Art. 6 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento  del
colloquio e' effettuato nel rispetto dei principi  e  delle  garanzie
previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del  27
aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  con
particolare riferimento ai principi di  cui  all'articolo  5  e  alle
garanzie  di  cui  all'articolo  13  del  predetto  Regolamento  (UE)
2016/679. 
  2. Il titolare del trattamento dei  dati  personali,  effettuato  a
norma  del  presente  decreto,  e'  individuato  nel   titolare   del
trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza. 
  3. Il titolare del trattamento dei  dati  di  cui  al  comma  2,  a
seguito di valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla  protezione
dei  dati  personali  effettuata  ai  sensi  dell'articolo   35   del
Regolamento (UE) 2016/679,  adotta,  ai  sensi  all'articolo  24  del
predetto  Regolamento  (UE)  2016/679,  adeguate  misure  tecniche  e
organizzative  volte  ad  assicurare  la  verifica   della   corretta
compilazione,  la  completezza,  la  tenuta  e  la  tracciatura   dei
documenti contenuti nella cartella sociale  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, del presente decreto, prevedendo altresi' che tali  cartelle
siano custodite in locali, strutture o  con  dispositivi  ad  accesso
limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali
sicuri. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.