  nonche'  della
          direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale), si veda nelle note alle premesse.