Art. 12
Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della
commissione esaminatrice nonche' dei Comitati di vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1, del Testo unico, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del competente
dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si
compone nel seguente modo:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del
Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda
fascia di universita' statali e non statali, i magistrati
amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli
avvocati dello Stato, i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della
contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del
Ministero.
2. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e
delle sottocommissioni siano per piu' di due terzi dello stesso
genere.
3. Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della prova
preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove scritte
e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove
nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi
dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati partecipano
ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni,
ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della
valutazione delle prove relative alla loro competenza nonche' alle
eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente
regolamento, per la parte di competenza.
4. Ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del Testo unico, il
presidente e' nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a).
5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra
i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e
periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in
particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano
ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a
qualsiasi titolo conferito.
6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i
dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero,
anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.
7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove
nominate, e' assegnato un segretario, individuato tra il personale
appartenente all'area dei funzionari o equiparati.
8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere
individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area
della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i
dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni
scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della
classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere
individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica
amministrazione purche' madrelingua ovvero in possesso della
conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro
comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa
all'attivita' della commissione esaminatrice o delle
sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione
comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio
dello Stato.
9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono
essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti
all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali,
tra i dirigenti scolastici nonche' tra i docenti delle istituzioni
scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della
classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere
individuati, altresi', fra soggetti anche esterni alla pubblica
amministrazione purche' in possesso di una adeguata professionalita'.
Il personale docente partecipa all'attivita' della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale
partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico
del bilancio dello Stato.
10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte
e orali nonche' per accelerare le procedure concorsuali, la
composizione della commissione esaminatrice iniziale puo' essere
integrata in modo da costituire una o piu' sottocommissioni. Ogni
sottocommissione e' composta da un presidente e ulteriori quattro
membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente
articolo nonche' dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna
sottocommissione e' assegnato un segretario individuato tra il
personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il
presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo
svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione esaminatrice
definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione
dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni
ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e
vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le
sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova
orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul
sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di
merito.
11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle
sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro,
scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno o
piu' dei membri supplenti non e' ostativa al funzionamento della
commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.
12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle
prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente
previsto in ragione della modalita' di svolgimento del concorso, sono
nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione
centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo
svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9,
comma 5, del d.P.R.
13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la commissione
esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica o mediante
l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque
l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
14. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-bis, del Testo unico, i
membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli
articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati
in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione
del bando.
15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle
sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari,
nonche' ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi
stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso in
cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito
relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta
esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le
funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle
sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non
comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.
16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle
prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla
competente direzione generale dell'amministrazione centrale del
Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il
personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni
centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli
previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 421, commi 1, 1-bis e 4,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 9 e 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle
predette commissioni possono fare parte come componenti
aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
In ogni caso nella composizione delle commissioni
esaminatrici si applica il principio della parita' di
genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le
amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature
a componente di commissione. Possono ricorrere a tale
modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui
all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non possono essere nominati componenti delle
predette commissioni i componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione interessata, coloro che
ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alla procedura di nomina delle
sottocommissioni.
5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in
piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione e
composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria
non inferiore a quella per la quale il concorso e' stato
bandito. I membri del comitato sono individuati
dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in
servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate
esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o
amministrazioni diverse.
6. Le commissioni esaminatrici delle procedure
selettive previste dal presente regolamento sono nominate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei
casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato
dalla stessa autorita' che ha bandito il concorso negli
altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con
l'individuazione preferenziale di personale di qualifica
pari o superiore a quella cui il concorso e' riferito, la
partecipazione di:
a) personale dirigenziale o equiparato, con
funzione di presidente, appartenente all'amministrazione
che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra
amministrazione;
b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del
concorso;
c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti
esterni specializzati nella valutazione delle capacita',
attitudini, motivazioni individuali e dello stile
comportamentale, ove previsto;
d) personale non dirigenziale appartenente
all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con
funzione di segretario;
e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove
previsto;
f) esperti in competenze digitali e trasversali in
ambito di comunicazione e gestione del personale.
8. In relazione al numero dei partecipanti alle
selezioni o per particolari esigenze organizzative
opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei
concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un
numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto.
9. Il presidente e i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo
del personale in quiescenza non e' consentito se il
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora
la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un
triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
11. Alle commissioni possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
relative a specializzazioni non rinvenibili nelle
amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e
risorse umane di cui al comma 1.
12. La commissione esaminatrice comunica i risultati
delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di
concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di
impiego si risolva per qualsiasi causa durante
l'espletamento dei lavori della commissione cessano
dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.».
«Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). -
1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle
commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i
comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono
stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma
13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si
applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle
commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza
dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.».