Art. 14 
 
                          Riserva di posti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 420, comma  7-bis,  del  Testo  unico,  i
bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti
messi  a  concorso  per  i  soggetti  che,  avendo  i  requisiti  per
partecipare al concorso, abbiano  ottenuto  l'incarico  di  dirigente
tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6,  del  Testo
unico del pubblico impiego e  abbiano  svolto  le  relative  funzioni
ispettive per almeno tre anni,  entro  il  termine  di  presentazione
della domanda  di  partecipazione  al  concorso,  presso  gli  uffici
dell'amministrazione  centrale  o  periferica  del  Ministero  ovvero
dell'ex   Ministero   dell'istruzione   ovvero   dell'ex    Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ovvero  dell'ex
Ministero della pubblica istruzione. 
  2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal  bando,
e' calcolata in ragione del numero dei posti messi  a  concorso,  con
arrotondamento all'unita'  superiore  in  caso  di  frazione  pari  o
superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo  del  numero  massimo
dei posti da destinarvi. 
  3. Ai fini del computo del triennio di cui al  comma  1,  si  tiene
conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico. 
  4. Il bando non puo', in ogni caso, disporre la riserva di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui  i  posti  messi  a
concorso siano inferiori a cinque. 
  5. La riserva di  cui  al  presente  articolo,  ove  applicata,  e'
calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla  base  dei
posti messi a concorso per  ciascuna  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 3 e 17. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo  dell'articolo  420,  comma  7-bis,  del
          citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali  -  Art.
          19 del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.  13
          del D.Lgs. n. 80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (omissis). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (omissis)».