Art. 15
Disciplina della graduatoria di merito
1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono
collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui
all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze e
precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonche' le
preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando
quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori
sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
2. La graduatoria di merito e' elaborata dalla commissione
esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate,
approvata con decreto del competente dirigente generale
dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale
Unico del reclutamento nonche' sul sito istituzionale del Ministero.
3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto
dalla normativa di riferimento.
4. La graduatoria di merito e' utilizzata ai fini dell'assunzione
nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel
limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa
vigente.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori,
nonche' gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati
dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del
Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in
prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del
possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione e all'atto
dell'assunzione.
6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono
dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono
altresi' dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti
che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine
indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla
sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non
perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini
definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per
l'assunzione medesima.
7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di
merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il
limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili,
secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di
assunzioni.
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini, comunque
denominate, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie
delle riserve previste dal bando.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e
678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di
ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di
preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati,
degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per
ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi
inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie,
degli esercenti la professione di assistente sociale e
degli operatori sociosanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della
propria attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove
non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del
servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non
rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di
collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.».
- Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del citato
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle
note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati
dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento
della graduatoria sono invitati dall'amministrazione
procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto
riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei
requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in
prova, la cui durata e' definita in sede di contrattazione
collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria
la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti
comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata
ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.».