Art. 10 
 
                Valutazione delle prove e dei titoli 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  422,  comma  1,  del  Testo  unico,  la
commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove  nominate,  fermo
restando quanto previsto al periodo  successivo,  dispongono  di  210
punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta;  b)  70  punti
per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale;  d)  10
punti  per  i  titoli.  I  titoli  sono  valutati,  di  norma,  dalla
commissione esaminatrice originaria, ferma restando  la  possibilita'
di attribuire  tale  valutazione  anche  alle  sottocommissioni,  ove
nominate. 
  2.  La  commissione  esaminatrice,  nonche',   ove   nominate,   le
sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai  sette  quesiti
della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti.  Il
punteggio complessivo della prima prova scritta e' dato  dalla  somma
dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette
quesiti. I candidati che ottengono un punteggio  complessivo  pari  o
superiore a 49 punti superano la prima prova scritta. 
  3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice  nonche',
ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso
tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o
superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta. 
  4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e
3 sono ammessi alla prova orale. 
  5.  Nell'ambito  della  prova  orale  la  commissione  esaminatrice
nonche' le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio
nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo: 
    a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti  per  ciascuno
dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a); 
    b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito
di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b); 
    c) da un  minimo  di  0  punti  a  un  massimo  di  4  punti  per
l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c); 
    d) da un  minimo  di  0  punti  a  un  massimo  di  2  punti  per
l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d). 
  6. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato  dalla  somma
dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I  candidati  che
ottengono un punteggio  complessivo  pari  o  superiore  a  42  punti
superano la prova orale. 
  7. Ai sensi  dell'articolo  422,  comma  7,  del  Testo  unico,  la
commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma  1,
determina il punteggio  da  riconoscere  ai  titoli  soltanto  per  i
candidati che hanno superato la prova orale,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 
  8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i  titoli  di
cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla  data  di
scadenza della domanda di partecipazione  al  concorso  e  dichiarati
nella predetta domanda nelle modalita' definite nel  citato  allegato
D) e nel bando. 
  9. Ai sensi  dell'articolo  423,  comma  2,  del  Testo  unico,  il
punteggio  finale  ai  fini  della  graduatoria  di  merito  di   cui
all'articolo 15  e'  dato  dalla  somma  dei  seguenti  punteggi:  1)
punteggio  conseguito  nella  prima  prova  scritta;   2)   punteggio
conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella
prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo degli articoli 422, commi  1  e  7,  e  423,
          comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 8 (Concorso per titoli  ed  esami).  -  1.  Nei
          concorsi per titoli ed esami, nei casi  di  assunzione  per
          determinati  profili,  la   valutazione   dei   titoli   e'
          effettuata  dopo  lo  svolgimento  delle  prove  orali,   a
          condizione  della  previa  determinazione  dei  criteri  di
          valutazione. 
                (omissis)».