Art. 4 Conclusione del colloquio 1. Al termine del colloquio, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore: a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore; b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonche' i rapporti con la comunita' etnica di riferimento; c) gli eventuali profili di vulnerabilita'; d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione delle forme di protezione; e) le modalita' di coinvolgimento del minore nel colloquio; f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato. 2. La relazione di cui al comma 1 e' inserita nella cartella sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti. 3. Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilita' o particolari necessita' anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore di cui all'articolo 2, comma 5, informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della citata legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): «Art. 9 (Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale). - 1. (Omissis). 2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale e' trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 3. - 5. (Omissis)».