Art. 10
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Ai sensi dell'articolo 422, comma 1, del Testo unico, la
commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo
restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210
punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta; b) 70 punti
per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale; d) 10
punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla
commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilita'
di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove
nominate.
2. La commissione esaminatrice, nonche', ove nominate, le
sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti
della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il
punteggio complessivo della prima prova scritta e' dato dalla somma
dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette
quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o
superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.
3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonche',
ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso
tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o
superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e
3 sono ammessi alla prova orale.
5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice
nonche' le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio
nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo:
a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno
dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a);
b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito
di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b);
c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per
l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c);
d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per
l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d).
6. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma
dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che
ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti
superano la prova orale.
7. Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la
commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1,
determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i
candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R.
8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di
cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati
nella predetta domanda nelle modalita' definite nel citato allegato
D) e nel bando.
9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il
punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui
all'articolo 15 e' dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1)
punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio
conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella
prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 422, commi 1 e 7, e 423,
comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei
concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per
determinati profili, la valutazione dei titoli e'
effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a
condizione della previa determinazione dei criteri di
valutazione.
(omissis)».