Art. 4 
 
                      Conclusione del colloquio 
 
  1. Al termine del colloquio, l'operatore  di  cui  all'articolo  2,
comma 5,  predispone,  sottoscrivendola,  una  dettagliata  relazione
recante, oltre ai dati anagrafici del minore: 
    a) le  informazioni  utili  per  la  ricostruzione  della  storia
personale del minore; 
    b) le eventuali relazioni familiari,  affettive  ed  amicali  del
minore, nonche' i rapporti con la comunita' etnica di riferimento; 
    c) gli eventuali profili di vulnerabilita'; 
    d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all'attivazione
delle forme di protezione; 
    e) le modalita' di coinvolgimento del minore nel colloquio; 
    f) l'opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato. 
  2. La relazione di cui  al  comma  1  e'  inserita  nella  cartella
sociale prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 7 aprile 2017,
n. 47, che viene trasmessa ai  servizi  sociali  del  comune  e  alla
procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti. 
  3.  Qualora  nel  corso  del  colloquio  emergano   situazioni   di
vulnerabilita'  o  particolari  necessita'  anche  sotto  il  profilo
sanitario, ovvero l'esigenza di  protezione  internazionale  o  altra
forma di protezione, l'operatore di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
informa  tempestivamente   il   responsabile   della   struttura   di
accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del
soggetto  che  esercita  la  responsabilita'   genitoriale   in   via
provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  2,  della
          citata legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in  materia
          di  misure  di  protezione   dei   minori   stranieri   non
          accompagnati): 
              «Art.  9  (Sistema  informativo  nazionale  dei  minori
          stranieri  non  accompagnati.  Cartella  sociale).   -   1.
          (Omissis). 
              2. In seguito al colloquio di cui all'articolo  19-bis,
          comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,
          introdotto dalla presente legge, il  personale  qualificato
          della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella
          sociale, evidenziando elementi  utili  alla  determinazione
          della soluzione di lungo  periodo  migliore  nel  superiore
          interesse  del  minore  straniero  non   accompagnato.   La
          cartella sociale e' trasmessa ai servizi sociali del comune
          di destinazione e alla procura della Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni. 
              3. - 5. (Omissis)».