Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono
effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei
principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
2. I titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche
per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un
livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di
distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati
trattati, in conformita' al citato regolamento (UE) n. 2016/679.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O.