Art. 18 Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.