Art. 6 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del colloquio e' effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 5 e alle garanzie di cui all'articolo 13 del predetto Regolamento (UE) 2016/679. 2. Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a norma del presente decreto, e' individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza. 3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, a seguito di valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta, ai sensi all'articolo 24 del predetto Regolamento (UE) 2016/679, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, prevedendo altresi' che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.