Art. 18 
 
Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle  d'Aosta
  e per le Province Autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alla  Regione
Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e  dalle  relative
norme di attuazione.