Art. 11
Predisposizione della prova preselettiva
e delle prove scritte e orali
1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva avviene
in uno dei seguenti modi:
a) il Ministero puo' demandare a soggetti esterni, sulla base
delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si
estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di
svolgimento della prova preselettiva;
b) predisposizione dei quesiti da parte di un Comitato
tecnico-scientifico, nominato per ogni tornata concorsuale dal
competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del
Ministero con proprio decreto. I componenti del Comitato
tecnico-scientifico sono scelti tra i dirigenti di ruolo del
Ministero nonche' tra altre professionalita' individuate nel predetto
decreto anche nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 12,
comma 1, lettere a) e b). Al Comitato tecnico-scientifico sono
eventualmente aggregati componenti esperti per la definizione dei
quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine,
il Comitato tecnico-scientifico predispone i quesiti, nel numero
definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti
successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare
il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva.
2. Il bando definisce l'eventuale modalita' di validazione dei
quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati
predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e puo' attribuire tale
funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle
sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato
tecnico-scientifico.
3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi
membri aggregati non spettano compensi, indennita', emolumenti o
gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi
spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di
trattamento di missione.
4. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni,
ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre
tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal
presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove
possibile, con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La
scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite
sorteggio da parte di almeno due candidati.
5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R.,
i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti,
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla
commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in
numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai
candidati nelle modalita' indicate dal presente articolo. Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487.
«Art. 11 (Adempimenti della commissione esaminatrice).
- 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la
commissione esaminatrice, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata
di cui al comma 4, la programmazione delle fasi
endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle
eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi
dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta.
Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale e
ne e' vietata la divulgazione. La scelta della traccia da
sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio da
parte di almeno due candidati.
2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento
della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa
identificazione degli stessi.
3. In ogni fase della procedura la commissione addotta
le necessarie misure di sicurezza per garantire la
segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte,
affidandole al presidente e al segretario che ne
garantiscono l'integrita' e la riservatezza, anche
attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
4. Le procedure concorsuali si concludono di norma
entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove
scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata
collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione
del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento
della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul
proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata
effettiva di ciascun concorso svolto.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al
termine di ogni sessione giornaliera d'esame.
Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove
previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli
che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione
delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla
conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione
elabora la graduatoria finale del concorso e
l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente,
ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito
istituzionale.».
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si
veda nelle note all'articolo 9.