Art. 3 
 
                       Contenuti del colloquio 
 
  1. Il colloquio e' diretto  ad  approfondire  la  conoscenza  della
storia personale e familiare del  minore  e  ad  acquisire  tutte  le
notizie utili per la sua protezione  e  per  l'individuazione  di  un
percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del
superiore interesse del minore. 
  2. Il colloquio e' strutturato nelle seguenti fasi: 
    a) informazione del minore sul contesto  del  colloquio,  con  la
presentazione degli operatori,  l'illustrazione  delle  modalita'  di
svolgimento dello stesso e delle finalita' a cui e' diretto; 
    b) approfondimento della storia personale e familiare del minore,
delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono  o
di allontanamento del minore stesso dalla  sua  famiglia  e  dal  suo
Paese di origine o di provenienza, anche  con  riferimento  alle  sue
aspettative future; 
    c)  ricostruzione  insieme  al  minore  dei  fatti  dallo  stesso
narrati; 
    d) prospettazione e condivisione con il minore  del  progetto  di
accoglienza. 
  3. Ai fini dell'acquisizione delle  notizie  di  cui  al  comma  2,
lettera b), in particolare e' necessario: 
    a) raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilita'  di
reperimento dei documenti di identita' del minore; 
    b) evidenziare le lingue  parlate  dal  minore  e  se  lo  stesso
appartiene ad una minoranza linguistica o etnica; 
    c) ricostruire il vissuto del minore con riferimento al  contesto
del Paese di origine  o  di  provenienza  e  al  percorso  scolastico
seguito; 
    d) ricostruire le circostanze della partenza  dal  suo  Paese  di
origine o  di  provenienza  e  del  viaggio  effettuato,  ponendo  in
evidenza le esperienze  vissute  anche  durante  il  viaggio  e  dopo
l'arrivo in Italia; 
    e) ricostruire le relazioni familiari, affettive  e  amicali  nel
proprio Paese ed in Italia,  anche  con  riferimento  alla  comunita'
etnica di appartenenza; 
    f) raccogliere elementi sulla presenza di familiari in  Italia  o
in altri Paesi dell'Unione europea o  in  Paesi  terzi,  al  fine  di
valutare la possibilita' di ricongiungimento; 
    g)   evidenziare   stati   di   particolare   emotivita'   o   di
vulnerabilita' derivanti anche da  violenze  psichiche  o  fisiche  o
dall'essere stato vittima di tratta o altre  forme  di  sfruttamento,
nonche' la presenza di bisogni specifici; 
    h) rilevare fatti o circostanze che potrebbero  dare  luogo  alle
misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione; 
    i) evidenziare le aspettative del  minore  in  relazione  al  suo
percorso di accoglienza.