Art. 14
Riserva di posti
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico, i
bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti
messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per
partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente
tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del Testo
unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni
ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici
dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero
dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex
Ministero della pubblica istruzione.
2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando,
e' calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con
arrotondamento all'unita' superiore in caso di frazione pari o
superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo
dei posti da destinarvi.
3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene
conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.
4. Il bando non puo', in ogni caso, disporre la riserva di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a
concorso siano inferiori a cinque.
5. La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, e'
calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei
posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli
articoli 3 e 17.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 420, comma 7-bis, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art.
19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (omissis).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis)».