Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  I  trattamenti  dei  dati  di  cui  al  presente  decreto  sono
effettuati in conformita' e nel rispetto  delle  disposizioni  e  dei
principi di cui  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 
  2. I titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche
per garantire la sicurezza informatica,  al  fine  di  assicurare  un
livello di sicurezza  dei  dati  personali  adeguato  al  rischio  di
distruzione, perdita, modifica o  accesso  non  autorizzato  ai  dati
trattati, in conformita' al citato regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29  luglio  2003,
          n. 174, S.O.