Art. 17
Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura
concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti
tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti
vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419,
comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle
Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare
esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando
quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di
partecipazione.
3. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto e organizzato a livello
regionale e il relativo bando e' adottato dal competente dirigente
generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente
dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di
garantire un identico standard formativo e di reclutamento, fermo
restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile.
4. Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei
concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente
regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del
Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle
funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da
assumere, che permangono nella titolarita' della competente direzione
generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonche' per
quelle di cui all'articolo 2, comma 11.
5. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni
scolastiche ed educative di cui al comma 1, il concorso prevede la
formulazione e lo svolgimento in lingua slovena di parte
dell'eventuale prova preselettiva nonche' di parte delle prove
scritte e di parte della prova orale, fermo restando quanto previsto
al comma 6 con riferimento alla determinazione degli eventuali
adeguamenti delle materie e dei gruppi di materie, nel seguente modo:
a) nell'eventuale prova preselettiva, quindici quesiti, scelti
fra le materie e le tipologie di quesito individuate dalla lettera a)
alla lettera i) dell'allegato A) al presente regolamento, sono
formulati e svolti in lingua slovena;
b) sono formulati e svolti esclusivamente in lingua slovena,
altresi': 1) uno dei quesiti della prima prova scritta di cui
all'allegato B) del presente regolamento, individuato dal bando o
dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove
nominate; 2) la seconda prova scritta di cui all'articolo 8, comma 2;
3) due dei quesiti della prova orale scelti fra quelli indicati nei
numeri 1) e 2) dell'allegato C) al presente regolamento, individuati
dal bando ovvero dalla commissione esaminatrice o dalle
sottocommissioni, ove nominate;
c) durante lo svolgimento delle prove scritte di cui alla lettera
b) del presente comma, e' consentito l'uso dei dizionari
sloveno-italiano e italiano-sloveno, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 6.
6. Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalita' di
svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5,
lettere a) e b), puo' adeguare le materie della prova preselettiva e
delle prove scritte nonche' delle prove orali agli eventuali
argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui
al comma 1 e determina altresi', ove possibile, le sedi di
svolgimento delle prove nonche' ogni altra questione rimessa dal
presente regolamento al bando nazionale.
7. In considerazione della peculiarita' della lingua di svolgimento
delle prove nonche' della tipologia di selezione necessaria per
l'assunzione dei dirigenti tecnici di cui al comma 1:
a) le modalita' di formulazione dei quesiti della eventuale prova
preselettiva possono essere disciplinate dal competente dirigente
generale di cui al comma 3 anche in deroga alla procedura definita ai
sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, assegnando la formulazione
dei quesiti della prova preselettiva anche alla commissione
esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate.
L'assegnazione della formulazione dei quesiti alla commissione
esaminatrice comporta l'assenza della fase della convalida dei
quesiti medesimi;
b) la prova preselettiva e le singole prove scritte possono
essere svolte anche senza l'ausilio di dispositivi informatici;
c) la soglia dei candidati disciplinata ai sensi dell'articolo 6,
commi 1 e 10, e' individuata dal bando di cui al comma 3, anche in
deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, la commissione
esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere
integrate ciascuna, in tutte le fasi concorsuali ivi compresa la fase
della prova preselettiva, da membri aggregati esperti in lingua
slovena anche ai fini del solo supporto linguistico alla predetta
commissione. I membri aggregati partecipano ai lavori della
Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate,
nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione
delle prove relative alla loro competenza nonche' alle eventuali
sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la
parte di competenza;
e) il concorso di cui al presente articolo puo' essere indetto
anche in periodi diversi rispetto al concorso nazionale e puo'
svolgersi, in tutte le sue fasi, in momenti e periodi non coincidenti
rispetto al predetto concorso nazionale.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note
all'articolo 1.