Art. 12 
 
Disciplina per l'individuazione, la nomina e  la  composizione  della
  commissione esaminatrice nonche' dei Comitati di vigilanza 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  421,  comma  1,  del  Testo  unico,  la
commissione esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  competente
dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero  e  si
compone nel seguente modo: 
    a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico  di  funzioni
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e  di  seconda
fascia  di  universita'  statali  e   non   statali,   i   magistrati
amministrativi, i magistrati ordinari, i  magistrati  contabili,  gli
avvocati dello Stato, i prefetti; 
    b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della
contrattazione delle funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero. 
  2.  Salvo  i  casi  di  motivata   impossibilita',   e'   garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i  membri  delle  commissioni  e
delle sottocommissioni siano per  piu'  di  due  terzi  dello  stesso
genere. 
  3. Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della  prova
preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove  scritte
e orali, la  commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni,  ove
nominate, possono essere  integrate  da  membri  aggregati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati  partecipano
ai lavori della Commissione esaminatrice  e  delle  sottocommissioni,
ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della
valutazione delle prove relative alla loro  competenza  nonche'  alle
eventuali  sedute  plenarie   preparatorie   di   cui   al   presente
regolamento, per la parte di competenza. 
  4. Ai sensi  dell'articolo  421,  comma  4,  del  Testo  unico,  il
presidente e' nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a). 
  5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati  fra
i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione  centrale  e
periferica appartenenti ai ruoli del Ministero,  anche  collocati  in
particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano
ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale  a
qualsiasi titolo conferito. 
  6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati  fra  i
dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica  del  Ministero,
anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico. 
  7. A ciascuna  commissione  esaminatrice  e  sottocommissione,  ove
nominate, e' assegnato un segretario, individuato  tra  il  personale
appartenente all'area dei funzionari o equiparati. 
  8. I membri aggregati esperti  di  lingua  inglese  possono  essere
individuati tra i dirigenti  e  i  funzionari  appartenenti  all'area
della contrattazione e al comparto delle  funzioni  centrali,  fra  i
dirigenti  scolastici  nonche'  tra  i  docenti   delle   istituzioni
scolastiche ed educative statali  abilitati  nell'insegnamento  della
classe di concorso A-24 o A-25. I  predetti  esperti  possono  essere
individuati, altresi',  fra  soggetti  anche  esterni  alla  pubblica
amministrazione  purche'  madrelingua  ovvero   in   possesso   della
conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro
comune  europeo  di  riferimento.  Il  personale  docente   partecipa
all'attivita'    della    commissione    esaminatrice     o     delle
sottocommissioni,  ove  nominate,  senza  che   tale   partecipazione
comporti oneri di sostituzione del personale a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  9. I membri aggregati esperti in  tecnologie  informatiche  possono
essere individuati  tra  i  dirigenti  e  i  funzionari  appartenenti
all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni  centrali,
tra i dirigenti scolastici nonche' tra i  docenti  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali  abilitati  nell'insegnamento  della
classe  di  concorso  A-41.  I  predetti   esperti   possono   essere
individuati, altresi',  fra  soggetti  anche  esterni  alla  pubblica
amministrazione purche' in possesso di una adeguata professionalita'.
Il  personale  docente  partecipa  all'attivita'  della   commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza  che  tale
partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a  carico
del bilancio dello Stato. 
  10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove  scritte
e  orali  nonche'  per  accelerare  le  procedure   concorsuali,   la
composizione della  commissione  esaminatrice  iniziale  puo'  essere
integrata in modo da costituire una  o  piu'  sottocommissioni.  Ogni
sottocommissione e' composta da un  presidente  e  ulteriori  quattro
membri scelti tra le categorie  individuate  ai  sensi  del  presente
articolo  nonche'  dagli  eventuali  membri  aggregati.  A   ciascuna
sottocommissione  e'  assegnato  un  segretario  individuato  tra  il
personale appartenente  all'area  dei  funzionari  o  equiparati.  Il
presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i  lavori
delle  sottocommissioni  e  definisce  i  criteri  generali  per   lo
svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione  esaminatrice
definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la  partecipazione
dei componenti della commissione originaria e delle  sottocommissioni
ove  nominate,  procedure  e  criteri  di  valutazione   omogenei   e
vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e  per  tutte  le
sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della  prova
orale. Tali procedure e criteri di valutazione  sono  pubblicati  sul
sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria  di
merito. 
  11. I decreti di nomina  della  commissione  esaminatrice  e  delle
sottocommissioni indicano almeno un  supplente  per  ciascun  membro,
scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno  o
piu' dei membri supplenti non  e'  ostativa  al  funzionamento  della
commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate. 
  12. Gli eventuali comitati di vigilanza per  lo  svolgimento  delle
prove, ivi  inclusa  la  prova  preselettiva,  ove  non  diversamente
previsto in ragione della modalita' di svolgimento del concorso, sono
nominati dalla  competente  direzione  generale  dell'amministrazione
centrale del  Ministero  ovvero  dagli  USR,  tenuto  conto,  per  lo
svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo  9,
comma 5, del d.P.R. 
  13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la  commissione
esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove  nominate,  possono
svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'  telematica   o   mediante
l'utilizzo  di  strumenti  di  videoconferenza,  garantendo  comunque
l'anonimato  nella  correzione  delle  prove,  la  sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
  14. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-bis,  del  Testo  unico,  i
membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli
articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati
in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di  pubblicazione
del bando. 
  15.   Ai   membri   della   commissione   esaminatrice   e    delle
sottocommissioni ivi  inclusi  i  membri  aggregati  e  i  segretari,
nonche' ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i  compensi
stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso  in
cui ai membri delle sottocommissioni  non  sia  affidato  il  compito
relativo  alla   valutazione   dei   titoli,   agli   stessi   spetta
esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le
funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice  e  alle
sottocommissioni, ove nominate, in sede  di  prova  preselettiva  non
comportano l'attribuzione di un compenso integrativo. 
  16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso  di  svolgimento  delle
prove  mediante  procedure  informatizzate,   sono   nominati   dalla
competente  direzione  generale  dell'amministrazione  centrale   del
Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra  il
personale  dell'area  di  contrattazione  e  del  comparto   funzioni
centrali; i  relativi  oneri  sono  definiti  nell'ambito  di  quelli
previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'articolo 421, commi 1, 1-bis  e  4,
          del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 9 e 18 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art.  9  (Commissioni   esaminatrici).   -   1.   Le
          commissioni  esaminatrici  dei   concorsi   pubblici   sono
          composte da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto  del
          concorso,   scelti   tra   dipendenti   di   ruolo    delle
          amministrazioni, docenti ed estranei alle  medesime.  Delle
          predette commissioni possono  fare  parte  come  componenti
          aggiunti anche specialisti in psicologia e  risorse  umane.
          In  ogni  caso   nella   composizione   delle   commissioni
          esaminatrici si  applica  il  principio  della  parita'  di
          genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2.  Per  i  concorsi  di  cui  all'articolo   19   le
          amministrazioni pubblicano, attraverso il  Portale  di  cui
          all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle  candidature
          a componente  di  commissione.  Possono  ricorrere  a  tale
          modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui
          all'articolo 35, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle
          predette commissioni i componenti dell'organo di  direzione
          politica  dell'amministrazione  interessata,   coloro   che
          ricoprono cariche  politiche  o  che  siano  rappresentanti
          sindacali   o    designati    dalle    confederazioni    ed
          organizzazioni    sindacali    o     dalle     associazioni
          professionali. 
                4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alla   procedura   di   nomina    delle
          sottocommissioni. 
                5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo  in
          piu' sedi, in ognuna di esse e' costituito un  comitato  di
          vigilanza, presieduto da  un  membro  della  commissione  e
          composto almeno da due dipendenti di qualifica o  categoria
          non inferiore a quella per la quale il  concorso  e'  stato
          bandito.   I   membri   del   comitato   sono   individuati
          dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in
          servizio presso la sede di esame o, in caso  di  comprovate
          esigenze  di  servizio,  anche  tra  quello   di   sedi   o
          amministrazioni diverse. 
                6.  Le  commissioni  esaminatrici   delle   procedure
          selettive previste dal presente regolamento  sono  nominate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  nei
          casi di cui all'articolo 19, e con  provvedimento  adottato
          dalla stessa autorita' che ha  bandito  il  concorso  negli
          altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica. 
                7.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  le  commissioni  esaminatrici   prevedono,   con
          l'individuazione preferenziale di  personale  di  qualifica
          pari o superiore a quella cui il concorso e'  riferito,  la
          partecipazione di: 
                  a)  personale  dirigenziale   o   equiparato,   con
          funzione di  presidente,  appartenente  all'amministrazione
          che ha bandito il concorso o anche  appartenente  ad  altra
          amministrazione; 
                  b) docenti ed esperti  nelle  materie  oggetto  del
          concorso; 
                  c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti
          esterni specializzati nella  valutazione  delle  capacita',
          attitudini,   motivazioni   individuali   e   dello   stile
          comportamentale, ove previsto; 
                  d)   personale   non   dirigenziale    appartenente
          all'amministrazione che ha bandito il concorso,  anche  con
          funzione di segretario; 
                  e) specialisti in psicologia e risorse  umane,  ove
          previsto; 
                  f) esperti in competenze digitali e trasversali  in
          ambito di comunicazione e gestione del personale. 
                8. In  relazione  al  numero  dei  partecipanti  alle
          selezioni  o   per   particolari   esigenze   organizzative
          opportunamente motivate, le  commissioni  esaminatrici  dei
          concorsi per esami o per titoli  ed  esami  possono  essere
          suddivise in sottocommissioni,  con  l'integrazione  di  un
          numero  di  componenti  pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie e di un segretario aggiunto. 
                9.  Il  presidente  e  i  membri  delle   commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo, la qualifica richiesta per i  concorsi.  L'utilizzo
          del  personale  in  quiescenza  non  e'  consentito  se  il
          rapporto  di  servizio  sia  stato   risolto   per   motivi
          disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per   decadenza
          dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso,  qualora
          la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre  un
          triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 
                10. Possono  essere  nominati  in  via  definitiva  i
          supplenti tanto per il  presidente  quanto  per  i  singoli
          componenti la commissione. I  supplenti  intervengono  alle
          sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
          e documentato degli effettivi. 
                11. Alle commissioni possono essere aggregati  membri
          aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
          relative   a   specializzazioni   non   rinvenibili   nelle
          amministrazioni, oltre agli  specialisti  in  psicologia  e
          risorse umane di cui al comma 1. 
                12. La commissione esaminatrice comunica i  risultati
          delle prove ai candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di
          concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
          possono svolgere i propri lavori in  modalita'  telematica,
          garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'  delle
          comunicazioni. 
                13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di
          impiego   si   risolva   per   qualsiasi   causa    durante
          l'espletamento  dei  lavori   della   commissione   cessano
          dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.». 
                «Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). -
          1. I compensi per i componenti  interni  ed  esterni  delle
          commissioni e delle sottocommissioni di concorso  e  per  i
          comitati di vigilanza e le  segreterie  dei  concorsi  sono
          stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma
          13, della legge 19 giugno 2019, n.  56.  Tali  compensi  si
          applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle
          commissioni e sottocommissioni e ai comitati  di  vigilanza
          dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.».