Art. 11 
 
              Predisposizione della prova preselettiva 
                    e delle prove scritte e orali 
 
  1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva  avviene
in uno dei seguenti modi: 
    a) il Ministero puo' demandare a  soggetti  esterni,  sulla  base
delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da  cui  si
estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o  i  giorni  di
svolgimento della prova preselettiva; 
    b)  predisposizione  dei  quesiti  da  parte   di   un   Comitato
tecnico-scientifico,  nominato  per  ogni  tornata  concorsuale   dal
competente  dirigente  generale  dell'amministrazione  centrale   del
Ministero  con   proprio   decreto.   I   componenti   del   Comitato
tecnico-scientifico  sono  scelti  tra  i  dirigenti  di  ruolo   del
Ministero nonche' tra altre professionalita' individuate nel predetto
decreto anche nell'ambito delle categorie  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettere  a)  e  b).  Al  Comitato  tecnico-scientifico  sono
eventualmente aggregati componenti esperti  per  la  definizione  dei
quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine,
il Comitato tecnico-scientifico  predispone  i  quesiti,  nel  numero
definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti
successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti  da  somministrare
il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva. 
  2. Il bando definisce  l'eventuale  modalita'  di  validazione  dei
quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi  siano  stati
predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e puo' attribuire  tale
funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle
sottocommissioni,    ove     nominate,     ovvero     al     Comitato
tecnico-scientifico. 
  3. Ai componenti del Comitato  tecnico-scientifico  e  ai  relativi
membri aggregati non  spettano  compensi,  indennita',  emolumenti  o
gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione  dei  rimborsi
spese, ove spettanti in base alla normativa  vigente  in  materia  di
trattamento di missione. 
  4. La commissione esaminatrice, unitamente  alle  sottocommissioni,
ove nominate, ai sensi  dell'articolo  11  del  d.P.R.,  prepara  tre
tracce  per  ciascuna  delle  prove  scritte  come  disciplinate  dal
presente  regolamento.  Le  tracce  sono  segrete,   elaborate,   ove
possibile, con modalita' digitale e ne e' vietata la divulgazione. La
scelta della traccia da sottoporre ai candidati e' effettuata tramite
sorteggio da parte di almeno due candidati. 
  5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R.,
i  quesiti   e   gli   ulteriori   accertamenti   sono   predisposti,
immediatamente prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova  orale,  dalla
commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove  nominate,  in
numero triplo  rispetto  al  numero  dei  quesiti  da  sottoporre  ai
candidati  nelle  modalita'  indicate  dal  presente  articolo.  Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  l'articolo  11  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. 
              «Art. 11 (Adempimenti della commissione  esaminatrice).
          -  1.  Prima  dell'inizio  delle   prove   concorsuali   la
          commissione  esaminatrice,  considerato   il   numero   dei
          concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata
          di  cui  al  comma  4,   la   programmazione   delle   fasi
          endoprocedimentali che dovra' essere rispettata anche dalle
          eventuali sottocommissioni.  I  componenti,  presa  visione
          dell'elenco    dei    partecipanti,    sottoscrivono     la
          dichiarazione   che   non    sussistono    situazioni    di
          incompatibilita'  tra  essi  e  i  concorrenti,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  codice  di  procedura  civile.   La
          commissione prepara tre tracce per ciascuna prova  scritta.
          Le tracce sono segrete, elaborate con modalita' digitale  e
          ne e' vietata la divulgazione. La scelta della  traccia  da
          sottoporre ai candidati e' effettuata tramite sorteggio  da
          parte di almeno due candidati. 
              2. L'accesso dei  candidati  al  luogo  di  svolgimento
          della prova concorsuale e' consentito esclusivamente previa
          identificazione degli stessi. 
              3. In ogni fase della procedura la commissione  addotta
          le  necessarie  misure  di  sicurezza  per   garantire   la
          segretezza delle tracce e dei testi  delle  prove  scritte,
          affidandole  al  presidente  e   al   segretario   che   ne
          garantiscono  l'integrita'   e   la   riservatezza,   anche
          attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. 
              4. Le procedure  concorsuali  si  concludono  di  norma
          entro 180 giorni dalla  data  di  conclusione  delle  prove
          scritte. L'inosservanza di  tale  termine  e'  giustificata
          collegialmente dalla commissione esaminatrice con  motivata
          relazione da inoltrare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento   della   funzione   pubblica   o
          all'amministrazione o ente che ha proceduto  all'emanazione
          del bando di concorso e, per  conoscenza,  al  Dipartimento
          della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano  sul
          proprio sito istituzionale il  dato  relativo  alla  durata
          effettiva di ciascun concorso svolto. 
              5. Gli esiti  delle  prove  orali  sono  pubblicati  al
          termine   di    ogni    sessione    giornaliera    d'esame.
          Successivamente all'espletamento  delle  prove  orali,  ove
          previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli
          che si conclude entro trenta  giorni  dall'ultima  sessione
          delle prove orali.  Nei  quindici  giorni  successivi  alla
          conclusione della valutazione dei  titoli,  la  Commissione
          elabora   la   graduatoria   finale    del    concorso    e
          l'amministrazione procedente la  pubblica  contestualmente,
          ad ogni effetto legale, nel  Portale  e  nel  proprio  sito
          istituzionale.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.  487,  si
          veda nelle note all'articolo 9.