Art. 15 
 
               Disciplina della graduatoria di merito 
 
  1.  All'esito  della  procedura  concorsuale,  i   candidati   sono
collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui
all'articolo 10, comma 9, e  ai  sensi  della  normativa  vigente.  A
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicano  le  preferenze  e
precedenze di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  e),  nonche'  le
preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono  dichiarati
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
che rientrano nel numero dei posti messi a concorso,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 14. I  candidati  idonei  non  vincitori
sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti  dalla
normativa vigente. 
  2.  La  graduatoria  di  merito  e'  elaborata  dalla   commissione
esaminatrice  unitamente   alle   sottocommissioni,   ove   nominate,
approvata   con   decreto   del   competente    dirigente    generale
dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul  Portale
Unico del reclutamento nonche' sul sito istituzionale del Ministero. 
  3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo  previsto
dalla normativa di riferimento. 
  4. La graduatoria di merito e' utilizzata ai  fini  dell'assunzione
nel ruolo di cui all'articolo 419, comma  1,  del  Testo  unico,  nel
limite dei posti vacanti e  disponibili,  fermo  restando  il  regime
autorizzatorio in materia  di  assunzioni  previsto  dalla  normativa
vigente. 
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  del  d.P.R.,  i  vincitori,
nonche' gli idonei in caso di eventuale  scorrimento,  sono  invitati
dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del
Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo  nazionale
di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in
prova e  in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti  prescritti  all'atto  della
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e    all'atto
dell'assunzione. 
  6.   I   soggetti   che    rinunciano    all'assunzione    decadono
dall'assunzione medesima e  dalla  graduatoria  di  merito.  Decadono
altresi' dalla graduatoria di merito e dalla  assunzione  i  soggetti
che, senza giustificato motivo, non  prendono  servizio  nel  termine
indicato   dall'amministrazione   con   l'atto   di    invito    alla
sottoscrizione del  contratto  ai  sensi  del  comma  5,  o  che  non
perfezionino l'assunzione  con  la  presentazione,  entro  i  termini
definiti  dal  Ministero,  dei  documenti  richiesti  dal  bando  per
l'assunzione medesima. 
  7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di
merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il
limite  massimo  dei  posti  effettivamente  vacanti  e  disponibili,
secondo quanto previsto  dal  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si  riporta  l'articolo  5  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
          di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti
          in favore di particolari categorie di  cittadini,  comunque
          denominate, non possono complessivamente superare la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
                2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa  si
          attua in misura proporzionale per ciascuna delle  categorie
          delle riserve previste dal bando. 
                3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                  a)  riserva  di  posti  a  favore  di  coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  12  marzo
          1999, n. 68, o equiparate; 
                  b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014  e
          678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                4. A parita' di titoli e di merito, e in  assenza  di
          ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine  di
          preferenza dei titoli e' il seguente: 
                  a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
          valor civile, qualora cessati dal servizio; 
                  b) i mutilati  e  gli  invalidi  per  servizio  nel
          settore pubblico e privato; 
                  c) gli orfani dei caduti e i  figli  dei  mutilati,
          degli invalidi e degli inabili  permanenti  al  lavoro  per
          ragioni di servizio nel settore  pubblico  e  privato,  ivi
          inclusi i figli degli esercenti le  professioni  sanitarie,
          degli esercenti la  professione  di  assistente  sociale  e
          degli   operatori   sociosanitari   deceduti   in   seguito
          all'infezione da SarsCov-2 contratta  nell'esercizio  della
          propria attivita'; 
                  d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non   meno    di    un    anno,
          nell'amministrazione che ha indetto  il  concorso,  laddove
          non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione  del
          servizio prestato; 
                  e) maggior numero di figli a carico; 
                  f)  gli  invalidi  e  i  mutilati  civili  che  non
          rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); 
                  g) militari volontari delle Forze armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
                  h) gli atleti che hanno  intrattenuto  rapporti  di
          lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei  corpi
          civili dello Stato; 
                  i) avere svolto, con  esito  positivo,  l'ulteriore
          periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
          ai   sensi   dell'articolo   50,   comma   1-quater,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                  l)  avere  completato,  con  esito   positivo,   il
          tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi
          dell'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
          il processo, ai sensi dell'articolo 50,  comma  1-quinques,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                  m) avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
          presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73,
          comma  14,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98; 
                  n) essere titolare  o  avere  svolto  incarichi  di
          collaborazione  conferiti  da  ANPAL  Servizi  S.p.A.,   in
          attuazione di quanto disposto dall'articolo  12,  comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
                  o)  appartenenza  al  genere   meno   rappresentato
          nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
          alla qualifica per la quale il candidato concorre,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 6; 
                  p) minore eta' anagrafica.». 
              - Per il testo dell'articolo 419, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si  veda  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: 
                «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1.  I  candidati
          dichiarati vincitori e gli idonei in  caso  di  scorrimento
          della  graduatoria   sono   invitati   dall'amministrazione
          procedente ad assumere servizio in via  provvisoria,  sotto
          riserva di accertamento  del  possesso  dei  titoli  e  dei
          requisiti prescritti per l'assunzione, e  sono  assunti  in
          prova, la cui durata e' definita in sede di  contrattazione
          collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria
          la  presentazione,  prima  dell'assunzione,  dei  documenti
          comprovanti  tutte  le  dichiarazioni  presentate,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, ferma restando la  tutela  accordata
          ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.».