Art. 17 
 
Disposizioni  particolari  per   lo   svolgimento   della   procedura
  concorsuale per l'assunzione a tempo  indeterminato  dei  dirigenti
  tecnici con funzioni ispettive per le  esigenze  delle  istituzioni
  scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena  e  con
  insegnamento bilingue sloveno-italiano 
 
  1. Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero  di  posti
vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso  per
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419,
comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle
Istituzioni scolastiche  ed  educative  con  lingua  di  insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. 
  2. Ai concorsi di cui  al  presente  articolo  possono  partecipare
esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo  2,  fermo  restando
quanto  previsto  all'articolo  19,  in  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
  3. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto e organizzato a livello
regionale e il relativo bando e' adottato  dal  competente  dirigente
generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia ovvero, in caso di assenza o di  impedimento,  dal  competente
dirigente generale dell'amministrazione centrale del  Ministero,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di
garantire un identico standard formativo  e  di  reclutamento,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile. 
  4. Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento  dei
concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal  presente
regolamento al dirigente generale dell'amministrazione  centrale  del
Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle
funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del  contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti  da
assumere, che permangono nella titolarita' della competente direzione
generale dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  nonche'  per
quelle di cui all'articolo 2, comma 11. 
  5. Al fine  di  salvaguardare  la  specificita'  delle  istituzioni
scolastiche ed educative di cui al comma 1, il  concorso  prevede  la
formulazione  e  lo  svolgimento   in   lingua   slovena   di   parte
dell'eventuale  prova  preselettiva  nonche'  di  parte  delle  prove
scritte e di parte della prova orale, fermo restando quanto  previsto
al comma  6  con  riferimento  alla  determinazione  degli  eventuali
adeguamenti delle materie e dei gruppi di materie, nel seguente modo: 
    a) nell'eventuale prova preselettiva,  quindici  quesiti,  scelti
fra le materie e le tipologie di quesito individuate dalla lettera a)
alla lettera  i)  dell'allegato  A)  al  presente  regolamento,  sono
formulati e svolti in lingua slovena; 
    b) sono formulati e  svolti  esclusivamente  in  lingua  slovena,
altresi': 1) uno  dei  quesiti  della  prima  prova  scritta  di  cui
all'allegato B) del presente regolamento,  individuato  dal  bando  o
dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni,  ove
nominate; 2) la seconda prova scritta di cui all'articolo 8, comma 2;
3) due dei quesiti della prova orale scelti fra quelli  indicati  nei
numeri 1) e 2) dell'allegato C) al presente regolamento,  individuati
dal   bando   ovvero   dalla   commissione   esaminatrice   o   dalle
sottocommissioni, ove nominate; 
    c) durante lo svolgimento delle prove scritte di cui alla lettera
b)  del  presente  comma,   e'   consentito   l'uso   dei   dizionari
sloveno-italiano e  italiano-sloveno,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 6. 
  6. Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalita'  di
svolgimento del concorso,  definisce  quanto  previsto  al  comma  5,
lettere a) e b), puo' adeguare le materie della prova preselettiva  e
delle  prove  scritte  nonche'  delle  prove  orali  agli   eventuali
argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di  cui
al  comma  1  e  determina  altresi',  ove  possibile,  le  sedi   di
svolgimento delle prove nonche'  ogni  altra  questione  rimessa  dal
presente regolamento al bando nazionale. 
  7. In considerazione della peculiarita' della lingua di svolgimento
delle prove nonche'  della  tipologia  di  selezione  necessaria  per
l'assunzione dei dirigenti tecnici di cui al comma 1: 
    a) le modalita' di formulazione dei quesiti della eventuale prova
preselettiva possono essere  disciplinate  dal  competente  dirigente
generale di cui al comma 3 anche in deroga alla procedura definita ai
sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3,  assegnando  la  formulazione
dei  quesiti  della  prova  preselettiva   anche   alla   commissione
esaminatrice,  unitamente  alle   sottocommissioni,   ove   nominate.
L'assegnazione  della  formulazione  dei  quesiti  alla   commissione
esaminatrice  comporta  l'assenza  della  fase  della  convalida  dei
quesiti medesimi; 
    b) la prova preselettiva  e  le  singole  prove  scritte  possono
essere svolte anche senza l'ausilio di dispositivi informatici; 
    c) la soglia dei candidati disciplinata ai sensi dell'articolo 6,
commi 1 e 10, e' individuata dal bando di cui al comma  3,  anche  in
deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento; 
    d) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, la commissione
esaminatrice e le  sottocommissioni,  ove  nominate,  possono  essere
integrate ciascuna, in tutte le fasi concorsuali ivi compresa la fase
della prova preselettiva,  da  membri  aggregati  esperti  in  lingua
slovena anche ai fini del solo  supporto  linguistico  alla  predetta
commissione.  I  membri  aggregati  partecipano   ai   lavori   della
Commissione esaminatrice  e  delle  sottocommissioni,  ove  nominate,
nelle fasi della definizione, dello svolgimento e  della  valutazione
delle prove relative alla  loro  competenza  nonche'  alle  eventuali
sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento,  per  la
parte di competenza; 
    e) il concorso di cui al presente articolo  puo'  essere  indetto
anche in periodi  diversi  rispetto  al  concorso  nazionale  e  puo'
svolgersi, in tutte le sue fasi, in momenti e periodi non coincidenti
rispetto al predetto concorso nazionale. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.